13 Gennaio 2025

Pensioni: le agevolazioni per le lavoratrici madri nel 2025

Le lavoratrici madri che non hanno anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 o che, pur avendone, hanno optato per la liquidazione della pensione con un calcolo puro contributivo, possono beneficiare di alcune agevolazioni previste dalla Legge n. 335/1995 ovvero un anticipo dell’età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio o l’aumento dei coefficienti di trasformazione maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli. Vediamo insieme nel dettaglio le varie possibilità.

Anticipo dell’età pensionabile

Le lavoratrici madri che non hanno anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 o che, pur avendone, hanno optato per la liquidazione della pensione con un calcolo puro contributivo ai sensi dell’art. 1, c. 23 della Legge n. 335/1995 possono anticipare la pensione di vecchiaia di 4 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 1 anno e 4 mesi (art. 1, c. 40, lett. C della Legge 335/1995).

Tale norma infatti riconosce alle lavoratrici un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia (fino a dicembre 2026, pari a 67 anni). Ad esempio, una signora con 4 figli potrebbe accedere alla pensione con 65 anni e 8 mesi in luogo dei 67 anni di età.

Numero figli

Mesi di anticipo della pensione

1

4 mesi

2

8 mesi

3

12 mesi

4 o più

16 mesi

Aumento dei coefficienti di trasformazione

Sempre ai sensi della legge n. 335/1995 è previsto per le lavoratrici madri che accedono alla pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, in alternativa al “bonus” di 4 mesi per ogni figlio (fino ad un massimo di 16 mesi), la possibilità di accedere alla pensione sempre a 67 anni ma con l’applicazione di un coefficiente di trasformazione più alto in base al numero dei figli. I coefficienti di trasformazione sono i valori percentuali utilizzati per “trasformare” il montante contributivo in importo mensile di pensione e variano in base all’età a cui si accede a pensione.

Numero figli

Coefficiente applicato

1

Elevato di un anno (es. se vado in pensione a 67 anni, mi vedrò applicato il coefficiente di 68 anni)

2

Elevato di un anno (es. se vado in pensione a 67 anni, mi vedrò applicato il coefficiente di 68 anni)

3 o più

Elevato di due anni (es. se vado in pensione a 67 anni, mi vedrò applicato il coefficiente di 69 anni)

Abbattimento dell’importo soglia per la pensione anticipata contributiva

Per le lavoratrici che hanno contribuzione solo dopo dicembre 1995, oltre alla pensione anticipata ordinaria dei 41 anni e 10 mesi di contributi, è possibile richiedere anche la pensione anticipata contributiva con i seguenti requisiti:

 

Lavoratrici che non utilizzano la rendita del fondo pensione

Lavoratrici che utilizzano la rendita del fondo pensione

Età

64 anni

Contributi

20 anni

25 anni

Importo soglia

Pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale (pari a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale nei confronti delle donne con un figlio e 2,6 volte il valore dell’assegno sociale per le donne con almeno due figli)

Finestra

3 mesi

Tetto all’importo

L’importo della pensione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione (massimo 3.017,35 € mensili)

Possibile lavorare dopo la pensione?

Si

Non si potrà cumulare la pensione con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo il limite di 5.000 € lordi di lavoro autonomo occasionale, sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia, cioè 67 anni.

Novità dal 2030

No

Dal 2030 requisito contributivo di 30 anni e importo soglia pari a 3,2 volte l’assegno sociale (per donne con figli rimane fermo il requisito di 2,8 o 2,6 volte)

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Cos’è l’importo soglia?

L’importo soglia è l’importo minimo che una pensione, calcolata con sistema integralmente contributivo, deve raggiungere per poter essere liquidata dall’Inps. In caso in cui l’importo della pensione non raggiunga la soglia prevista nell’anno di decorrenza, pur essendo in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, la pensione non può essere liquidata.

Riscatto del congedo parentale

I lavoratori e le lavoratrici dipen­denti del settore privato e pubblico, hanno la facoltà di ri­scattare i perio­di corrispondenti alla durata del congedo parentale (ex astensione facoltativa), an­che nel caso di maternità intervenute al di fuori di un rapporto di la­voro. Il riscatto, riconosciuto nel limite massimo di cinque anni, può essere chiesto dalla madre o dal padre e il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi dopo la nascita del bambino, è quello previsto nei casi di astensione facol­tativa in costanza di rapporto di la­voro per un periodo pari, in linea generale, a 6 mesi per ogni maternità.

Requisiti

Il riscatto è concesso a condizione che la lavoratrice o il lavoratore possa far valere almeno 5 anni di contributi da effettivo lavoro dipendente in periodi precedenti o successivi all’evento da riscattare, anche da lavoro estero (Circolare Inps 41/2011). Inoltre, il periodo da riscattare non deve essere già coperto da altra tipologia di contribuzione.

Maternità obbligatoria

Il periodo corrispondente ai 5 mesi di maternità obbligatoria, anche se intervenuta al di fuori di un rapporto di lavoro (Art. 25, comma 2 D.Lgs 151/2001), viene accreditato gratuitamente dall’Inps previa domanda da parte dell’interessata in quanto coperto da contribuzione figurativa (Circolare 61/2003). Tale possibilità è prevista anche nel caso di nascita avvenuta all’estero dal momento che la disposizione legislativa non contiene limitazioni territoriali (Messaggio Inps n. 4837/2004). Il criterio è inoltre supportato, per analogia, da quanto precisato, su conforme parere del Ministero del lavoro, in materia di anticipo di età per la pensione di vecchiaia alle lavoratrici madri previsto dall’articolo 1, comma 40, lettera c) della legge n.335/95 (punto 5 della circolare n.123 del 12 giugno 1996).

Attenzione alle lavoratrici contributive pure e al massimale

Prima di chiedere l’accredito figurativo della maternità obbligatoria intervenuta fuori da un rapporto di lavoro, è importante valutare con un check-up pensione la convenienza o meno dell’accredito, in quanto, se la lavoratrice ha contribuzione solo dopo il 31 dicembre 1995 ricade nel sistema contributivo puro. Se la maternità obbligatoria è iniziata prima di tale data, l’accredito potrebbe far perdere delle agevolazioni destinate alle sole lavoratrici che si collocano nel sistema contributivo puro. Infatti se la lavoratrice procedesse alla richiesta di accredito figurativo della maternità prima del 1996:

  • la sua pensione risulterà non più calcolata con le regole del sistema contributivo ma con quelle del sistema misto ottenendo anzianità contributiva antecedente al 1996;
  • dal mese dopo l’accredito non si potrà più applicare il massimale contributivo di cui la Legge 335/1995 con maggiori oneri per l’azienda.

Rinuncia all’accredito

La normativa prevede che sia possibile rinunciare alla valutazione di periodi di contribuzione figurativaNon è possibile esercitare tale facoltà solo nei seguenti casi (Circolare Inps n. 11/2013 e Messaggio Inps n 4987/2017):

  • nel caso in cui i periodi figurativi siano stati utilizzati per liquidare precedenti prestazioni;
  • nel caso in cui l’accredito figurativo si riferisca a periodi precedenti il 1° gennaio 1996, e il lavoratore non avesse maturato alcun contributo al 31 dicembre 1995, l’accredito figurativo attribuisce al lavoratore la qualifica di “vecchio iscritto”.

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