L’art. 34 del DLgs n. 29/2024 ha introdotto in via sperimentale per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una nuova prestazione denominata Prestazione Universale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.
Requisiti
Possono beneficiare della prestazione universale coloro che risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Aver compiuto almeno 80 anni di età
- Essere titolari di indennità di accompagnamento
- Avere un ISEE non superiore a 6.000 euro
- Avere un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall’INPS, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui al M. n. 155/2024
Con il messaggio Inps n. 4490/2024 è stato illustrato il criterio per l’individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo.
Accertamento del livello di bisogno assistenziale gravissimo
In attuazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 19 dicembre 2024, n. 200, l’istituto fornisce ulteriori indicazioni in merito alla valutazione del “Livello di bisogno Assistenziale Gravissimo” che è determinato sulla base di un doppio criterio:
Criterio sanitario | Criterio sociale |
Relativo alla compromissione della salute della persona con disabilità “di livello gravissimo”.
| Riguardo alle criticità e problematiche della condizione familiare e socio-assistenziale del soggetto. |
Importo
Coloro in possesso dei requisiti richiesti, possono ottenere una ulteriore prestazione economica di 850,00 € al mese (per 12 mesi) se sussiste un bisogno assistenziale gravissimo tale da comportare la necessità di una assistenza continua nelle 24 ore, sette giorni su sette.
I predetti requisiti devono permanere per tutta la durata del beneficio e l’eventuale cessazione dell’indennità di accompagnamento, per qualsiasi ragione, determina la cessazione anche della prestazione universale.
La Prestazione Universale, una volta riconosciuta, assorbe le ulteriori prestazioni di cui all’art. 1, comma 164, della legge 234/2021 corrisposte dagli ATS per l’assistenza domiciliare dell’invalido che, pertanto, saranno assorbiti nel valore della nuova prestazione. Il beneficiario può rinunciare alla medesima con il conseguente ripristino dei contributi ATS presentando specifica richiesta all’INPS tramite l’apposita funzione disponibile sul portale dell’Istituto.
La prestazione universale è composta da due componenti.
Quota fissa | Quota integrativa |
542,02 € mensili | 850,00 € mensili |
Corrispondente all’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1 della legge n. 18/1980, sulla quale trova applicazione il terzo comma del medesimo articolo 1 della legge n. 18/1980 | Definita «assegno di assistenza», nei limiti delle risorse disponibili.
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La quota integrativa è finalizzata in alternativa a:
Costo del lavoro | Acquisto servizi di cura |
Remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici per almeno 15 ore settimanali, con mansioni di assistenza alla persona, titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015. | Acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale. I servizi che possono essere acquistati, e che non devono essere di natura sanitaria e infermieristica, sono quelli di seguito elencati: Area socioassistenziale
Area sociale
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Le due modalità di spesa sono alternative e non possono essere utilizzate contemporaneamente all’interno dello stesso mese.
Il mancato utilizzo degli importi erogati a titolo di quota integrativa nelle modalità sopra indicate comporta la decadenza dal beneficio. I relativi controlli sono in parte automatizzati e vengono effettuati trimestralmente, prendendo come riferimento le scadenze relative al pagamento dei contributi dei lavoratori domestici. In particolare, per quanto attiene ai controlli relativi alla regolarità dei rapporti di lavoro domestico instaurati da parte del beneficiario della Prestazione Universale si deve fare direttamente riferimento a quanto presente negli archivi dell’Istituto, sia in merito alla regolare instaurazione del rapporto di lavoro sia in ordine alla regolarità contributiva dello stesso. Il richiedente è, comunque, tenuto ad allegare entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento (10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio) le copie delle buste paga relative al rapporto di lavoro domestico del trimestre precedente, regolarmente quietanzate dal lavoratore per avvenuta riscossione della retribuzione.
Per quanto attiene, invece, all’eventuale fruizione dei servizi di cui all’elenco sopra indicato, viene verificato che l’importo della spesa complessiva sostenuta nel trimestre sia maggiore/uguale rispetto all’entità della quota integrativa erogata nel medesimo periodo. La documentazione può essere inoltrata sia direttamente dal richiedente, per il tramite dell’apposito servizio presente sul sito dell’Istituto.
Domanda
La domanda può essere presentata a partire dal 1° giorno del mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico previsto dalla disposizione normativa (80 anni) e per tutto il periodo di durata della sperimentazione, cioè dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. In caso di accoglimento della domanda la prestazione verrà erogata dal mese di presentazione della stessa fino alla scadenza del periodo della sperimentazione, se presenti tutti i requisiti per l’intero periodo. L’istituto di previdenza conferma che è possibile inviare la domanda sul sito Inps.