Di cosa stiamo parlando?
La Legge n. 335/1995 (art. 2, c. 18) ha introdotto per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che si iscrivono a fare data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione al sistema contributivo ai sensi del comma 23 dell’articolo 1 della medesima legge un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (annualmente rivalutato e per l’anno 2024 pari a € 119.650,00), oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contribuzione previdenziale.
Nota bene
Costituiscono forme pensionistiche obbligatorie le diverse gestioni pensionistiche obbligatorie a cui sono iscritti i lavoratori dipendenti, le gestioni pensionistiche obbligatorie a cui sono iscritti i lavoratori autonomi e le Casse per i liberi professionisti. Per i lavoratori che abbiano maturato anzianità contributiva in data antecedente al 1° gennaio 1996 in Paesi dell’Unione europea o in Paesi convenzionati con i quali vigono accordi in materia di sicurezza sociale, si rinvia alle circolari n. 21 del 29 gennaio 2001 e n. 42 del 17 marzo 2009.
Inoltre, si precisa che il massimale annuo della base contributiva, per coloro che esercitano l’opzione al sistema contributivo ai sensi del comma 23 dell’articolo 1 della legge n. 335/1995, trova applicazione, indipendentemente dalla gestione nella quale è stata presentata la relativa domanda, con effetto sui periodi contributivi successivi all’opzione medesima.
Il massimale si applica alla sola contribuzione dovuta ai fini pensionistici per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), pertanto, la retribuzione eccedente costituisce base imponibile unicamente per le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori.
Quando si applica il massimale anche se ho contributi prima del 1996?
In questi casi, si applica comunque il massimale di cui la L. 335/1995 anche se la contribuzione risulta accreditata prima del 1° gennaio 1996:
- periodi riscattati relativi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella gestione Separata ai sensi dell’articolo 51, co. 2 della legge n. 488/1999;
- riscatto agevolato della laurea per i cd. «inoccupati» (ex art. 1, co. 77 della legge n. 247/07);
- riscatto, ricongiunzione o altri accrediti intervenuti in casse professionali istituite dal dlgs n. 103/1996 che applicano nei confronti dei loro iscritti il solo sistema di calcolo contributivo della pensione (sono, invece, sempre rilevanti gli accrediti anteriori al 31 dicembre 1995 in casse professionali istituite anteriormente al 1996 che applicano un regime diverso da quello esclusivamente contributivo).
Nel caso in cui un lavoratore contestualmente all’assunzione dichiari di avere anzianità contributiva solo a far data da gennaio 1996 (quindi con applicazione del massimale) e che successivamente chieda l’accredito di un periodo ante 1996 (es. servizio militare svolto nel 1994), l’Inps ha precisato che l’esclusione dell’applicazione del massimale contributivo decorre a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, a condizione che si verifichi l’accredito della contribuzione figurativa o l’assolvimento del relativo onere economico.
Dichiarazione del lavoratore
Nel 1996 l’istituto ha fornito le prime istruzioni in ordine all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile (Circolare n. 177/1996) per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.
In particolare, è stato previsto che i datori di lavoro devono acquisire da parte dei lavoratori una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva.
In caso in cui il lavoratore abbia contribuzione ante 1996, i datori di lavoro devono sottoporre a contribuzione pensionistica l’intera retribuzione senza applicare il massimale contributivo.
I citati obblighi di comunicazione tra lavoratore e datore di lavoro in ordine all’esistenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva permangono qualora l’anzianità antecedente al 1° gennaio 1996 sia acquisita a seguito di riscatto o di accredito figurativo
Funzione PRISMA
A seguito di numerose richieste dei datori di lavoro e loro intermediari, l’Inps, dal 10 aprile 2024 rilascerà per i soli datori di lavoro iscritti alla gestione privata (per ora) una nuova funzione denominata «PRISMA» (Prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale) che raccoglie in maniera esaustiva tutti gli elementi informativi, noti all’Inps, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo, sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996, sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335/1995.
Tale nuova funzione riporterà, tra l’altro, i seguenti dati:
- data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie, se precedente al 1° gennaio 1996 o l’eventuale domanda di accredito figurativo o riscatto di periodi anteriori a tale data;
- presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda;
- eventuale presenza di periodi riscattati, ricongiunti o derivante da domande di reintegro/ripristino presso le Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 da verificare con l’assicurato.
Attenzione
L’istituto spiega che tale nuova funzione non ha valore certificativo e che, pertanto, il datore di lavoro dovrà continuare ad acquisire la documentazione dai propri dipendenti in merito al corretto assolvimento degli obblighi contributivi. In particolare la funzionalità potrebbe non essere accurata in presenza di periodi di lavoro all’estero in Paesi Ue o convenzionati anteriori al 1° gennaio 1996 e/o di domande di accredito figurativo / riscatto presentante presso la gestione pubblica (Ex-Inpdap) o Casse Professionali. Questi eventi, infatti, potrebbero non essere stati comunicati correttamente all’Inps.