12 Novembre 2024

La Pensione di vecchiaia anticipata 80% nel 2024

La pensione di vecchiaia anticipata per invalidi all’80% rappresenta un’importante agevolazione per i lavoratori che, a causa di una condizione di salute debilitante, possono accedere al trattamento pensionistico in anticipo rispetto agli ordinari requisiti anagrafici. Vediamo quali sono requisiti e come accedervi.

I lavoratori cui è stata accertata una invalidità non inferiore all’80% possono chiedere la pensione di vecchiaia anticipata con 61 anni di età se uomini e a 56 anni di età se donne purché in possesso di almeno 20 anni di contributi.

Dal raggiungimento dei requisiti contributivi e anagrafici di cui sopra, prima di vedersi corrisposta la pensione, i lavoratori devono attendere una finestra di 12 mesi.

Cos’è la finestra?

Le finestre mobili sono un periodo di slittamento variabile che deve trascorrere tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto a pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale.

A chi si rivolge?

Questa misura si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che possiedono una invalidità riconosciuta pari o superiore all’80%. Non si estende invece ai lavoratori autonomi o ai dipendenti del settore pubblico, i quali non possono accedere a questa forma specifica di pensionamento anticipato.

 

Donne

Uomini

Requisito contributivo

20 anni

20 anni

Requisito anagrafico

56 anni

61 anni

Finestra

12 mesi

12mesi

I titolari di Assegno ordinario di invalidità possono richiedere la trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia inviando unitamente alla domanda di pensione anche la relativa documentazione che attesta il riconoscimento dell’invalidità civile (Circolare Inps 82/1994 punto 2.2).

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Valutazione medica

La valutazione medica che permette l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata è da effettuare ai sensi della Legge n. 222/1984 (invalidità specifica) e non ai sensi della Legge n. 118/1971 (invalidità civile). Infatti, il riconoscimento di un eventuale invalidità civile costituisce solo un elemento di valutazione per la definizione del giudizio medico legale come previsto dalla Circolare Inps n. 82/1994.

No al cumulo e alla totalizzazione

Non è possibile beneficiare della facoltà del cumulo dei contributi e della totalizzazione contributiva. Risulta possibile perfezionare il requisito contributivo solo con la ricongiunzione dei contributi.

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