17 Settembre 2024

L’assegno straordinario di solidarietà: come funziona?

L'assegno straordinario di solidarietà è una prestazione economica erogata dai fondi di solidarietà bilaterali, istituiti ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 148/2015. Questa misura rappresenta strumento di accompagnamento alla pensione per quei lavoratori che maturano un diritto alla pensione entro i successivi 5 anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Vediamo insieme le condizioni, i requisiti ed il trattamento fiscale.

Che cos’è l’assegno straordinario di solidarietà?

L’assegno straordinario di solidarietà, erogato per 13 mensilità annue (12 mesi se previsto dal rispettivo Fondo di settore), è una prestazione di carattere economico che viene concessa a lavoratori in determinati settori produttivi e professionali per agevolare l’uscita anticipata dal mondo del lavoro ed è erogata dai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015. Questo tipo di sostegno si colloca nell’ambito di interventi di ristrutturazione aziendale o di crisi, mirati a favorire la transizione verso la pensione e ad agevolare il ricambio generazionale, salvaguardando al contempo l’occupazione all’interno dell’azienda.

I fondi di solidarietà bilaterali istituiti ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 148/2015 sono stati creati con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Ad oggi, esistono diversi fondi di solidarietà, suddivisi per settore produttivo o ambito professionale. I fondi sono istituiti presso l’INPS con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dagli accordi e contratti collettivi.

Requisiti

L’assegno straordinario di solidarietà è una prestazione riconosciuta al lavoratore che raggiunge i requisiti, entro i successivi cinque anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, per la:

  • Pensione di Vecchiaia (67 anni)
  • Pensione Anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni e 10 mesi di contributi le donne).
Si tratta cioè di una prestazione che accompagna il lavoratore al raggiungimento dei requisiti pensionistici ordinari per una durata massima di 5 anni pagata dall’Inps per conto del Fondo di solidarietà.

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Importo

In via generale, il valore dell’assegno straordinario è pari all’importo della pensione che il lavoratore percepirebbe maturando i contributi necessari al raggiungimento del diritto alla prima forma di pensione maturata, anticipata o di vecchiaia, che sono accreditati nel periodo di fruizione della prestazione del fondo.

Laddove previsto nel decreto istitutivo del Fondo, l’assegno può essere corrisposto, su richiesta del lavoratore, con la modalità di pagamento in unica soluzione.

Per il calcolo della quota contributiva, il coefficiente di trasformazione legato alla quota contributiva della pensione viene individuato con le seguenti modalità:

  1. nel sistema di calcolo misto, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno (sistema meno vantaggioso);
  2. nel sistema di calcolo esclusivamente contributivo, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla scadenza dell’assegno (sistema più vantaggioso).

Per i lavoratori che hanno maturato almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre1995, salvo diverso accordo aziendale, la misura dell’assegno straordinario viene ridotto dell’8% o del 11% a seconda del reddito annuo lordo del lavoratore. 

L’assegno rimarrà invariato per tutto il periodo di permanenza nel fondo. In particolare l’assegno non gode del meccanismo di rivalutazione annua della pensione in quanto non trattasi di prestazione pensionistica.

Cos’è la contribuzione correlata?

Durante il periodo di percezione dell’assegno e fino alla maturazione del primo requisito pensionistico, il fondo di solidarietà verserà all’INPS la contribuzione figurativa correlata all’ultima retribuzione mensile, con esclusione delle voci variabili.

Quanto dura l’assegno?

L’assegno è erogato dal Fondo fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata. La contribuzione correlata è invece versata fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia oppure alla maturazione del diritto alla pensione anticipata.

Aspetti fiscali

Il regime fiscale dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è generalmente quello della tassazione ordinaria ma in alcuni casi l’imposta è calcolata con il regime della tassazione separata, con la stessa aliquota di tassazione del TFR. La natura dell’assegno, assoggettato a tassazione separata, in analogia al TFR, esonera il beneficiario della presentazione della dichiarazione dei redditi, se non si possiedono altri redditi per i quali sia previsto l’obbligo di dichiarazione ovvero utili ai fini Irpef per ottenere le detrazioni fiscali.

Qualora l’assegno straordinario costituisca l’unico reddito, non sarà possibile operare le detrazioni fiscali per gli oneri sostenuti che consentano tale beneficio (spese sanitarie, ecc.).

Quanto costa all’azienda?

L’azienda dovrà versare, oltre all’assegno mensile, anche la relativa copertura contributiva (cioè la contribuzione correlata, utile a garantire ai lavoratori la co­pertura contributiva fino al raggiungimento del diritto alla pensione vera e propria),.

In caso di decesso?

La prestazione, non è reversibile ai superstiti. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione.

Compatibilità dell’assegno

L’assegno, salvo diverse indicazioni o incompatibilità previste nel rispetto Fondo, è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, che derivino da attività lavorativa prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro esodante. Durante il periodo di svolgimento delle suddette attività viene sospeso l’assegno straordinario e la relativa contribuzione correlata.

Nei casi di svolgimento dell’attività lavorativa non in concorrenza è invece possibile cumulare il reddito derivante dall’assegno straordinario (salvo diverse indicazioni del rispettivo Fondo) con il reddito derivante da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, con le regole previste dal decreto interministeriale del Fondo di solidarietà di settore.

Il lavoratore è tenuto a comunicare lo svolgimento dell’attività lavorativa al datore di lavoro che finanzia l’assegno straordinario e al Fondo di sostegno al reddito tramite la sede INPS di competenza. In caso contrario, il lavoratore perde il diritto alla prestazione e deve restituire le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale, mentre la contribuzione correlata viene cancellata.

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