28 Novembre 2024

Superinvalidità: cos’è e chi ne ha diritto?

L'assegno di superinvalidità è una prestazione economica aggiuntiva riconosciuta a specifiche categorie di invalidi, in aggiunta alla pensione principale (pensione di guerra o pensione privilegiata). Vediamo insieme di cosa si tratta.

Cos’è l’assegno di superinvalidità?

L’assegno di superinvalidità è una prestazione economica aggiuntiva riconosciuta dall’art. 15 del DPR 915/1978 in favore dei militari e civili vittime di guerra titolari di pensione di guerra, nonché ai lavoratori del settore pubblico per i quali sia stata riconosciuta la causa di servizio con iscrizione a categoria tabellare e la relativa concessione della pensione privilegiata (o assegno rinnovabile) come previsto dall’art. 100 del DPR 1092/1973 e art. 1894 del Dlgs 66/2010.

Lavoratori interessati

Lavoratori del settore pubblico rientranti in una delle seguenti casistiche:

  • Invalidi di guerra: militari e civili vittime di eventi bellici titolari di pensione di guerra.
  • Invalidi per causa di servizio: lavoratori del pubblico impiego ai quali sia stata riconosciuta una menomazione legata al servizio e concessa la relativa pensione privilegiata.

Lavoratori esclusi

Sono esclusi i lavoratori del settore privato.

A chi viene erogato?

L’assegno aggiuntivo viene erogato in presenza di specifiche menomazioni che devono essere ricomprese in una delle 32 casistiche (massimo lettera A minimo H) elencate tassativamente nella tabella E allegata al DPR 915/1978 con un importo decrescente in funzione della gravità della lesione o dell’infermità riportata.

L’assegno viene erogato mensilmente e per 12 mensilità annue per le infermità più gravi. È esente da IRPEF ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 601/1973 e non è reversibile ai superstiti

Chi decide per l’assegno di superinvalidità?

L’ assegno è corrisposto d’ufficio dall’Inps o dal Ministero competente in aggiunta al trattamento pensionistico principale (pensione di guerra o pensione privilegiata) e con decorrenza dalla data di pensionamento. L’importo della prestazione viene adeguato annualmente ai sensi della L. n. 342/1989 così come previsto per gli altri assegni accessori riconosciuti agli invalidi di guerra e di servizio.

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L’assegno integrativo di superinvalidità

Per i lavoratori che abbiano riportato una invalidità da ascrivere alla 1° categoria senza assegno di superinvalidità, è prevista l’erogazione di un assegno integrativo, non reversibile, in misura pari alla metà dell’importo dell’assegno di superinvalidità previsto per gli ascritti alla lettera H della tabella E (art. 15, comma 2 del DPR 918/1975 e art. 2, comma 2 della legge 9/1980). L’importo della prestazione viene adeguato annualmente ai sensi della L. n. 342/1989.

Tale assegno è da considerare anche ai fini del calcolo dell’indennità una tantum quando, oltre al riconoscimento di 1° categoria, sono contestualmente riconosciute patologie ascritte alla Tabella B del DPR 915/1978.

 

Importi mensili di assegno di superinvalidità (valori in €)

Infermità (Tabella E, DPR 915/1978)

2020

2021

2022

2023

2024

Lettera

A

1.964,23

1.979,75

1.997,56

2.023,74

2.064,41

Lettera

A/bis

1.767,78

1.781,75

1.797,78

1.821,33

1.857,94

Lettera

B

1.571,33

1.583,74

1.597,99

1.618,93

1.651,47

Lettera

C

1.374,87

1.385,73

1.398.20

1.416,52

1.444,99

Lettera

D

1.178,52

1.187,83

1.198,52

1.214,22

1.238,63

Lettera

E

982,06

989,82

998,73

1.011,81

1.032,15

Lettera

F

785,60

791,81

798,94

809,41

825,88

Lettera

G

589,26

593,26

599,26

607,11

619,31

Lettera

H

392,81

395,91

399,47

404,70

412,84

Assegno integrativo

1° Categoria

196,40

197,96

199,74

202,35

206,42

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