Di cosa stiamo parlando?
In caso di omissione o evasione contributiva, al datore di lavoro che pone in essere tale comportamento illecito, la normativa prevede che siano applicati delle sanzioni civili, amministrative e penali. L’attuale sistema sanzionatorio civile in tema di contributi e premi è regolato principalmente dall’art. 116, comma 8 della Legge n. 388/2000 che individua le modalità di calcolo delle sanzioni previste in caso di omissione o evasione contributiva. Con il DL n. 19/2024, al fine di dare attuazione alle linee del PNRR (linea II della Missione 5, Componente 1, relativa alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell’economia regolare) sono stati introdotti dal 1° settembre 2024 regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente.
Quale è la differenza tra omissione ed evasione contributiva?
Omissione contributiva
Si tratta di omissione contributiva quando l’Ente accertatore è a conoscenza delle somme dovute ma manca in tutto o in parte il relativo pagamento. Inoltre, è possibile distinguere il concetto di omissione ordinaria da quello di omissione causata.
L’omissione ordinaria si verifica quando è rilevabile dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie che sono correttamente effettuate sia nelle modalità operative, sia nelle scadenze indicate. L’omissione causata deriva invece da oggettive incertezze dovute però da orientamenti amministrativi o giurisprudenziali contrastanti.
Ad oggi questa distinzione, ai fini sanzionatori, non comporta alcuna differenza di calcolo delle sanzioni. Dal 1° settembre 2024 invece, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 19/2024 il regime sanzionatorio ha subito importanti modifiche.
Evasione contributiva
Anche con il concetto di evasione contributiva, è possibile distinguere l’evasione secca dall’evasione ravveduta. Con l’evasione secca ci si riferisce all’ipotesi di illecito previdenziale contributivo più grave, poiché è applicabile quando viene accertata d’ufficio o quando si è consolidata da oltre un anno dalla scadenza di legge. In questo caso l’illecito si verifica quando la mancata registrazione o denuncia obbligatoria vengono poste in essere con la finalità di nascondere rapporti di lavoro irregolari o di occultare retribuzioni erogate (es: mancata registrazione degli straordinari, di premi o altre retribuzioni pagate senza denuncia contributiva).
Il caso dell’evasione secca può essere riscontrato anche su rapporti di lavoro regolarmente denunciati, ma il trattamento retributivo si discosta dalla realtà; si pensi ad esempio quando si trova un dipendente inquadrato per un numero di ore inferiori all’effettiva prestazione lavorativa o per registrazioni infedeli in busta paga di voci come la trasferta o rimborsi spesa inesistenti.
Inoltre, secondo alcune recenti orientamenti giurisprudenziali e da parte dello stesso istituto di previdenza, qualora ci sia un tardato o mancato invio delle denunce mensili, ci si trova nell’ambito dell’evasione contributiva. Per non incorrere in tale sanzione, il datore di lavoro deve dimostrate in maniera rigorosa che non vi fosse alcun intento fraudolento nell’omissione della denuncia.
Evasione ravveduta
Nel caso in cui ci sia un’evasione denunciata spontaneamente entro 12 mesi dalla scadenza stabilita per il versamento di contributi e premi e prima di eventuali accertamenti da parte degli Enti previdenziali e assicurativi, è necessario provvedere pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla denuncia spontanea presentata.
Sanzioni civili in caso di omissione contributiva
L’omissione contributiva, prevista dall’art. 116, c. 8, lett. a), della legge n. 388/2000, ricorre in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge.
Dal 1° settembre 2024, se il pagamento avviene, in unica soluzione, entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in modo spontaneo o prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non trova applicazione la maggiorazione del 5,5% del tasso ufficiale di riferimento.
Attenzione
L’istituto, conferma che il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta. Diversamente, la misura agevolata non può trovare applicazione in caso di pagamento in modalità rateale, non avendo il legislatore espressamente previsto tale facoltà. Trascorso il termine di 120 giorni, le sanzioni civili vengono calcolate nella misura ordinaria.
Da quando decorre il calcolo delle sanzioni civili?
Le sanzioni civili sono calcolate a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale fino a quello dell’effettivo pagamento.
Da quando trova applicazione la nuova normativa in caso di omissione contributiva?
La nuova disciplina trova applicazione relativamente agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024.
Per le tipologie di soggetti contribuenti (ad esempio, lavoratori autonomi artigiani/commercianti e datori di lavoro domestico) che effettuano pagamenti trimestrali della contribuzione, la nuova disciplina trova applicazione agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai contributi per i quali la scadenza di versamento sia fissata dall’Istituto a decorrere dal 1° settembre 2024 (ad esempio, per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti e per i datori di lavoro domestico, III rata dell’emissione 2024, con scadenza, rispettivamente, in data 18 novembre 2024 e 10 ottobre 2024).
Sanzioni civili in caso di evasione contributiva
L’evasione contributiva, prevista dall’art. 116, c. 8, lett. b), della legge n. 388/2000, ricorre in caso di mancato versamento dei contributi o premi dovuti connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero. Inoltre, viene precisato che la fattispecie dell’evasione ricorre quando l’omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria sia posta in essere con l’intenzione specifica di non versare contributi o premi mediante l’occultamento, oltre che di rapporti di lavoro in essere e di retribuzioni erogate, anche di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.
In merito alle sanzioni civili applicabili all’evasione contributiva, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all’obbligo contributivo, la norma prevede, senza alcuna variazione rispetto al regime previgente, una sanzione pari al 30% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60% dell’importo dovuto.
Sanzioni in caso di evasione ravveduta
In caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 5,5% se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia. Inoltre, ove il versamento avvenga in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 7,5%. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
Da quando trova applicazione la nuova normativa in caso di evasione contributiva?
La nuova disciplina trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, a tutte le denunce/dichiarazioni effettuate dal 1° settembre 2024, riferite ai periodi pregressi avuto riguardo ai termini fissati dalla citata disposizione, considerato che l’inadempimento è conosciuto da parte dell’Istituto solo per effetto delle denunce/registrazioni/dichiarazioni stesse (ad esempio, denuncia spontanea riferita ai periodi dal dicembre 2023 ad aprile 2024, effettuata il 30 settembre 2024 e quindi entro dodici mesi dalla scadenza legale del rispettivo pagamento).
Sanzioni amministrative e penali
Cosa succede in caso di mancato versamento della quota di contribuzione trattenuta al lavoratore?
Ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983, l’omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a 10.000 € annui, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con una multa fino a 1.032 € (sanzione penale). Se l’importo omesso non è superiore a 10.000 € annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fissata da una volta e mezza (150%) a quattro volte (400%) l’importo omesso. Rimane inalterata la non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per le violazioni inferiori a 10.000 € annui, qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
Violazione commessa | Sanzione | Termini di notifica |
Omissione contributiva importo sino a 10.000 euro annui | Dal 150% al 400% dell’importo omesso | Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione |
Omissione contributiva di importo superiore a 10.000 euro annui | Reclusone fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro | Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione |
Omissione o false registrazioni o denunce obbligatorie
Ai sensi dell’art. 37 L. 689/1981, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a 2 anni quando dal fatto deriva l’omesso versamento di contributi e premi previsti per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra 2.582,00 € mensili e il 50% dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese, compresi quelli omessi.
Esempio
Un datore di lavoro deve versare 30.329,00 € su base mensile ed evade una somma pari ad euro 10.329€. Il 50% dei contributi complessivamente dovuti per il mese è pari a 15.164,00 €. Il mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro non assume rilevanza penale in quanto l’importo dell’evasione realizzata dal datore di lavoro (10.329,00 €) è sì superiore al limite stabilito dalla legge (2.582€), ma risulta inferiore all’altro parametro legale (il 50% dei contributi dovuti, pari a 15.164€).
Tabella di sintesi
Sanzioni civili, amministrative e penali in caso di omissione ed evasione contributiva
Tipologia di illecito |
Sanzioni fino al 31/08/2024 |
Sanzioni dal 01/09/2024 |
Omissione ordinaria Quando l’ammontare di contributi e premi è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie regolarmente presentate ma con totale o parziale pagamento mancante o ritardato. |
Sanzioni civili pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema fissato dalla BCE, maggiorato del 5,5%, calcolato in ragione d’anno. Le sanzioni civili non possono superare il 40% dell’importo dei contributi o premi non versati entro il termine di legge. (Legge n. 388/2000, art 116, comma 8, lett. a)) |
Pagamento entro 120 giorni e comunque prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti: Sanzioni civili pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema fissato dalla BCE, calcolato in ragione d’anno. Pagamento oltre 120 giorni: Sanzioni civili pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema fissato dalla BCE, maggiorato del 5,5%, calcolato in ragione d’anno. In entrambi i casi le sanzioni civili non possono superare il 40% dell’importo dei contributi o premi non versati entro il termine di legge. Il pagamento è ammesso solo in unica soluzione. (Legge n. 388/2000, art 116, comma 8, lett. a)) |
Omissione causata Quando il mancato o ritardato pagamento è causato da oggettive incertezze per il contribuente legate a orientamenti amministrativi o giurisprudenziali contrastanti sulla sussistenza di un obbligo contributivo che iene successivamente riconosciuto in sede amministrativa o giudiziale. Il successivo pagamento deve essere effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori. |
Sanzioni civili pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema fissato dalla BCE, maggiorato del 5,5%, calcolato in ragione d’anno. Le sanzioni civili non possono superare il 40% dell’importo dei contributi o premi non versati entro il termine di legge. (legge n. 388/2000, art 116, comma 10) |
Sanzioni civili pari agli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. (Legge n. 388/2000, art 116, comma 10) |
Evasione secca Quando ricorrono registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Particolare rilievo viene data all’intenzione specifica del debitore di occultare rapporti di lavoro o retribuzioni erogate. |
Sanzioni civili pari al 30%, calcolate in ragione d’anno. Le sanzioni civili non possono superare il 60% dell’importo dei contributi o premi non versati entro il termine di legge. (Legge n. 388/2000, art 116, comma 8, lett. b)) |
Sanzioni civili pari al 30%, calcolate in ragione d’anno. Le sanzioni civili non possono superare il 60% dell’importo dei contributi o premi non versati entro il termine di legge. (Legge n. 388/2000, art 116, comma 8, lett. b) |
Evasione ravveduta Quando a seguito di una evasione, la denuncia della situazione debitoria viene effettuata spontaneamente prima di contestazioni da parte degli Enti impositori e comunque non oltre i 12 mesi dalla scadenza di pagamento del dovuto. Il successivo pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla denuncia presentata. |
Pagamento entro 30 giorni: Sanzioni civili pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema fissato dalla BCE, maggiorato del 5,5%, calcolato in ragione d’anno. Le sanzioni civili non possono superare il 40% dell’importo dei contributi o premi non versati entro il termine di legge. (Legge n. 388/2000, art 116, comma 8, lett. b) |
Pagamento entro 30 giorni: Sanzioni civili pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema fissato dalla BCE, maggiorato del 5,5%, calcolato in ragione d’anno. Pagamento entro 90 giorni: Sanzioni civili pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema fissato dalla BCE, maggiorato del 7,5%, calcolato in ragione d’anno. In entrambi i casi le sanzioni civili non possono superare il 40% dell’importo dei contributi o premi non versati entro il termine di legge. In entrambi i casi possibilità di pagamento in unica soluzione o a rate di cui la prima entro la scadenza di riferimento. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la sanzione del 30%. (Legge n. 388/2000, art 116, comma 8, lett. b) |
Omissione ordinaria Evasione secca Evasione ravveduta |
In caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori, ovvero a seguito di verifiche ispettive, le sanzioni per omissione ordinaria o per evasione sono ridotte del 50% se il pagamento dei contributi e premi sono effettuati in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la sanzione pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema fissato dalla BCE, maggiorato del 5,5%, calcolato in ragione d’anno, in caso di omissione e la sanzione del 30% in caso di evasione. (Legge n. 388/2000, art 116, comma 8, lett. b-bis) |
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Omissioni di una o più registrazioni o denunce obbligatorie, o esecuzione di una o più denunce obbligatorie non conformi al vero |
Reclusione fino a 2 anni. Per essere sottoposti a tale sanzione penale devono verificarsi contemporaneamente l’omesso versamento superiore ad €. 2.582,28 e l’omissione almeno il 50% dei contributi complessivamente dovuti in quel mese. In caso di pagamento entro 90 giorni l’ente impositore è tenuto a dare comunicazione all’autorità giudiziaria dell’avvenuta regolarizzazione o dell’esito del ricorso amministrativo o giudiziario. (art. 37 L. 689/1981) |
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Omesso versamento delle ritenute previdenziali per la quota carico del lavoratore |
Fino a 10.000,00 € di omesso versamento su base annuale, sanzione dal 150% al 400% dei contributi omessi. Per mancato versamento di importi superiori a 10.000,00 €, reclusione fino a 3 anni e con multa fino a 1032 € (art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983) |