4 Gennaio 2025

Riscatto di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia

I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali ma il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi. Vediamo insieme nel dettaglio tale istituto.

I lavoratori dipendenti che hanno terminato il periodo di congedo straordinario retributivo fino a 2 anni (per assistere familiari con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. 104/1992) o che non abbiano diritto allo stesso, possono fruire di un congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari, continuativo o frazionato, non superiore a due anni ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L. 53/2000 e dell’art. 1, comma 789 L. 296/2006. Si tratta di un periodo durante il quale il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa né il periodo gli viene computato nell’anzianità di servizio utile per la progressione di carriera.

Il congedo può essere chiesto dal lavoratore per gravi motivi relativi a necessità familiari del lavoratore stesso e della sua famiglia anagrafica (come il coniuge, figli o in loro mancanza i nipoti, genitori, generi, nuore o suoceri) anche se non conviventi e dei soggetti portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado del lavoratore, anche se non conviventi.

Per quali casi è possibile chiedere il congedo

Il Decreto Ministeriale n. 278/2000 ha definito i gravi motivi nelle necessità familiari:

  1. decesso di una delle persone della sua famiglia anagrafica (anche se non conviventi);
  2. situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza di una delle persone sopra indicate;
  3. situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
  4. situazioni, riferite famiglia anagrafica (con esclusione del richiedente) derivanti da alcune patologie (patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione dell’autonomia personale; patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà).
Soggetti esclusi

Restano esclusi i già pensionati e loro superstiti all’atto della richiesta di riscatto, dato che l’accesso al riscatto è limitato ai soggetti in condizione attiva al momento della presentazione della domanda.

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Riscatto possibile anche per periodi prima del 1997

Con l’art. 1, comma 789 della L. 296/2006 è stata estesa la possibilità di riscatto ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L. 53/2000 anche ai periodi di aspettativa antecedenti al 31 dicembre 1996 in deroga a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs 564/1996, fermo restando che il periodo massimo riscattabile è sempre pari ad un massimo di due anni (Circolare Inps n. 26/2008).

Aspetti pensionistici

I periodi di congedo non retribuito non sono utili a fini pensionistici (salvo riscatto a titolo oneroso) se non rientrano nei periodi di permessi 104 art. 33, comma 4 della L. 104/1992, di malattia o di congedo straordinario di cui l’art. 42, comma 5 del D.Lgs 151/2001, eventi per i quali è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Domanda di riscatto

Nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentati motivi familiari, il lavoratore può chiedere il riscatto, per un massimo di 2 anni, in qualsiasi momento con onere interamente a suo carico. In tal caso, il periodo di aspettativa fruito viene considerato utile sia ai fini del diritto che al calcolo della pensione (Circolare Inps n. 15/2001 e Circolare ex Inpdap n. 6/2008).

Il lavoratore, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 278/2000, dovrà presentare idonea documentazione avente data certa del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

Riscatto in caso di ricongiunzione

L’INPS, con il Messaggio n. 1478/2015, ha fornito precisazioni in merito alla facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia (art. 1, co. 789 e 790 della L. n. 296/2006). In particolare, in merito alla gestione delle richieste di riscatto, relative ad aspettative inserite in periodi contributivi oggetto di trasferimento o ricongiunzione definiti, è stato precisato che la facoltà di riscatto debba essere esercitata presso la gestione previdenziale in cui è confluita, a seguito di operazioni di ricongiunzione o trasferimenti perfezionate, la contribuzione obbligatoria del periodo nel quale si inserisce quello di aspettativa.

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