2 Febbraio 2024

La pensione con il Computo Gestione separata INPS

I lavoratori che hanno contribuzione presso diverse gestioni previdenziali tra cui la gestione separata Inps, grazie al computo presso la suddetta gestione possono “unificare” i contributi verso un’unica cassa di previdenza. Per potersi avvalere di tale istituto è necessario possedere anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 ed almeno 1 mese accreditato presso la gestione separata INPS. Vediamo insieme quali sono i trattamenti pensionistici conseguibili grazie al computo e come viene calcolata la pensione?

Il computo presso la Gestione separata è una misura introdotta dall’art. 3 del DM n. 282/1996, che consente di riunire gratuitamente la contribuzione posseduta presso diverse gestioni, verso la gestione separata INPS al fine di conseguire un’unica prestazione pensionistica.

Possono essere accentrati nella gestione separata tutti i contributi presenti nel fondo lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali degli autonomi, nelle gestioni ex-Inpdap, ex-Enpals e negli altri fondi sostitutivi dell’AGO. Non possono formare oggetto di computo i periodi con iscrizione alle casse professionali dei liberi professionisti e quelli versati nel Fondo Clero.

Requisiti

  1. iscrizione presso la Gestione separata INPS e accredito di almeno 1 mese di contributi;
  2. meno di 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995;
  3. almeno 5 anni di contributi versati o accreditati dal 1° gennaio 1996;
  4. almeno 15 anni di contributi complessivi.

Pensioni conseguibili

Attraverso il computo è possibile ottenere i seguenti trattamenti:

  • pensione di vecchiaia ordinaria e contributiva;
  • pensione anticipata ordinaria e contributiva;
  • pensione di inabilità;
  • assegno ordinario di invalidità;
  • pensione indiretta ai superstiti;
  • pensione supplementare.

Coloro che risultano in possesso, al 31 dicembre 2011, sia dei requisiti per il computo che dei previgenti requisiti per l’accesso alla pensione, mantengono il diritto di conseguire il trattamento pensionistico in Gestione separata in computo, con i requisiti previsti per i contributivi puri anteriormente alla legge Fornero anche ai sensi della Circolare INPS n. 60/2008, indipendentemente dalla data di esercizio della facoltà di computo.

Pensione anticipata ordinaria

  • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini
  • 41 anni e 10 mesi per le donne
  • 3 mesi di finestra

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato. Ai sensi dell’art. 1, c. 7, L. 335/1995, non sono utili i contributi volontari, mentre i versamenti accreditati per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età sono moltiplicati per 1,5;

Pensione anticipata contributiva

  • 64 anni di età

  • 20 anni di contributi
  • Importo soglia pari a 3 volte l’assegno sociale (minimo € 1.603,23 lordi mensili); Importo soglia pari a 2,8 volte nei confronti delle donne con un figlio (minimo € 1.496,35 lordi mensili) e pari a 2,6 volte per le donne con almeno due o più figli (minimo € 1.389,46 lordi mensili).
  • 3 mesi di finestra

Ai fini del requisito dei 20 anni di contribuzione è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

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Pensione di vecchiaia ordinaria

  • 67 anni di età
  • 20 anni di contributi
  • importo soglia del trattamento almeno pari a 1 volta l’assegno sociale (€ 534,41 lordi mensili)

Pensione di vecchiaia contributiva

  • 71 anni di età
  • 15 anni di contributi

In questo caso, è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Importo

Con l’esercizio della facoltà di computo il trattamento pensionistico viene liquidato nell’ambito della Gestione separata e, di conseguenza, calcolato interamente con il sistema contributivo.

Vedi la Circolare INPS n. 184/2015

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