12 Giugno 2023

Posso lavorare con la pensione Quota 100, Quota 102, Quota 103?

Dal 2019 in poi, il legislatore è intervenuto più volte al fine di introdurre delle tipologie di pensione “flessibili” che permettano di anticipare l’accesso alla pensione rispetto ai requisiti necessari per la pensione di vecchiaia ordinaria ma con dei limiti precisi rispetto alla cumulabilità delle stesse con dei redditi da lavoro. Vediamo di seguito le condizioni.

La quota 100

L’art. 14 del DL n. 4/2019 convertito con modificazioni, in Legge n. 26/2019 ha previsto la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata, definita “pensione quota 100”, al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed 31 dicembre 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, a cui va aggiunta una finestra pari a 3 mesi per i lavoratori del settore privato (dipendenti e autonomi) e di 6 mesi per i lavoratori del pubblico impiego.

La quota 102

Con l’art. 1 comma 87 della Legge n. 234/2021 legge 30 dicembre 2021, n. 234 è stata introdotta una nuova tipologia di pensione “Quota 102” che permette l’accesso alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Prevista una finestra pari a 3 mesi per i lavoratori del settore privato (dipendenti e autonomi) e di 6 mesi per i lavoratori del pubblico impiego.

La quota 103

Con l’art. 1, comma 283 della Legge n. 197/2022 è stata introdotta sempre in via sperimentale per il 2023, la facoltà di conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile” al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Prevista una finestra pari a 3 mesi per i lavoratori del settore privato (dipendenti e autonomi) e di 6 mesi per i lavoratori del pubblico impiego. La pensione viene calcolata senza penalizzazioni o calcoli contributivi puri ma, diversamente a quanto avveniva con la quota 100 o quota 102, l’importo non può superare i 2.839,70 € lordi mensili (ovvero 5 volte il trattamento minimo di pensione).

Cessazione dell’attività lavorativa

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata Quota 100, 102, 103 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (Circolari n. 11/2019, n. 35/2012, n. 36/2012, n. 37/2012 e n. 89/2009). Per i medesimi fini, non è invece richiesta la cessazione dell’attività di lavoro autonomo (ad esempio, cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, dall’iscrizione camerale, dagli albi professionali, chiusura della partita IVA, etc.), stante la previsione normativa dell’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e non anche dell’incompatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto, in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l’obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria presso la relativa gestione, i redditi eventualmente percepiti a seguito dello svolgimento della predetta attività rilevano, ai fini della incumulabilità della “pensione quota 100, 102, 103”, secondo i criteri e nei limiti di seguito indicati. (Circolare Inps n. 117/2019).

Compatibilità

La pensione Quota 100, 102, 103 non è cumulabile, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasione, nel limite di complessivi 5.000 lordi annui. Questo a far data dal primo giorno di decorrenza del trattamento pensionistico e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Da quando il soggetto compie l’età necessaria per conseguire “virtualmente” la pensione di vecchiaia, può svolgere una qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma. L’unica compatibilità è prevista per il reddito percepito da lavoro autonomo occasionale (di cui all’art. 2222 cc) cumulabile nel limite di 5.000 euro lordi annui per il quale, peraltro, non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps. Se il reddito supera tale cifra la pensione con quota 100 diventa incumulabile.

Redditi cumulabili

Lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 €
La pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento del menzionato limite di importo determina l’incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro.  Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 TUEL (cfr. il messaggio n. 340/2003) e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998).

Redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997). Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa.  In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica (cfr. il messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001).

Compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale ai sensi dell’articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (cfr. informativa ex Inpdap n. 11/2003, p. 2).

Indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace (cfr. l’articolo 11, comma 4-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374).

Indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (cfr. la circolare n. 67 del 24 marzo 2000).

Indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario a norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

Redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (Art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).

Indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile.

Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e ss.mm.ii. (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019).

Redditi incumulabili

In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l’obbligo del versamento dei contributi obbligatori presso la relativa gestione, i redditi eventualmente percepiti rilevano, ai fini della incumulabilità della pensione Quota 100, 102, 103. I redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto. Sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli, comunque, ricollegabili ad un’attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali, ciò in linea con i chiarimenti forniti ai fini dell’applicazione di precedenti disposizioni normative in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (Circolare Inps n. 197/2003).

Compensi percepiti per l’esercizio di arti

Redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997).

Diritti di autore
L’Inps considera i diritti di autore totalmente incumulabili con la pensione quota 100, 102, 103 e non assimilati al lavoro autonomo occasionale. Questo contrasta con alcuni orientamenti della dottrina in materia, che riconducono il diritto d’autore al lavoro autonomo occasionale. Dal punto di vista fiscale, in base all’Art. 53, Co. 2, Lett. b), DPR n. 917/1986 (Tuir, Testo unico imposte sui redditi), i corrispettivi percepiti dall’autore per la cessione di un’opera dell’ingegno sono classificati come redditi di lavoro autonomo, a meno che non siano conseguiti nell’esercizio di un’attività d’impresa. In base alla citata norma, difatti: “Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: […] b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”. Vero è che l’attività di cessione dei diritti d’autore si considera svolta saltuariamente e in modo non organizzato, pertanto non è richiesta, nella generalità dei casi, l’apertura della partita Iva (salvo l’ipotesi in cui la cessione dei diritti d’autore sia collegata allo svolgimento di un’attività professionalmente organizzata o d’impresa). Per quanto riguarda la rinuncia ai diritti, è necessario contattare la casa editrice per la sottoscrizione di un accordo in merito.

Sospensione della pensione

Il pagamento della pensione è sospeso nell’anno in cui sono stati percepiti i redditi da lavoro incumulabili con la pensione quota 100, 102, 103, nonché nei mesi dell’anno, precedenti quello di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell’articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento.

Comunicazione dei redditi

Ai fini dell’accertamento dell’incumulabilità della “pensione quota 100, 102, 103” con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all’INPS un’apposita dichiarazione anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la pensione, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a € 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale.

Consiglio pratico per aziende e consulenti del lavoro

Se si dovesse assumere un lavoratore titolare di pensione, il consiglio è di far firmare una dichiarazione di responsabilità nella quale il lavoratore dichiara di non essere in possesso di pensione incompatibile con l’attività lavorativa.

Vuoi ricevere aggiornamenti in materia di pensioni e welfare?

Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi gratuitamente la guida su come recuperare i contributi persi.