31 Dicembre 2024

Riscatto contributi omessi: importanti novità per il 2025

Grazie all’art. 30 della Legge n. 203/2024 che entra in vigore dal 12 gennaio 2025, non è più previsto un termine di prescrizione al diritto del lavoratore di riscattare i contributi omessi. Il riscatto, quindi, può essere chiesto anche decorso il termine di prescrizione decennale con oneri, interamente a carico del lavoratore. Vediamo insieme le novità.

Prescrizione dei contributi

All’art. 3 (commi 9 e 10) della Legge n. 335/1995 viene previsto che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate una volta decorso il termine di 5 anni. Tuttavia, qualora il lavoratore (o suo superstite) invii una segnalazione di omissione all’INPS e al datore di lavoro per un’omissione contributiva entro tale termine di prescrizione (5 anni), l’Inps può procedere al recupero entro 10 anni dall’omissione.

Questo significa che da un lato il datore di lavoro può versare entro tale termine la contribuzione dovuta in favore dei propri lavoratori dipendenti, dall’altro che l’Inps non può chiedere la contribuzione una volta decorso il quinquennio (o decennio in caso di segnalazione).

Una volta decorso il termine prescrizionale, l’ordinamento prevede per il lavoratore due distinte soluzioni:
  • la richiesta di condanna del datore di lavoro alla costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13, della legge n. 1338/1962
  • un’azione di risarcimento danni ex art. 2116, comma 2, c.c., sempre nei confronti del datore di lavoro.

L’art. 13 della Legge n. n. 1338/1962 prevede che il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell’art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all’INPS di costituire una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

Anche se la norma parli di un’azione che deve promuovere il datore di lavoro, generalmente è lo stesso lavoratore a presentare all’INPS una domanda di riscatto (costituzione rendita vitalizia reversibile). La facoltà sussiste anche nel caso in cui il lavoratore abbia già ottenuto la pensione e può essere esercitata dai superstiti del lavoratore.

Lavoratori interessati

Il riscatto può essere chiesto dalla generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato, dai collaboratori iscritti alla gestione separata Inps (Circolare Inps n. 101/2010), dai familiari coadiuvanti e coadiutori delle imprese artigiane e commerciali (Circolare Inps n. 32/2002) e dai componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare (Circolare Inps n. 36/2003 e Circolare Inps n. 10/2004).

Il riscatto può essere chiesto anche dai lavoratori del settore pubblico iscritti alla CPI (Cassa Pensioni Insegnanti) ovvero gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali. Per le altre categorie di dipendenti pubblici si applica l’art. 31 della Legge 610/1952.

Dal 2017 al 2024

Se prima del 14 febbraio 2017, il termine di 10 anni decorreva da quando il lavoratore presentava una domanda di pensione, da tale data la Suprema Corte a sezione Unite con la sentenza n. 21302/2017 ha affermato che il diritto del lavoratore di vedersi costituire la rendita vitalizia di cui all’art. 13, comma 5, della legge n. 1338 del 1962, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’Inps, senza che rileva la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva. In sostanza, secondo l’orientamento della Cassazione, decorsi 15 (5 anni + 10 anni) o 20 anni (10 anni in caso di segnalazione + 10 anni) dall’omissione contributiva, il lavoratore perdeva il diritto a presentare una domanda di riscatto.

Novità 2025

Finalmente, con l’art. 30 della Legge n.203/2024, il legislatore ha eliminato il limite prescrizionale ed ha introdotto una facoltà di costituzione della rendita vitalizia (riscatto) in capo al lavoratore, non soggetta a termine di prescrizione.

La nuova possibilità di riscatto è esercitabile con onere finanziario a carico esclusivo del lavoratore.

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Documentazione da presentare all’INPS

L’esistenza del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso documenti di data certa redatti all’epoca in cui si svolgeva il rapporto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento, benserviti, libri paga e matricola, altri documenti attinenti al rapporto di lavoro dichiarato). La documentazione deve essere prodotta in originale o in copia conforme debitamente autenticata.

La durata del rapporto di lavoro, la continuità della prestazione lavorativa e l’ammontare della retribuzione possono essere provati con altri mezzi, anche verbali.

Le dichiarazioni testimoniali devono essere rilasciate espressamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con piena assunzione di responsabilità anche penale per quanto affermato. Il dichiarante deve attestare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con la parte interessata, ovvero un qualche interesse nei fatti sui quali rende la propria dichiarazione e specificare gli elementi di fatto in base ai quali è venuto a conoscenza di quanto dichiarato.

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