Cos’è l’assegno di superinvalidità?
L’assegno di superinvalidità è una prestazione economica aggiuntiva riconosciuta dall’art. 15 del DPR 915/1978 in favore dei militari e civili vittime di guerra titolari di pensione di guerra, nonché ai lavoratori del settore pubblico per i quali sia stata riconosciuta la causa di servizio con iscrizione a categoria tabellare e la relativa concessione della pensione privilegiata (o assegno rinnovabile) come previsto dall’art. 100 del DPR 1092/1973 e art. 1894 del Dlgs 66/2010.
Lavoratori interessati
Lavoratori del settore pubblico rientranti in una delle seguenti casistiche:
- Invalidi di guerra: militari e civili vittime di eventi bellici titolari di pensione di guerra.
- Invalidi per causa di servizio: lavoratori del pubblico impiego ai quali sia stata riconosciuta una menomazione legata al servizio e concessa la relativa pensione privilegiata.
Lavoratori esclusi
Sono esclusi i lavoratori del settore privato.
A chi viene erogato?
L’assegno aggiuntivo viene erogato in presenza di specifiche menomazioni che devono essere ricomprese in una delle 32 casistiche (massimo lettera A minimo H) elencate tassativamente nella tabella E allegata al DPR 915/1978 con un importo decrescente in funzione della gravità della lesione o dell’infermità riportata.
L’assegno viene erogato mensilmente e per 12 mensilità annue per le infermità più gravi. È esente da IRPEF ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 601/1973 e non è reversibile ai superstiti.
Chi decide per l’assegno di superinvalidità?
L’ assegno è corrisposto d’ufficio dall’Inps o dal Ministero competente in aggiunta al trattamento pensionistico principale (pensione di guerra o pensione privilegiata) e con decorrenza dalla data di pensionamento. L’importo della prestazione viene adeguato annualmente ai sensi della L. n. 342/1989 così come previsto per gli altri assegni accessori riconosciuti agli invalidi di guerra e di servizio.
L’assegno integrativo di superinvalidità
Per i lavoratori che abbiano riportato una invalidità da ascrivere alla 1° categoria senza assegno di superinvalidità, è prevista l’erogazione di un assegno integrativo, non reversibile, in misura pari alla metà dell’importo dell’assegno di superinvalidità previsto per gli ascritti alla lettera H della tabella E (art. 15, comma 2 del DPR 918/1975 e art. 2, comma 2 della legge 9/1980). L’importo della prestazione viene adeguato annualmente ai sensi della L. n. 342/1989.
Tale assegno è da considerare anche ai fini del calcolo dell’indennità una tantum quando, oltre al riconoscimento di 1° categoria, sono contestualmente riconosciute patologie ascritte alla Tabella B del DPR 915/1978.
Importi mensili di assegno di superinvalidità (valori in €)
Infermità (Tabella E, DPR 915/1978) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lettera | A | 1.964,23 | 1.979,75 | 1.997,56 | 2.023,74 | 2.064,41 |
Lettera | A/bis | 1.767,78 | 1.781,75 | 1.797,78 | 1.821,33 | 1.857,94 |
Lettera | B | 1.571,33 | 1.583,74 | 1.597,99 | 1.618,93 | 1.651,47 |
Lettera | C | 1.374,87 | 1.385,73 | 1.398.20 | 1.416,52 | 1.444,99 |
Lettera | D | 1.178,52 | 1.187,83 | 1.198,52 | 1.214,22 | 1.238,63 |
Lettera | E | 982,06 | 989,82 | 998,73 | 1.011,81 | 1.032,15 |
Lettera | F | 785,60 | 791,81 | 798,94 | 809,41 | 825,88 |
Lettera | G | 589,26 | 593,26 | 599,26 | 607,11 | 619,31 |
Lettera | H | 392,81 | 395,91 | 399,47 | 404,70 | 412,84 |
Assegno integrativo 1° Categoria | 196,40 | 197,96 | 199,74 | 202,35 | 206,42 |