23 Novembre 2024

Pensioni: nuovi coefficienti per la quota contributiva per il biennio 2025-2026

Il sistema di calcolo contributivo, introdotto dalla Legge n. 335 del 1995, è una delle principali riforme del sistema previdenziale italiano. Esso determina l'importo della pensione annua moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di accesso al pensionamento.

Cosa cambia dal 2025

Con la pubblicazione del Decreto direttoriale del 20 novembre 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha reso noto i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo, che aggiorna così la Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.

L’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica avrà decorrenza dal primo gennaio 2025.

I nuovi coefficienti sono di valore inferiore rispetto a quelli del biennio 2023/2024. Questo significa che a parità di montante contributivo accumulato e di età di accesso al pensionamento, l’importo mensile dell’assegno pensionistico per coloro che accedono alla pensione dal 2025, sarà leggermente inferiore rispetto a coloro che sono andati in pensione nel periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2024.

Cosa sono i coefficienti di trasformazione?

I coefficienti di trasformazione sono valori, utilizzati nel sistema contributivo, che permettono di calcolare la quota di pensione annua. Infatti tale coefficienti servono per convertire in importo annuale (e mensile) il montante contributivo accumulato nell’intera vita lavorativa.

I coefficienti di trasformazione variano in base all’età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale, a partire dall’età di 57 anni fino ai 71 anni. Maggiore è l’età del lavoratore, più elevati risulteranno anche i coefficienti di trasformazione.

Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione ai superstiti) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

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Soggetti interessati al calcolo della pensione con sistema contributivo

I coefficienti di trasformazione riguardano solo le pensioni o le quote di pensione determinate con il sistema contributivo. Pertanto, risultano interessati da questo meccanismo:

  • i lavoratori con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 i quali hanno tutto l’assegno determinato con il sistema di calcolo contributivo;
  • i lavoratori in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 i quali hanno l’applicazione del sistema contributivo limitata alle sole anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012 (se in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) oppure al 1° gennaio 1996;
  • le donne che esercitano l’opzione donna di cui all’articolo 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 e per coloro la cui pensione è liquidata interamente con un calcolo contributivo (Quota 103 L. 213/2023, computo gestione separata D.M. 282/96, ecc.);
  • i lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo ai sensi dell’articolo 1, co. 23 della Legge n. 335/1995.

Il meccanismo di calcolo

Il meccanismo di calcolo della pensione è piuttosto semplice e veloce. Si pensi ad un lavoratore che ha questi dati:

Inizio attività lavorativa

1° gennaio 1998

Retribuzione annua

22.500,00 €

Anni di contribuzione

20 anni

Età di pensionamento

67 anni

Decorrenza pensione

01/01/2024

Totale versamenti contributivi

148.500,00 €

Montante contributivo rivalutato

160.000,00

Coefficiente di trasformazione collegato all’età

5,723%

Per convertire in pensione annua lorda tale importo basterà moltiplicarlo per il coefficiente di trasformazione relativo all’età in cui il lavoratore decide di uscire dal mondo del lavoro.

Importo pensione annua

9.156,80 €

(160.000,00 € x 5,723%)

Importo pensione mensile

704,37 €

9.156,80 : 13

Le frazioni di mese

Nello stabilire il coefficiente da utilizzare bisogna tener conto anche delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato. Infatti la normativa prevede che il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione.

Esempio

Età pensionamento

58 anni e 6 mesi

Coefficiente di 59 anni

4,493

Coefficiente di 58 anni

4,378

Differenza

0,115

Coefficiente di trasformazione da applicare

4,378 + (6 : 12 x 0,115) = 4,446%

Serie storica coefficienti di trasformazione (valori in %) – L. 335/95

Età

1996-2009

2010-2012

2013-2015

2016-2018

2019-2020

2021-2022

2023-2024

2025-2026

57

4,720

4,419

4,304

4,246

4,200

4,186

4,270

4,204

58

4,860

4,538

4,416

4,354

4,304

4,289

4,378

4,308

59

5,006

4,664

4,535

4,468

4,414

4,399

4,493

4,419

60

5,163

4,798

4,661

4,589

4,532

4,515

4,615

4,536

61

5,330

4,940

4,796

4,719

4,657

4,639

4,744

4,661

62

5,514

5,093

4,940

4,856

4,790

4,770

4,882

4,795

63

5,706

5,297

5,094

5,002

4,932

4,910

5,028

4,936

64

5,911

5,432

5,259

5,159

5,083

5,060

5,184

5,088

65

6,136

5,620

5,435

5,326

5,245

5,220

5,352

5,250

66

6,136

5,620

5,624

5,506

5,419

5,391

5,531

5,423

67

6,136

5,620

5,826

5,700

5,604

5,575

5,723

5,608

68

6,136

5,620

6,046

5,910

5,804

5,772

5,932

5,808

69

6,136

5,620

6,283

6,135

6,021

5,985

6,154

6,024

70

6,136

5,620

6,541

6,378

6,257

6,215

6,395

6,258

71

6,136

5,620

6,541

6,378

6,513

6,466

6,655

6,510

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