5 Marzo 2025

Novità pensionistiche 2025: cosa cambia con la Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio per il 2025 ha introdotto importanti novità in materia di pensioni. Con la circolare n. 53 del 5 marzo 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione delle nuove disposizioni. Vediamo insieme i principali cambiamenti che riguardano lavoratori e pensionati.

Nel quadro generale degli interventi contenuti nella legge di Bilancio 2025 sono previste alcune disposizioni in materia pensionistica di immediata applicazione.

Lavoratori del pubblico impiego: effetti pensionistici derivanti dalla modifica dei limiti ordinamentali

Nel pubblico impiego, la legge di bilancio per il 2025 al fine di incentivare la permanenza sul posto di vengono innalzati i limiti ordinamentali per il collocamento a riposo d’ufficio (da 65 a 67 anni).

Viene abrogato l’obbligo di collocamento a riposto d’ufficio previsto dall’articolo 2, comma 5 del D.L. n. 101/2013. In base a tale normativa, la pubblica amministrazione doveva cessare il rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che avevano raggiunto il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni e 10 mesi le donne) all’età ordinamentale, cioè 65 anni (67 anni dal 2025). Viene abrogata anche la facoltà, prevista dall’articolo 72, comma 11 del D.L. n. 112/2008 della risoluzione facoltativa del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano raggiunto il diritto a pensione anticipata (in tal caso prima del limite ordinamentale).

Stop al ricalcolo della pensione per gli autonomi  

L’articolo 1, comma 172, della legge di Bilancio 2025 abroga, con effetto dal 1° gennaio 2025, l’articolo 2-ter del decreto-legge n. 30 del 1974, rubricato “Utilizzazione dei contributi accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”. Ai sensi del citato articolo 2-ter il titolare di pensione liquidata a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali), nonché il superstite dello stesso, per quanto concerne la pensione di reversibilità, avevano diritto a richiedere la pensione prevista dalle norme dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell’Assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle Gestioni speciali predette, con la possibilità di utilizzare ai fini del relativo diritto a pensione anche i contributi della predetta Assicurazione eventualmente computati per la liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale. In seguito all’esercizio di tale facoltà, la pensione a carico della Gestione speciale per i lavoratori autonomi è revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico dell’AGO del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La contribuzione versata nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi può dare luogo, a domanda, a un supplemento di pensione ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (cfr. le circolari n. 60006 del 5 agosto 1974 paragrafo 3, n. 60016 del 12 maggio 1975 paragrafo 1, n. 60067 del 4 giugno 1981 e il messaggio n. 10857 del 14 aprile 2004).

La disciplina abrogata rimane in vigore per le domande di pensione presentate dai pensionati e dai superstiti di pensionato entro il 31 dicembre 2024.

CHIEDI IL TUO
CHECK-UP PENSIONE

Pianifica e conquista la tua pensione con la consulenza di un esperto Consulente del Lavoro.

Pensione anticipata opzione donna 

Viene estesa la possibilità di accedere alla pensione anticipata opzione alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2024. In particolare, possono accedere alla pensione in argomento le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma.

Il requisito anagrafico richiesto di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Per le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

Ai fini dell’accesso alla pensione in esame si applicano le disposizioni in materia di decorrenza previste dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 (c.d. finestra mobile di 12 mesi per le donne con solo contributi da dipendente e 18 mesi per le donne con contributi da commerciante o artigiana, coltivatrice diretta). Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto Scuola e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

In merito alla decorrenza della pensione, nel caso di perfezionamento dei requisiti nel corso dell’anno 2024, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2025, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2025, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Pensione anticipata flessibile Quota 103

La disposizione normativa riconosce il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’anno 2025, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Nei confronti dei soggetti che maturano i predetti requisiti nell’anno 2025, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n. 180 del 1997, ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011. 

Per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell’anno 2025, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

  • 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e per i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° settembre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, o al 2 agosto 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 9 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 ottobre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1° novembre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO. Per il personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

Proroga dell’APE sociale al 31 dicembre 2025

Le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dalla norma (lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificate, da ultimo, dall’articolo 1, commi 136 e 137, della legge n. 213 del 2023).

I soggetti interessati possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 202515 luglio 2025 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2025.

Il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato sulla base delle disposizioni della legge di Bilancio 2025, decade dall’indennità ove svolga attività di lavoro dipendente o autonomo oppure svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

Lavoratrici madri: riduzione del requisito anagrafico di accesso alla pensione nel sistema contributivo

L’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2025 innalza da 12 mesi a 16 mesi il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione nel sistema contributivo in favore delle lavoratrici madri con quattro o più figli, previsto dall’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995.

Pertanto, per effetto della disposizione normativa in esame, in favore delle lavoratrici madri destinatarie del sistema contributivo è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione pari a quattro mesi per ogni figlio e pari a sedici mesi complessivi in caso di quattro o più figli.

La norma non modifica la misura del beneficio alternativo a tale riduzione in base al quale la lavoratrice può optare per l’applicazione del coefficiente di trasformazione maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli ai fini della determinazione della pensione.

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi gratuitamente le ultime novità e gli approfondimenti in materia di pensioni e welfare