Attività svolte fino al 31 luglio 1995
Per attività di lavoro socialmente utile con percezione dell’Assegno LSU, svolte fino al 31 luglio del 1995 è riconosciuta la contribuzione figurativa utile sia ai fini del diritto che alla misura del futuro assegno pensionistico.
Attività svolte dal 1° agosto 1995
Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 468/1997 (abrogato con il D.Lgs 150/2015), per i periodi di LSU svolti dal 1° agosto 1995 per i quali viene erogato il relativo assegno, viene riconosciuta la contribuzione figurativa ai soli fini del diritto alla pensione e non più anche ai fini della misura. In poche, parole dal 1° agosto 1995, i periodi sono utili solo ai fini del diritto della pensione e non vengono utilizzati ai fini del calcolo dell’importo pensionistico.
Per poter conteggiare il periodo anche ai fini della misura, è possibile procedere con un riscatto a titolo oneroso a carico del lavoratore o dei suoi superstiti. Il riscatto può essere effettuato anche solo per una parte dei periodi di LSU (Circolare Inps n. 33/2010 e Circolare Inps n. 91/2010).
Importo del riscatto
I periodi oggetto di riscatto, se ricadenti entro il 31 dicembre 1995 e qualora il lavoratore non abbia maturato 18 anni di contributi a tale data, sono calcolati con il sistema retributivo utilizzando le modalità della riserva matematica. Per i periodi successivi al 1° gennaio 1996, invece, l’onere del riscatto viene determinato con il sistema contributivo. Nei casi in cui il richiedente non abbia maturato alcun contributo utile ai fini del calcolo della pensione prima dello svolgimento di un’attività di LSU (Lavori Socialmente Utili), l’onere del riscatto, indipendentemente dal sistema applicabile, sarà quantificato sulla base di una retribuzione convenzionale, corrispondente al minimale settimanale vigente alla data della domanda di riscatto.
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LSU e prestazioni a sostegno del reddito
I lavoratori che durante la percezione dell’indennità di mobilità, trattamento speciale edile, ecc. erano chiamati a prestare attività di lavoro socialmente utile, non devono procedere con eventuali riscatti in quanto il periodo contributivo era già “coperto” dai contributi figurativi dati dall’ammortizzatore sociale.
Con l’introduzione del D.Lgs 150/2015
Con il Decreto Legislativo 150/2015 il D.Lgs 468/1997 è stato abrogato. Tuttavia la normativa non è stata stravolta. Infatti, all’art. 26 del D.Lgs 150/2015 è stato confermato che i lavoratori che percepiscono sostegni al reddito in costanza di rapporto di lavoro nonchè i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità potranno essere chiamati allo svolgimento di attività di pubblica utilità (LPU) nel territorio del comune in cui risultano residenti.