Cos’è il regime forfettario?
I lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) che hanno optato per il regime fiscale forfettario, possono richiedere (non sono obbligati) una riduzione pari al 35% della contribuzione previdenziale dovuta all’INPS. In poche parole possono ridurre sia la quota di contribuzione fissa che a percentuale dovuta all’istituto di previdenza.
Attenzione
L’istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio e vale fino a revoca o perdita dei requisiti di accesso. La legge di Bilancio per il 2023 ha aumentato a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente ai lavoratori autonomi di applicare un’imposta forfettaria del 15%. L’aliquota è ulteriormente ridotta al 5% nei primi 5 anni di svolgimento di una nuova attività.
Il regime fiscale
Il regime forfetario si applica ai soggetti persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori. L’accesso al regime è inoltre precluso ai soggetti che, nel precedente periodo d’imposta, hanno redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Attenzione
Sono escluse dall’applicabilità del regime forfettario le società sia di persone che di capitali nonché le associazioni professionali.
Il reddito da assoggettare ad imposta (del 5% o del 15%) si calcola applicando ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività che varia a seconda del codice ATECO 2017. Al reddito imponibile così calcolato devono essere sottratti gli oneri previdenziali versati nell’anno di riferimento e sul risultato finale si applica l’imposta.
Il regime previdenziale degli artigiani e commercianti
Gli artigiani e commercianti che hanno optato per il regime forfettario anche sotto il profilo previdenziale si vedranno ridotti del 35% i contributi dovuti all’INPS.
I contributi dovuti all’INPS si calcoleranno così:
- Una quota di contributi fissi dovuti indipendentemente dal reddito prodotto (si pagano solo i contributi fissi se il reddito prodotto non supera i 18.415,00 €)
- Una quota di contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale (quindi i 18.415,00 €)
Attenzione
È previsto un massimale di reddito annuo oltre il quale i contributi all’INPS non sono più dovuti. Per coloro che hanno iniziato a lavorare prima di gennaio 1996 il massimale per l’anno 2024 è pari ad € 91.680,00. Per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo dicembre 1995 il massimale per l’anno 2024 è pari ad € 119.650,00.
Il regime previdenziale degli iscritti alla gestione separata Inps
I soggetti liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, a differenza degli artigiani e commercianti, si vedranno calcolare la contribuzione dovuta all’INPS su tutto il reddito prodotto (non sono previsti minimali di reddito e in mancanza di reddito non è dovuta contribuzione). La percentuale da destinare alla previdenza sociale è pari al 26,23%, e viene calcolata sul reddito lordo che emerge in base al coefficiente di redditività.
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Attenzione
È previsto un massimale di reddito annuo oltre il quale i contributi all’INPS non sono più dovuti. Il massimale di reddito per l’anno 2024 è pari ad € 119.650,00.
La richiesta di riduzione contributiva
Per accedere al regime previdenziale agevolato è necessario trasmettere una specifica richiesta all’Inps entro il 28 febbraio; infatti, senza l’adesione esplicita al regime agevolato previdenziale lo stesso non viene attribuito, dato che l’accesso al regime forfettario anche sotto il profilo previdenziale è una facoltà. La riduzione contributiva consiste in un abbattimento, in misura pari al 35% (sia sulla parte fissa dei contributi che sulla parte variabile) dei contributi dovuti all’INPS.
Rinuncia
Coloro che fruiscono del regime agevolato potranno comunicare all’Inps la rinuncia a tale regime entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti; in tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che perverranno dal 1° marzo di ogni anno determineranno il ripristino del regime contributivo ordinario dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Domanda
Per coloro che sono già iscritti all’Inps, la richiesta va fatta entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno per il quale si intende usufruire del regime agevolato; se il termine non viene rispettato, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno. Invece, coloro che intraprendono una nuova attività nel corso dell’anno, per la quale intendono aderire al regime agevolato, dovranno comunicare tale volontà tempestivamente, rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, per consentire all’Inps la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale. La domanda deve essere trasmessa per via telematica per il tramite del Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti (Domande Telematizzate).
Attenzione
La cessazione comporta, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta all’Inps. Come previsto dalle norme, il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilità di fruire nuovamente del regime previdenziale agevolato.
Aspetti pensionistici
Se si opta per il regime forfettario anche per la riduzione dei contributi Inps nella misura del 35% e si ha un reddito imponibile per l’anno 2024 fino a 18.415,00 € annui, non si vedranno accreditati 12 mesi in estratto conto contributivo ma solo 7. Questo potrebbe essere un problema per la pensione un domani. Infatti, per l’accredito della contribuzione versata trova applicazione l’art. 2 c. 29 L. 335/1995, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito (€ 18.514,00 per il 2024) attribuisce il diritto a vedersi accreditati tutti i 12 mesi. Se l’importo complessivamente versato, a seguito dell’adesione al regime forfettario a livello previdenziale, risulta inferiore all’importo minimo dei contributi, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
Regime forfettario vs riduzione al 50% dei contributi per i soggetti pensionati con almeno 65 anni di età
L’accesso alla riduzione contributiva del 50% per i soggetti ultrasessantacinquenni pensionati non è compatibile con il regime forfettario in quanto le due agevolazioni sono alternative tra loro e non possono essere cumulabili. La Legge n. 190/2014 (comma n. 80 e n. 81) e successive modificazioni e integrazioni, esclude il riconoscimento di alcuni benefici contributivi per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato.