6 Novembre 2024

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata come strumento flessibile per la pensione

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, conosciuta comunemente come RITA, è uno strumento pensionistico introdotto in Italia per facilitare l'accesso alla pensione in modo flessibile per coloro che aderiscono ai fondi pensione da almeno cinque anni. La RITA, infatti, permette di utilizzare il capitale accumulato nei fondi pensione per ottenere una rendita temporanea che accompagni il lavoratore fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

Cos’è la RITA?

La RITA regolata dall’art. 11, commi da 4 a 4-quinquies, D.Lgs. n. 252/2005, consente ai lavoratori di richiedere una rendita mensile utilizzando il capitale accumulato nel proprio fondo pensione e permette di accedere alla pensione (con pagamento della sola quota maturata nel fondo pensione) fino a 10 anni prima rispetto al compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia. Questa rendita è temporanea e viene erogata fino al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla legge.

Per poter beneficiare della Rita è necessario risultare iscritti ad una forma di previdenza complementare da almeno 5 anni.

Requisiti

I requisiti per poter chiedere la RITA variano a seconda che il lavoratore compia l‘età necessaria per la pensione di vecchiaia entro i 5 o 10 anni successivi la domanda.

Requisiti RITA n. 1
  • cessazione dell’attività lavorativa
  • almeno 62 anni di età
  • almeno 20 anni di contributi Inps
Requisiti RITA n. 2
  • cessazione dell’attività lavorativa
  • almeno 57 anni di età
  • inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi

Lavoratori interessati

Possono accedere alla pensione con la Rita i lavoratori del settore privato (dipendenti e autonomi) nonché i lavoratori del settore pubblico che abbiano aderito a fondi pensione o piani individuali pensionistici (fondi negoziali chiusi (Cometa, Fon.Te., ecc.), fondi negoziali aperti, piani individuali pensionistici).

Sono esclusi i lavoratori aderenti ai fondi preesistenti (istituiti prima del 1993) in regime di prestazione definita, in quanto per tali fondi la previsione di un’anticipazione della prestazione avrebbe potuto determinare effetti negativi sull’equilibrio attuariale delle rispettive gestioni.

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Importo e domanda

La Rita viene erogata con una percentuale scelta dal lavoratore (nel limite del 100% della propria posizione maturata al fondo pensione).

Deve essere presentata domanda direttamente al fondo pensione cui si risulta iscritti e la prestazione decorre dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. La scelta di avvalersi della Rita è revocabile in qualsiasi momento.

Nota bene

Verifica attentamente le condizioni previste dal tuo fondo pensione in quanto nella maggior parte dei casi, la domanda deve essere inviata almeno 7 mesi prima il compimento dei 67 anni di età, pena la perdita del diritto. A tale proposito, la COVIP, nella circolare n. 888 del 2018, ha precisato che, per quanto la individuazione della cadenza del frazionamento sia rimessa a ciascuna forma pensionistica complementare anche in relazione alle diverse esigenze degli iscritti, l’erogazione della RITA deve avere una periodicità non superiore a 3 mesi.

Compatibilità

La RITA è una modalità di erogazione della prestazione di previdenza complementare e la normativa non contiene un divieto di cumulo o un’espressa incompatibilità con il godimento di trattamenti pensionistici diversi dalla pensione di vecchiaia. Si ritiene che la prestazione possa essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell’istanza o nel corso di erogazione della Rita, pensioni di primo pilastro anticipate o di anzianità.

Cumulabile anche con l’ape volontario, con l’ape sociale e con redditi da lavoro dipendente, autonomo o da collaborazione.

In caso di decesso del soggetto beneficiario della Rita, i superstiti aventi diritto o l’erede designato dal de cuius deve presentare domanda di riscatto della posizione assicurativa.

Regime fiscale RITA

Con la risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale della rendita integrativa temporanea anticipata fornendo chiarimenti in merito ad alcune questioni interpretative. In base a quanto previsto dai commi 4-ter e 4-quater dell’art. 11, D.Lgs. n. 252/2005, le somme erogate a titolo di RITA sono assoggettate ad un’aliquota del 15% (che si riduce fino al 9% in ragione della anzianità di partecipazione al fondo) e senza alcuna distinzione, per gli iscritti soggetti al regime transitorio previsto dall’art. 23, comma 5, D.Lgs. n. 252/2005, fra le differenti modalità di tassazione della prestazione previste in relazione al diverso periodo di maturazione dei rispettivi montanti. Questo significa che anche il capitale accumulato al fondo prima del 1° gennaio 2007, beneficia dell’aliquota fiscale agevolata.

Il percettore della RITA ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, manifestando la scelta nella dichiarazione dei redditi, attraverso l’inserimento dell’apposito codice nella casella relativa ai “casi particolari” prevista nel quadro relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. In tal caso, la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria. L’esercizio dell’opzione per la tassazione ordinaria della RITA comporta come conseguenza che per tale reddito spettano le detrazioni di cui all’art. 13, comma 1, TUIR.

L’aliquota fiscale

La parte imponibile della RITA è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

La RITA, per sua definizione, è una prestazione “temporanea” in capitale ad erogazione frazionata. Il carattere non definitivo di tale prestazione è confermato, fra l’altro, non solo dal fatto che la stessa è compatibile con il versamento di ulteriori contributi, anche nel caso di richiesta dell’intero montante accumulato, ma anche dal fatto che la stessa è revocabile e continua a essere gestita dalla forma pensionistica nel corso della sua erogazione. 

La misura dell’aliquota applicabile in base a quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 11, D.Lgs. n. 252/2005 non può cristallizzarsi al momento della accettazione della richiesta della RITA, ma continua a decrescere, in ragione dell’aumentare dell’anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della RITA medesima.

La ritenuta applicabile

Alla quota di capitale maturata nel fondo è applicabile la ritenuta a titolo di imposta del 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo oltre il quindicesimo anno, fino a raggiungere un minimo del 9%. La quota dei rendimenti maturati dal fondo pensione sono invece tassati annualmente con imposta del 20% (più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario).

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