16 Maggio 2024

La riduzione contributiva Inps per gli over 65

Con la Legge n. 449/1997 (art. 59, comma 15) è stata introdotta una particolare agevolazione per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS con almeno 65 anni di età che continuano a versare contribuzione nelle gestioni pensionistiche degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Il beneficio è applicato solo a domanda dell’interessato e consiste in una riduzione della contribuzione dovuta all’Inps, del 50%.

Di cosa stiamo parlando?

La riduzione contributiva per gli over 65 consiste in un abbattimento del 50% della contribuzione dovuta all’istituto di previdenza da parte dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni) titolari di pensione nelle gestioni Inps. Tale incentivo è stato introdotto dal 1° gennaio 1998 (Circolare Inps n. 69/1998 e Messaggio Inps n. 5002/2014). Possono chiedere tale beneficio anche i titolari di assegno d’invalidità, mentre devono ritenersi esclusi dall’ammissione al beneficio i titolari di pensione di reversibilità (Circolare Inps n. 33/1999).

Attenzione
La riduzione riguarda sia i contributi fissi dovuti sul minimale di reddito, sia sui contributi a percentuale dovuti sulla quota eccedente il minimale, dai soli soggetti pensionati ultrasessantacinquenni, siano essi titolari d’impresa o collaboratori familiari.

 

Applicabile solo alle pensioni liquidate nel sistema misto

Tale beneficio è applicabile solo ai pensionati ai quali sia stata liquidata la pensione con un sistema misto (ovvero con quota retributiva fino al 31.12.1995 o al 31.12.2011) così come confermato anche dal Messaggio Inps n. 1167/2020. Non può essere concesso a quei pensionati ai quali sia stata liquidata una pensione pura contributiva (se lavoratori iscritti solo dopo il 31.12.1995) o a quei lavoratori che hanno optato per un calcolo della pensione puro contributivo (ad esempio per coloro i quali hanno chiesto il riscatto di laurea “light” ai sensi del D.L. 4/2019; opzione donna; computo gestione separata Inps, ecc). L’ammissione all’agevolazione contributiva può essere richiesta anche dai titolari di assegno ordinario di invalidità, stante la natura del trattamento pensionistico. Per quanto concerne, invece, i titolari di pensione erogata con la totalizzazione di cui al Dlgs 42/2006 o del cumulo di cui alla legge 228/2012 si dovrà verificare il sistema di calcolo con cui il trattamento è stato liquidato.

Decorrenza dello sgravio

La richiesta di agevolazione ha effetto a decorrere dalla data di presentazione e sino alla sua eventuale revoca, non deve pertanto essere ripresentata negli anni successivi.

Attenzione
Il beneficio può essere riconosciuto anche per periodi contributivi precedenti la data di presentazione della domanda solo a seguito di formale richiesta da parte degli interessati ed a condizione che non si sia già provveduto alla liquidazione di supplementi di pensione.

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Pensionati ex Ipost – ex Inpdap – ex Enpals – ex Inpdai

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 29/0005868/L del 15 novembre 2012, su conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto non applicabile il beneficio della riduzione contributiva al 50% ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che abbiano compiuto 65 anni. Pertanto, la contribuzione dovuta da tali soggetti non subisce riduzioni.

Dal 1° gennaio 2003, anche i pensionati ex INPDAI possono beneficiare della riduzione del 50% della contribuzione a loro carico se lavoratori autonomi.

Il ricalcolo della pensione

Per coloro che dopo la pensione hanno continuato a versare i contributi all’Inps, la legge permette un ricalcolo della pensione con il c.d. supplemento. Il supplemento è un incremento della propria pensione che può essere richiesto ogni 5 anni dalla decorrenza di pensione o dal precedente supplemento (possibile chiedere il supplemento trascorsi 2 anni dalla decorrenza di pensione o dal precedente supplemento, se si sono compiuti i 67 anni di età. Tale possibilità può essere esercitata una sola volta nella vita).

Come avviene il ricalcolo della pensione

Il supplemento di pensione erogato ai lavoratori per i quali la pensione è liquidata, in tutto o in parte, con il sistema retributivo è corrispondentemente ridotto della metà. Qualora il supplemento di pensione debba invece essere calcolato con il sistema contributivo la quota relativa a periodi di contribuzione intera (senza riduzione del 50%) va calcolata moltiplicando il montante individuale, ottenuto sommando i contributi annui rivalutati relativi ai periodi in questione, per il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 65 anni. La quota relativa ai periodi di contribuzione ridotta, si determina moltiplicando il montante individuale, ottenuto sommando i contributi annui rivalutati relativi ai periodi di contribuzione ridotta, per il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 65 anni e dividendo l’importo così ottenuto per due.

Regime forfettario vs riduzione contributiva del 50% per ultrasessantacinquenni

L’accesso alla riduzione contributiva del 50% per i soggetti ultrasessantacinquenni pensionati non è compatibile con il regime forfettario in quanto le due agevolazioni sono alternative tra loro e non possono essere cumulabili. La Legge n. 190/2014 (comma n. 80 e n. 81) e successive modificazioni e integrazioni, esclude il riconoscimento di alcuni benefici contributivi per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato.

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