Il computo presso la Gestione separata è una misura introdotta dall’art. 3 del DM n. 282/1996, che consente di riunire gratuitamente la contribuzione accreditata in diverse gestioni previdenziali, verso la gestione separata INPS al fine di conseguire un’unica prestazione pensionistica. Possono essere accentrati nella gestione separata tutti i contributi presenti nel fondo lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali degli autonomi, nelle gestioni ex-Inpdap, ex-Enpals e negli altri fondi sostitutivi dell’AGO (Circolare Inps n. 184/2015). Non possono formare oggetto di computo i periodi con iscrizione alle casse professionali dei liberi professionisti e quelli versati nel Fondo Clero.
Requisiti
- Iscrizione presso la Gestione separata INPS e accredito di almeno 1 mese di contributi;
- Meno di 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995;
- Almeno 5 anni di contributi versati o accreditati dal 1° gennaio 1996;
- Almeno 15 anni di contributi complessivi.
Pensioni conseguibili
Attraverso il computo è possibile ottenere i seguenti trattamenti:
- pensione anticipata;
- pensione di vecchiaia;
- pensione di inabilità;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione indiretta ai superstiti;
- pensione supplementare.
Coloro che risultano in possesso, al 31 dicembre 2011, sia dei requisiti per il computo che dei previgenti requisiti per l’accesso alla pensione, mantengono il diritto di conseguire il trattamento pensionistico in Gestione separata in computo, con i requisiti previsti per i contributivi puri anteriormente alla legge Fornero anche ai sensi della Circolare INPS n. 60/2008, indipendentemente dalla data di esercizio della facoltà di computo.
Pensione anticipata n. 1
Nell’anno 2025, i requisiti contributivi sono i seguenti:
Uomini | Donne |
42 anni e 10 mesi di contributi | 41 anni e 10 mesi di contributi |
Dal raggiungimento dei requisiti contributivi di cui sopra, sarà necessario aspettare una finestra di 3 mesi prima di vedersi corrisposta la pensione.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato. Ai sensi dell’art. 1, c. 7, L. 335/1995, non sono utili i contributi volontari, mentre i versamenti accreditati per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età sono moltiplicati per 1,5;
Pensione anticipata n. 2
È possibile accedere alla pensione anticipata anche con requisiti diversi, che variano a sua volta se il lavoratore è iscritto ad un fondo pensione e utilizza la rendita mensile del fondo, al fine di raggiungere l’importo soglia:
| Lavoratori che non utilizzano la rendita del fondo pensione | Lavoratori che utilizzano la rendita del fondo pensione |
Età | 64 anni | |
Contributi | 20 anni | 25 anni |
Importo soglia | Pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale (1.616,07 €); pari a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale nei confronti delle donne con un figlio (1.508,33 €) e 2,6 volte il valore dell’assegno sociale per le donne con almeno due o più figli (1.400,59 €) | |
Finestra | 3 mesi | |
Tetto all’importo | L’importo della pensione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione (massimo 3.017,35 € mensili) | |
Possibile lavorare dopo la pensione? | Si | Non si potrà cumulare la pensione con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo il limite di 5.000 € lordi di lavoro autonomo occasionale, sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia, cioè 67 anni. |
Novità dal 2030 | No | Dal 2030 requisito contributivo di 30 anni e importo soglia pari a 3,2 volte l’assegno sociale (per donne con figli rimane fermo il requisito di 2,8 o 2,6 volte) |
Ai fini del requisito dei 20 o 25 anni di contribuzione è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
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Cos’è l’importo soglia?
L’importo soglia è l’importo minimo che una pensione, calcolata con sistema integralmente contributivo, deve raggiungere per poter essere liquidata dall’Inps. In caso in cui l’importo della pensione non raggiunga la soglia prevista nell’anno di decorrenza, pur essendo in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, la pensione non può essere liquidata.
Cos’è la finestra mobile?
La finestra mobile è il periodo che intercorre tra la data di maturazione del diritto alla pensione (ovvero i 42 anni e 10 mesi se uomini o 41 anni e 10 mesi se donne) e l’effettiva decorrenza della pensione. In questi 3 mesi non si percepisce la pensione. L’obiettivo delle finestre è quello di contenere la spesa pubblica in quanto pur acquisendo il diritto alla pensione al raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi se uomini o 41 anni e 10 mesi se donne, il pagamento della pensione decorre trascorsi 3 mesi.
Pensione di vecchiaia n. 1
Requisito età | 67 anni |
Requisito contributivo | 20 anni |
Requisito importo soglia | Importo pari ad almeno il valore dell’assegno sociale (538,69 € per il 2025) |
Pensione di vecchiaia n. 2
Requisito età | 71 anni |
Requisito contributivo | 15 anni |
Requisito importo soglia | Non necessario |
In questo caso, è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Importo
Con l’esercizio della facoltà di computo il trattamento pensionistico viene liquidato nell’ambito della Gestione separata e, di conseguenza, calcolato interamente con il sistema contributivo.
Valorizzazione dei periodi contributivi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico conseguito in gestione separata col computo
I periodi contributivi versati nella gestione separata successivamente alla decorrenza del trattamento conseguito con l’esercizio della facoltà di computo danno luogo, a domanda, ad un supplemento di pensione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto n. 282 del 1996.
Per quanto, invece, riguarda i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria (come dipendenti, commercianti, artigiani, ecc.) o nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell’ago successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico della Gestione separata ottenuto con il computo, in mancanza di specifiche disposizioni normative, non possono dar luogo né ad un supplemento di pensione né ad una pensione supplementare.
I predetti contributi potranno essere valorizzati solo al raggiungimento dei requisiti previsti per un autonomo diritto a pensione. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento di un’autonoma pensione per i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria successivamente alla pensione in computo, trovano applicazione i requisiti di età e di contribuzione previsti per i c.d. contributivi puri.