Di cosa stiamo parlando?
Per le aziende i cui dipendenti decidono di trasferire il TFR ad una forma di previdenza integrativa sono previste delle misure compensative di natura fiscale e contributiva che contribuiscono a realizzare un risparmio fiscale. Infatti, il Decreto Legislativo n. 252/2005, per agevolare le imprese i cui dipendenti chiedano di trasferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare, ha previsto delle specifiche forme di compensazione, le quali possono essere fiscali e contributive.
1.
Deduzione dal reddito d’impresa pari al 4% (6% per le aziende con meno di 50 dipendenti) dell’ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente destinato a forme pensionistiche complementari;
2.
Esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia (ex articolo 2 della Legge n. 297/1982), pari allo 0,20% della retribuzione annua, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito nelle forme pensionistiche complementari (0,40% per i lavoratori con la qualifica di dirigente industriale). Il recupero della quota spettante avviene mensilmente mediante conguaglio nella denuncia contributiva UniEmens).
3.
Riduzione degli oneri impropri (c.d. contributi minori) ai sensi dell’art. 8 del D.L. 203/2005 tramite l’esonero dal versamento dei contributi sociali alla Gestione prestazioni temporanee dell’INPS (per ciascun lavoratore e nella stessa percentuale di TFR versato alla previdenza complementare) in misura dello 0,28%. Il recupero della quota spettante avviene mensilmente mediante conguaglio nella denuncia contributiva UniEmens.
Gli oneri impropri sono gli oneri che il datore di lavoro versa per malattia, maternità, ecc.
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4.
A queste tre misure espressamente previste dalla legge, va inoltre aggiunto un beneficio indiretto, ovvero la mancata rivalutazione del TFR secondo quanto previsto dall’art. 2120 del Codice civile (1,5% + 75% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).
5.
Nel caso in cui l’azienda versi al fondo pensione anche una quota a proprio carico (secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento o da specifico accordo aziendale) va ricordato che quest’ultimo importo è interamente deducibile in quanto considerato voce di costo per l’impresa.
Esempio
Azienda con 30 dipendenti, di cui 20 di loro hanno trasferito il TFR ad un fondo pensione.
- RAL dipendenti che hanno trasferito il TFR € 600.000,00
- TFR trasferito € 41.460,00
Beneficio fiscale € 2.487,60
Deduzione* dal reddito di impresa del 6% di 41.460,00
Beneficio contributivo € 1.680,00
*Per quanto riguarda la deduzione dal reddito di impresa, il reale beneficio economico derivante è differente nel caso si tratti di società di capitali oppure di società di persone o ditte individuali.