Il Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (Fondo Clero) costituisce una forma previdenziale compatibile con l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’AGO (articolo 5 legge n.903 del 1973).
Prestazioni pensionistiche
Le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo godono di requisiti completamente diversi rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti o autonomi. Le prestazioni pensionistiche erogabili sono:
- la pensione di vecchiaia;
- la pensione di invalidità;
- la pensione ai superstiti.
Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia si ottiene al raggiungimento dei seguenti requisiti contributivi e anagrafici:
Requisito età | Requisito contributi |
69 anni | 20 anni |
Requisito età | Requisito contributi |
66 anni | 40 anni |
Ai requisiti anagrafici di accesso ai trattamenti pensionistici si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita (articolo 12, comma 12 quater, del decreto-legge n.78 del 2010, convertito dalla legge n.122 del 2010).
Clero regolare oppure secolare?
Il Clero secolare si distingue da quello regolare:
- i frati e le monache (religiosi) fanno parte del Clero regolare
- i preti appartengono al Clero secolare
Decorrenza
La pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Deroga ai 20 anni di contributi
Ai sensi dell’art. 42, comma 3 della L. 488/1999, continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa (10 anni di contributi) nei confronti degli iscritti che:
- anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all’articolo 9 della L. 903/1973;
- e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di 20 anni.
Pensione di invalidità
Il Fondo clero eroga una pensione di invalidità ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 903 del 1973. Si considera invalido l’iscritto al Fondo clero che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale sempreché possa far valere 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva nel Fondo. Il Fondo clero eroga inoltre un trattamento pensionistico di invalidità in favore dei sacerdoti ridotti allo stato laicale e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni che possano far valere nel Fondo clero cinque anni di anzianità contributiva. L’accertamento sanitario viene effettuato secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria (articolo 13 della legge n.903 del 1973).
Decorrenza
La pensione di invalidità, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
CHIEDI IL TUO
CHECK-UP PENSIONE
Pensione ai superstiti
Il Fondo clero eroga un trattamento pensionistico ai superstiti del pensionato o dell’assicurato che, al momento del decesso, abbia versato al Fondo almeno 5 contributi annui.
Si applicano le norme in vigore nell’AGO per l’individuazione dei familiari aventi diritto e per gli ulteriori requisiti e condizioni per il diritto alla pensione ai superstiti.
Decorrenza
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell’iscritto o del pensionato del Fondo.
Importo
Il sistema di calcolo della pensione degli iscritti al Fondo Clero è completamente diverso rispetto agli altri sistemi di calcolo delle pensioni. Infatti, l’importo erogato al soggetto è pari all’importo del trattamento minimo erogato dall’AGO (603,40 € per l’anno 2025), a cui deve essere aggiunta una maggiorazione annualmente stabilita dall’Inps, pari a 5,88€, per ogni anno di contribuzione eccedente il ventesimo e per ogni anno di ulteriore contribuzione rispetto all’età per il pensionamento di vecchiaia, cioè oltre i 69 anni. In tale ultimo caso l’importo minimo della pensione si moltiplica ulteriormente per il coefficiente indicato nella tabella D Legge n. 485/1972 (il coefficiente varia in relazione al numero di anni interi trascorsi dalla data di perfezionamento dei requisiti suddetti alla data di decorrenza della pensione).
Attenzione
Le pensioni a carico del Fondo non sono cumulabili nella misura di un terzo del loro importo con le pensioni a carico dell’AGO e dei Fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi di quest’ultima, fermo restando che l’importo del trattamento complessivo non deve risultare inferiore alla pensione dovuta dal Fondo (articolo 18 della legge n.903 del 1973).
Cumulo, ricongiunzione o totalizzazione?
I contributi versati nel Fondo clero non possono formare oggetto di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della Legge n. 228/2012 con altri contributi versati nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (es. come dipendenti, commercianti, artigiani, ecc.) o nelle altre gestioni della previdenza obbligatoria. Inoltre, non possono essere nemmeno ricongiunti ai sensi della Legge n. 29/79 presso tali gestioni. L’unica possibilità prevista per non perdere la contribuzione (soprattutto per coloro che non raggiungono i 20 anni di contributi nel fondo) è la totalizzazione contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 42/2006 con la contribuzione presente nelle altre gestioni previdenziali. In tale ultimo caso, la quota di pensione a carico del fondo dovrà essere determinata secondo il sistema di calcolo contributivo puro (o nel caso in cui l’iscritto abbia già raggiunto i requisiti minimi per il diritto ad una pensione autonoma a carico del fondo clero, con un calcolo ordinario).
Pensione supplementare di vecchiaia
Il Fondo non prevede la possibilità di chiedere una pensione supplementare sulla contribuzione versata nel fondo clero per coloro i quali non raggiungono i 20 anni di contributi (in questo caso, se non si procede con una totalizzazione, la contribuzione al fondo è persa). È prevista invece, per il lavoratore che possa far valere contributi nell’assicurazione generale obbligatoria (es. dipendenti, commercianti, artigiani, ecc.) non sufficienti per il diritto ad una pensione autonoma, di conseguire una pensione supplementare di vecchiaia, nel caso in cui la pensione principale sia erogata dal fondo clero (Art. 19, Legge n. 903/1973).
Cumulo L. 228/2012 | Totalizzazione D.Lgs. 42/2006 | Ricongiunzione L. 29/79 | Pensione supplementare di vecchiaia |
Non è possibile | Si | Non è possibile | Non è possibile salvo regole di cui sopra |
Versamenti volontari nel fondo clero
È ammessa l’autorizzazione ai versamenti volontari, da richiedersi entro 5 anni dalla cessazione dell’obbligo di iscrizione al fondo. A questo fine non è previsto alcun requisito minimo di contributi.