19 Giugno 2023

La pensione per gli agenti e rappresentati di commercio

Quando vanno in pensione gli agenti e rappresentati di commercio? Quanti anni di contribuzione sono necessari? Vediamo di seguito cos’è l’Enasarco e quali sono le condizioni per percepire una pensione.

Cos’è l’ENASARCO?

L’Enasarco è l’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio e fu costituita il 30 giugno 1938 come ente previdenziale. Nel 1996 a seguito di una massiva privatizzazione di numerosi enti previdenziali di diritto pubblico (D.Lgs 509/1994) ha assunto la forma giuridica di fondazione. Pur essendo un soggetto di diritto privato, l’ENASARCO persegue finalità di pubblico interesse (art. 38 Cost.) occupandosi della previdenza integrativa degli associati, a contribuzione obbligatoria, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sono tenuti ad iscriversi obbligatoriamente anche all’Enasarco (oltre che all’INPS), i soggetti agenti e rappresentanti di commercio (Legge 12/1973, art. 5).

La pensione di vecchiaia ordinaria

L’Enasarco eroga la pensione di vecchiaia ordinaria al perfezionamento dei seguenti requisiti:

Donne
  • 20 anni di contributi
  • 67 anni di età
  • Quota 92 (ovvero somma tra età e contributi. Significa che per poter richiedere la pensione il soggetto deve avere almeno 25 anni di contributi e 67 anni di età in quanto 25+67=92; Nel caso in cui ci fossero solo 20 anni di contributi, la pensione potrà essere erogata solo al compimento dei 72 anni di età in quanto 20+72=92)
Uomini
  • 20 anni di contributi
  • 67 anni di età
  • Quota 92 (ovvero somma tra età e contributi. Significa che per poter richiedere la pensione il soggetto deve avere almeno 25 anni di contributi e 67 anni di età in quanto 25+67=92; Nel caso in cui ci fossero solo 20 anni di contributi, la pensione potrà essere erogata solo al compimento dei 72 anni di età in quanto 20+72=92)

La pensione è compatibile con qualsiasi attività la­vorativa.

La pensione di vecchiaia anticipata

L’Enasarco eroga la pensione di vecchiaia anticipata al perfezionamento dei seguenti requisiti:

Donne
  • 20 anni di contributi
  • 65 anni di età
  • Quota 90 (ovvero somma tra età e contributi. Significa che per poter richiedere la pensione il soggetto deve avere almeno 25 anni di contributi e 65 anni di età in quanto 25+65=90; Nel caso in cui ci fossero solo 20 anni di contributi, la pensione potrà essere erogata solo al compimento dei 70 anni di età in quanto 20+70=90)
Uomini
  • 20 anni di contributi
  • 65 anni di età
  • Quota 90 (ovvero somma tra età e contributi. Significa che per poter richiedere la pensione il soggetto deve avere almeno 25 anni di contributi e 65 anni di età in quanto 25+65=90; Nel caso in cui ci fossero solo 20 anni di contributi, la pensione potrà essere erogata solo al compimento dei 70 anni di età in quanto 20+70=90)

La pensione è compatibile con qualsiasi attività la­vorativa.

Attenzione alla penalizzazione

Nel caso in cui si decida di accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, l’importo della pensione è ridotto del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto all’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria (incluso il requisito relativo alla quota 92).

E se non ho i 20 anni di contributi?

Solo per gli iscritti all’Enasarco dopo dicembre 2011 è prevista una nuova possibilità di rendita contributiva con soli 5 anni di versamenti contributivi e almeno 67 anni di età (art. 16 Regolamento Enasarco). Questa rendita reversibile viene erogata quindi ai soggetti che non hanno raggiunto i 20 anni di contributi.

La rendita è calcolata col metodo contributivo e viene ridotta in misura del 2% annuo per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della Quota 92. La rendita decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

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Versamenti volontari

La richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari deve essere presentata entro due anni calcolati dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività di agenzia. Possono accedere alla contribuzione volontaria gli agenti e rappresentanti di commercio che hanno cessato l’attività di agenzia, temporaneamente o definitivamente; hanno almeno 5 anni di anzianità contributiva (o almeno 3 anni di anzianità contributiva nei 5 anni che precedono la cessazione dell’attività) e che non sono titolari di pensione Enasarco (invalidità, inabilità).

La contribuzione volontaria, alla data di presentazione della domanda, è calcolata sulla base della media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria. L’importo del contributo, in ogni caso, non può essere inferiore al minimale contributivo per l’agente monomandatario, alla data del versamento.

Cumulo dei periodi contributivi?

I contributi versati all’Enasarco non possono essere oggetto di ricongiunzione, totalizzazione o cumulo in quanto la natura della prestazione è integrativa rispetto alla pensione Inps.

Se continuo a lavorare dopo la pensione?

Nel caso in cui si continua l’attività successivamente alla pensione, all’agente spetta un supplemento di pensione decorsi 5 anni dalla liquidazione della pensione ma al raggiungimento di un’età di almeno 72 anni. I supplementi successivi al primo possono essere richiesti ogni 5 anni.

Pensione di invalidità

Per richiedere la pensione di invalidità è necessario che il lavoratore abbia un’invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa (relativa allo svolgimento dell’attività di agente) non inferiore a due terzi (67%) e minimo di 5 anni di contributi obbligatori di cui almeno 3 (12 trimestri) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Pensione di inabilità

Per richiedere la pensione di inabilità è necessario che gli agenti e rappresentanti di commercio abbiano una permanente e assoluta incapacità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e minimo di 5 anni di contributi obbligatori di cui almeno uno (4 trimestri) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. In questo caso è necessario cessare di tutti i rapporti di agenzia (la chiusura può avvenire anche in data successiva a quella di presentazione della domanda).

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