3 Giugno 2024

La pensione Quota 103 nel 2024

Con la legge di bilancio per l’anno 2024 è stata prorogata la pensione anticipata “Quota 103” ma con importanti novità tra cui una finestra più lunga ed il calcolo dell’assegno con un sistema interamente contributivo.

Di cosa stiamo parlando?

Anche quota 103, come quota 100 e quota 102, consiste in una pensione anticipata con requisiti in deroga rispetto alla pensione anticipata ordinaria. Infatti, la pensione verrà liquidata a tutti coloro che entro il 31 dicembre 2024 potranno vantare almeno 41 anni di contributi unitamente al requisito anagrafico, pari a 62 anni di età.

Requisiti

  • 41 anni di contributi
  • 62 anni di età (requisiti da raggiungere entro il 31 dicembre 2024)

La Quota 103 può essere richiesta da tutti i lavoratori autonomi, dipendenti privati, pubblici e dagli iscritti alla gestione separata Inps anche per il tramite del cumulo gratuito dei periodi contributivi (escluse le casse professionali private di cui al D.lgs. 103/1996 o privatizzate di cui al D.lgs. 509/1994).

Finestra

Per la liquidazione della pensione, dalla data di maturazione dei requisiti è necessario aspettare la c.d. finestra:

  • pari a 7 mesi per i lavoratori autonomi e dipendenti privati
  • pari a 9 mesi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Cosa sono le finestre?

Le finestre mobili sono un periodo di slittamento variabile che deve trascorrere tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto a pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale.

CHIEDI IL TUO
CHECK-UP PENSIONE

Pianifica e conquista la tua pensione con il supporto professionale di un Consulente del Lavoro.

Posso lavorare con Quota 103?

La pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di complessivi 5.000 lordi annui. Questo a far data dal primo giorno di decorrenza del trattamento pensionistico e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Da quando il soggetto compie l’età necessaria per conseguire “virtualmente” la pensione di vecchiaia, può svolgere una qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma.

L’unica compatibilità è prevista per il reddito percepito da lavoro autonomo occasionale (di cui all’art. 2222 cc) cumulabile nel limite di 5.000 euro lordi annui per il quale, peraltro, non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps. Se il reddito supera tale cifra la pensione con quota 100 diventa incumulabile.

Circolare Inps n. 117/2019

Sistema di calcolo puro contributivo e tetto all’importo

Chi matura i requisiti da gennaio a dicembre del 2024 si vedrà calcolare l’assegno con un sistema di calcolo interamente contributivo (anche sulle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995) e l’importo lordo mensile della pensione non può eccedere un valore pari a 4 volte il trattamento minimo (cioè 2.394,44€ per il 2024) sino al raggiungimento dell’età di 67 anni. Da quando il lavoratore raggiunge il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, verrà posto in pagamento l’importo pieno ma sempre con il sistema di calcolo contributivo.

Il calcolo contributivo sarà per sempre, ovvero resta anche dopo il compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia (ad oggi 67 anni).

Incentivo per posticipare il pensionamento

I lavoratori dipendenti che scelgono di restare a lavoro possono chiedere il cd. «incentivo al postitico del pensionamento», ovvero l’esonero contributivo sulla contribuzione Inps a loro carico (generalmente pari 9,19% della retribuzione). In questo caso, coloro i quali maturano i requisiti nel corso del 2024, l’esonero contributivo avrà decorrenza non anteriore al 1° settembre 2024 per il lavoratori del settore privato e del 1° novembre 2024 per i lavoratori del settore pubblico. 

E se avevo raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2023?

I nuovi criteri valgono per chi matura i requisiti (62 anni e 41 di contributi) tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024. Chi ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2023, anche se accede alla pensione successivamente al 2023, in forza del principio della c.d. cristallizzazione del diritto, mantiene salvaguardate le regole precedenti previste dalla Legge n. 197/2022 (ovvero tetto all’importo pari a 5 volte il trattamento minimo di pensione (e fino a 67 anni di età) e calcolo misto (no contributivo).

Cos’è la cristallizzazione del diritto?

Si tratta di un istituto che tutela i lavoratori che scelgono di restare in servizio anche nel momento in cui si sono maturati i requisiti di accesso ad una o più tipologie di pensione.

Con tale istituto, un lavoratore che matura il diritto ad una pensione (es. Quota 103 entro il 31.12.2023), può esercitare il diritto anche in un periodo successivo (es. nel 2025) in quanto aveva maturato i requisiti nel periodo di validità della norma.

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi gratuitamente le ultime novità e gli approfondimenti in materia di pensioni e welfare