Come previsto dalla Legge di bilancio per il 2025, l’istituto di previdenza ha pubblicato il messaggio Inps n. 184/2025 nel quale spiega che per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2025 è preclusa la disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, e per i lavoratori frontalieri.
In particolare all’art. 1 comma 187 della legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) è stato disposto quanto segue: “La legge 25 luglio 1975, n. 402, non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025”.
Tale normativa riconosceva il trattamento di disoccupazione per un periodo di 180 giorni ai lavoratori italiani rimpatriati, nonché ai lavoratori frontalieri, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero.
Fino al 31 dicembre 2024
Per accedere alla prestazione il lavoratore doveva essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e recarsi al Centro per l’impiego entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
La domanda non era soggetta a termini di presentazione né aveva effetti sulla decorrenza della prestazione.
La durata del rapporto di lavoro subordinato all’estero:
- non era rilevante, in caso di prima domanda;
- doveva essere di almeno 12 mesi, di cui sette effettuati all’estero, per le successive domande.
L’importo era pari al 30% della retribuzione convenzionale fissata con decreto del Ministero del Lavoro pubblicato annualmente.
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Dal 1° gennaio 2025
Per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2025 è preclusa la disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, e per i lavoratori frontalieri. La procedura Inps provvederà automaticamente alla reiezione delle istanze, indicando la motivazione giuridica del mancato accoglimento.