31 Gennaio 2025

Riscatto dei contributi: in quali casi è possibile?

I contributi da riscatto servono a coprire, con onere a carico del richiedente, alcuni periodi espressamente previsti dalla legge e scoperti da contribuzione. Sono accreditati a seguito dell'accoglimento della richiesta del lavoratore o del pensionato o loro superstiti. A differenza dei contributi figurativi, quelli da riscatto sono sempre a titolo oneroso e si perfezionano con il pagamento di un importo.

La normativa prevede che possono chiedere il riscatto tutti i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, i lavoratori iscritti a una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti/mezzadri) e gli iscritti alla Gestione Separata Inps dei lavoratori parasubordinati di cui la Legge 335/1995.

Le principali tipologie

Nel nostro ordinamento è possibile riscattare i seguenti periodi:

Periodo

Normativa

Riscatto del corso di laurea

Art. 2, D.Lgs 184/1997

Riscatto dei periodi di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ante 1° aprile 1996

Art. 51, L. 488/1999

Riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro successivi al 31 dicembre 1996

Art. 5 D.Lgs 564/1996

Riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei successivi al 31 dicembre 1996

Art. 7 D.Lgs 564/1996

Riscatto dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time

Art. 8 D.Lgs 564/1996

Riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni prestato dal 1° agosto 1995

Art. 8, comma 19 D.Lgs 468/1997

Riscatto degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari

Art. 1, comma 198 L. 662/1996

Riscatto del servizio civile su base volontaria, successivo al 1° gennaio 2009

Art. 4, comma 2 D.L.185/2008, così come convertito in legge 2/2009 e D.Lgs 40/2017

Riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero

Art. 51, comma 2 L. 153/1969 così come modificato dall’art. 2-octies dal D.L. 30/1974 e art. 3, comma 1 D.Lgs 184/1997

Riscatto di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia

Art. 1, comma 789 L. 296/2006

Art. 4, comma 2 L. 53/2000

Riscatto dei periodi di assenza facoltativa per maternità o paternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro

Art. 35, comma 2 D.Lgs 151/2001

Riscatto del periodo di congedo per la formazione

Art. 6 D-Lgs 564/1996 e Art. 5, comma 5 L. 53/2000

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

Art.20, commi 1-5, D.L. 4/2019 convertito in legge 26/2019 (per domanda presentata entro il 31 dicembre 2021) – e art. 1, commi 126-130 L. 213/2023 (per domanda presentata tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025)

Riscatto per costituzione di rendita vitalizia riversibile di contributi omessi e caduti in prescrizione

Art. 13 L. 1338/1962

Ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge

 

Domanda

La domanda si presenta alla sede INPS territorialmente competente per residenza del lavoratore, allegando la documentazione richiesta. 

L’importo da pagare viene notificato a mezzo raccomandata dall’INPS o tramite PEC con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto, che indica anche le modalità e i termini previsti per il versamento.

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Pagamento

Il pagamento dell’onere si effettua utilizzando l’Avviso di Pagamento PagoPA.

È possibile stampare gli Avvisi di Pagamento PagoPA attraverso il “Portale dei pagamenti” del sito INPS, accedendo con le proprie credenziali , dal seguente percorso: Prestazioni e servizi> Servizi > Portale dei pagamenti > Riscatti Ricongiunzioni e Rendite > Entra nel servizio.

L’accesso al Portale dei pagamenti è possibile anche con il codice fiscale e il numero pratica indicato nel provvedimento inviato dall’Istituto.

È possibile effettuare il pagamento rateale anche mediante addebito diretto sul conto. È sufficiente recarsi nell’agenzia bancaria o nell’ufficio postale presso cui si ha il conto e compilare un modello SDD. Il modello dovrà contenere l’opzione a importo fisso predefinito, che implica la rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11). Affinché l’addebito SDD vada a buon fine è necessario che l’operatore dell’agenzia bancaria o dell’ufficio postale non inserisca limiti di frequenza mensile di addebito o altri vincoli sul mandato (importo massimo, numero massimo di addebiti…) che impediscano il completamento della transazione.

 

Una volta comunicata l’autorizzazione dell’addebito, l’INPS invierà una lettera di conferma indicante il mese di attivazione del servizio e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. In attesa della lettera di conferma spedita dall’INPS, si dovrà continuare a effettuare i pagamenti utilizzando le modalità di pagamento indicate, rispettando le scadenze mensili.

Dalla data di attivazione del servizio non si dovranno più utilizzare le altre modalità di pagamento per le rate con scadenza successiva all’attivazione dell’addebito stesso.

L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, con comunicazione tempestiva all’agenzia bancaria o all’ufficio postale. Le restanti rate potranno essere pagate con le altre modalità di pagamento.

Attestazione fiscale

All’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, l’attestazione utile ai fini fiscali è visualizzabile nel Portale dei Pagamenti, seguendo il percorso: Prestazione e servizi >Servizi > Portale dei pagamenti > Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite > entra nel servizio > accedi > sezione pagamenti effettuati.

Pagamento a rate o unica soluzione

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento oppure in forma rateale. Quest’ultimo tipo di pagamento è concesso se il richiedente non è pensionato e se i contributi riscattati non sono da utilizzare immediatamente per il diritto a un trattamento pensionistico. 

In caso di versamento rateale:
  • per la generalità dei riscatti, il numero delle rate mensili non può essere superiore a 60 (fanno eccezione il riscatto del periodo del corso legale di laurea relativo a domande presentate dopo il 31 dicembre 2007, il riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria e il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione cosiddetto “pace contributiva” per i quali è previsto il pagamento dilazionato in 120 rate, senza interessi);
  • l’importo dell’onere di riscatto deve essere maggiorato, ove previsto dalla relativa normativa, degli interessi legali calcolati al tasso vigente;
  • l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d’importo unitario non inferiore a 27 euro;
  • la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di riscatto.

Se, nel corso della dilazione, l’interessato matura il diritto alla pensione e presenta la relativa domanda, il pagamento rateale deve essere interrotto e il residuo onere deve essere pagato in unica soluzione.

Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda, che viene archiviata dall’INPS senza ulteriori adempimenti.

Il tardivo versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato, a richiesta e se consentito dalla normativa, come nuova domanda presentata il giorno del versamento tardivo. Anche il tardivo versamento delle rate successive potrà essere considerato, a richiesta e se consentito dalla normativa, come nuova domanda. Se effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza del bollettino, il ritardato versamento (per non più di cinque volte) verrà ritenuto valido e saranno addebitati gli interessi di dilazione.

L’interruzione del pagamento rateale dell’onere di riscatto comporta l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo del capitale versato.

La rinuncia espressa da parte dell’assicurato prima della comunicazione di accoglimento oppure fatta tacitamente (mancato pagamento dell’onere o della prima rata) non preclude la possibilità allo stesso di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso motivo e per gli stessi periodi. In tal caso verrà rideterminato il costo dell’onere alla data della nuova domanda.

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