Di cosa stiamo parlando?
Negli ultimi anni sempre più pensionati scelgono di trasferirsi all’estero, una volta raggiunta la pensione, per godere non solo di un clima più mite ma anche per avere un vantaggio fiscale sulla propria pensione. Secondo le statistiche INPS, sono più di 318.000 i pensionati che risiedono all’estero e rappresentano il 2,3% del totale delle pensioni erogate dall’Istituto. Se da un lato il pensionato che si trasferisce all’estero può ottenere un vantaggio fiscale sull’importo della propria pensione, è altresì necessario informarsi anche sul costo di eventuali polizze sanitarie del paese di destinazione.
La residenza fiscale dei pensionati
In base al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) D.P.R. n. 917/1986, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tenuti a dichiarare in Italia tutti i loro redditi, ovunque prodotti (si tratta del principio della worldwide taxation). I soggetti non residenti fiscalmente, invece, sono tenuti a dichiarare in Italia solo i redditi prodotti nel territorio, salvo diverse indicazioni previste dalle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con altri Paesi esteri.
Il concetto della residenza fiscale
Per essere considerati residenti fiscalmente all’estero, devono sussistere le seguenti condizioni:
- Non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno, ovvero per 183 giorni (184 giorni negli anni bisestili)
- Risultare iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residente all’Estero)
- Non avere il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
- Non aver la dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.
In mancanza anche di una sola delle precedenti condizioni si è considerati residenti fiscalmente in Italia.
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Iscrizione AIRE
L’iscrizione AIRE può essere effettuata, oltre che dal Consolato estero, anche dal Comune di residenza al momento dell’espatrio. Infatti, la normativa italiana (L. 470/1988) prevede che la richiesta di iscrizione all’AIRE deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
- direttamente all’autorità consolare italiana all’estero (Ambasciata o Consolato) tramite portale telematico FAST IT, entro 90 giorni dall’espatrio. L’autorità a cui il cittadino si è rivolto provvederà ad inoltrare la documentazione necessaria al Comune italiano di ultima iscrizione anagrafica.
- al Comune italiano di iscrizione anagrafica prima dell’emigrazione all’estero, utilizzando apposita istanza. In questo caso, l’iscrizione all’AIRE sarà completata solo dopo che l’interessato avrà provveduto a registrare la propria residenza estera presso l’autorità consolare italiana all’estero competente, che inoltrerà al Comune italiano la documentazione che conferma l’iscrizione all’AIRE.
Con il cambio di residenza in un paese estero, si potrà beneficiare della tassazione fiscale della propria pensione secondo le regole del Paese di destinazione. La normativa italiana, in linea generale, prevede che le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti e stabili organizzazioni residenti nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia. Al fine di evitare che un soggetto titolare di pensione italiana che trasferisce la propria residenza (anche fiscale) in un paese estero, si trovi a pagare due volte le imposte, sono state siglate dall’Italia le Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. La regola generale prevista nelle convenzioni OCSE è che le pensioni corrisposte a soggetti non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni dei:
- Lavoratori del settore privato;
- Lavoratori del settore pubblico.
Per i lavoratori del settore privato, le pensioni devono essere assoggettate a tassazione solo nello Stato di residenza fiscale del soggetto percettore.
Per i lavoratori del settore pubblico, invece, le pensioni sono assoggettate ad una doppia tassazione (quella italiana e quella del Paese di destinazione).
Pensionati | Tassazione | Articolo modello OCSE |
Settore privato | Nel paese di destinazione | Art. 18 |
Settore pubblico | Nel Paese di erogazione della pensione | Art. 19 |
Attenzione
Una deroga per i pensionati ex dipendenti pubblici è prevista nel caso in cui il soggetto sposti la residenza in Tunisia, Australia, Cile o Senegal. In questi Paesi esteri, in base alle rispettive convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, il pensionato può ricevere la pensione al lordo del prelievo fiscale Irpef. Inoltre si segnala una sentenza del Corte di Giustizia Europea del 2020, che ha permesso a un ex dipendente pubblico che ha acquisito la cittadinanza estera, di vedersi corrispondere la pensione lorda in Portogallo.
Come ottenere la pensione al lordo delle imposte?
Il pensionato che trasferisce la residenza all’estero può chiedere all’INPS l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali. Tramite questa richiesta, da inviare tramite pec alla sede Inps di competenza (ovvero la sede territoriale dove si risiedeva al momento dell’espatrio) è possibile ottenere la “detassazione” della pensione italiana.
Per ottenere l’applicazione della tassazione del paese di destinazione oltre a percepire una pensione per un lavoro svolto nel settore privato (come abbiamo visto precedentemente, non è possibile chiedere la tassazione all’estero della pensione per i lavoratori che hanno svolto l’attività nel pubblico impiego) è necessario:
- Trasferire la residenza in un paese con il quale l’Italia ha stipulato una Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni;
- Essere iscritti all’A.I.R.E.;
- Compilare il modulo Inps CI, più precisamente, il Modello CI531-EP-I/1 modulo italiano-inglese; Modello CI532-EP-I/2 modulo italiano-francese; Modelli CI533-EP-I/3 modulo italiano-tedesco; Modello CI534-EP-I/4 modulo italiano-spagnolo.
- Attestazione dell’autorità fiscale del paese di destinazione che certifichi la residenza fiscale all’estero per la maggior parte del periodo d’imposta dell’anno fiscale di riferimento;
La sede Inps territorialmente competente inoltrerà poi la richiesta alla Direzione Centrale Inps che si occupa di Fiscalità internazionale.
Richiesta di rimborso delle imposte relative ad annualità precedenti
Considerato che inizialmente, l’istituto di previdenza può impiegare diversi mesi, prima di erogare la pensione al lordo delle imposte, per annualità nelle quali si poteva beneficiare della detassazione, è possibile chiedere un rimborso delle ritenute italiane applicate sulla pensione. La richiesta di rimborso delle imposte italiane deve essere presentata, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (articoli 37 e 38 del DPR n. 602/73), tramite raccomandata A/R all’Agenzia delle Entrate (no all’INPS9 al seguente indirizzo:
Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara
Via Rio Sparto, 21
65100 Pescara (PE)
L’istanza di rimborso deve contenere l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale da cui si evince chiaramente il periodo di riferimento.
Pagamento della pensione all’estero
Per il pagamento delle pensioni all’estero, l’INPS si avvale di una banca che viene individuata a seguito dello svolgimento di una gara comunitaria, nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di appalti pubblici. Dal 1° febbraio 2012, la gestione del servizio di pagamento delle pensioni INPS è affidata a Citibank N.A.
Il pensionato residente all’estero può chiedere il pagamento:
- nel paese estero di residenza, con accredito su conto corrente bancario o allo sportello;
- in un paese estero diverso da quello di residenza, tramite accredito su conto corrente bancario;
- in Italia, con accredito su conto corrente bancario o allo sportello tramite delegato.
La banca esegue i pagamenti in euro o in valuta locale, salvo diverse disposizioni politico-valutarie del paese estero interessato.
Per l’esecuzione del servizio di pagamento, il fornitore del servizio non può imporre alcuna spesa per commissioni bancarie a carico del beneficiario, salvo le eventuali commissioni applicate da istituti bancari selezionati dal pensionato.
I pagamenti, attualmente, sono eseguiti per la maggior parte con cadenza mensile. Fanno eccezione le pensioni di modico importo, che vengono pagate annualmente o semestralmente.
Il pagamento viene effettuato il primo giorno bancario utile del mese di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione sarà ancora eseguita il secondo giorno bancabile.
Qualora le scadenze cadano in giorno festivo, sono differite al primo giorno bancario utile successivo.
Se viene richiesto di effettuare il pagamento in un paese aderente all’Area SEPA (Single Euro Payments Area), devono essere resi noti i codici IBAN e BIC del conto corrente.
Per i pagamenti che devono essere effettuati al di fuori dell’area SEPA (Single Euro Payments Area), devono essere comunicate le coordinate bancarie complete in uso nel paese interessato.
In Argentina e Brasile il pagamento della prima rata di pensione viene sempre localizzato presso uno sportello del Banco Itaù. In occasione della riscossione di tale prima rata, il pensionato deve obbligatoriamente registrarsi presso Banco Itaù ed eventualmente chiedere che il pagamento avvenga a mezzo di accredito su conto corrente di cui è titolare, sia presso lo stesso Banco Itaù sia presso un qualsiasi altro istituto bancario.
Ai fini dell’accredito della pensione su conto corrente in Svizzera, il soggetto interessato deve comunicare a Citibank N.A. la valuta con la quale intende ricevere i propri pagamenti (euro o franchi svizzeri).
Il conto corrente può essere cointestato. In tal caso, deve essere prodotta a Citibank una dichiarazione di responsabilità con cui il cointestatario diverso dal pensionato si obbliga alla restituzione delle rate di pensione eventualmente accreditate sul conto corrente dopo il decesso del pensionato. Il modulo per la comunicazione delle coordinate bancarie, messo a disposizione da Citibank, contiene anche una sezione riservata alla dichiarazione che deve essere resa dal cointestatario del conto corrente.
Se il pensionato chiede di riscuotere tramite un delegato o un tutore, il pagamento può essere eseguito in contanti allo sportello oppure a richiesta del pensionato delegante o del tutore, su conto corrente bancario intestato o cointestato al pensionato.