13 Febbraio 2024

La pensione Opzione Donna nel 2024

La legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha prorogato, con innalzamento del requisito anagrafico, la “nuova” Opzione donna introdotta nel 2023 grazie alla L. 197/2022. Oggi è possibile accedere alla pensione opzione donna per quelle lavoratrici che al 31 dicembre 2023 hanno almeno 35 anni di anzianità contributiva e almeno 61 anni di età, purché accettino il ricalcolo dell’assegno con regole integralmente contributive

La legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha prorogato, con innalzamento del requisito anagrafico, la “nuova” Opzione donna introdotta nel 2023 grazie alla L. 197/2022. Oggi è possibile accedere alla pensione opzione donna per quelle lavoratrici che al 31 dicembre 2023 hanno almeno 35 anni di anzianità contributiva e almeno 61 anni di età, purché accettino il ricalcolo dell’assegno con regole integralmente contributive. Il requisito anagrafico dei 61 anni si riduce di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Requisiti

Requisiti da raggiungere entro il 31 dicembre 2023

  • 35 anni di contributi da lavoro effettivo
  • 59 anni di età con 2 o più figli
  • 60 anni di età con 1 figlio
  • 61 anni di età negli altri casi

Per il computo dei 35 anni di lavoro effettivo, valgono anche i periodi di mobilità o cassa integrazione, quelli di maternità riferiti ai permessi per utilizzo della Legge 104, da riscatto, da ricongiunzione o volontari. Sono invece esclusi i contributi in gestione separata e i contributi figurativi per malattia e disoccupazione, che concorrono comunque a determinare il montante contributivo su cui si calcola la pensione.

Finestre

Per la liquidazione della pensione, dalla data di maturazione dei requisiti è necessario aspettare la c.d. finestra:

  • pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti private e pubbliche
  • pari a 18 mesi per le lavoratrici autonome
Cosa sono le finestre?

La c.d. finestra è il periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti per accedere alla pensione e la prima data utile di pagamento. Si tratta di un periodo di slittamento variabile che porta un risparmio allo stato.

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Ulteriori condizioni

Inoltre, per poter accedere alla pensione opzione donna è necessario appartenere ad una delle categorie di seguito specificate.

Caregivers

Possono chiedere il beneficio Opzione Donna 2024 le lavoratrici che al momento della richiesta, assistono da almeno 6 mesi, un familiare convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92. Per familiare si intende il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Invalide civili

Possono chiedere il beneficio Opzione Donna 2024 le lavoratrici riconosciute invalidi civili di grado almeno pari al 74%.

Lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi

Possono chiedere il beneficio Opzione Donna 2024 le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa (art.1, co. 852, L. n. 296/2006).

In tal caso, il requisito anagrafico delle lavoratrici sarà di 59 anni, a prescindere dal numero di figli.

Cristallizzazione dei requisiti

Le lavoratrici che hanno maturato 58 anni di età (59 anni se autonome) e 35 anni di contributi da lavoro effettivo entro il 31 dicembre 2021 possono comunque accedere alla pensione con i precedenti requisiti anagrafici e contributivi, indipendentemente dalla presenza e dal numero dei figli.

Cumulo con contributi da lavoro estero?

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, sono utili anche i periodi assicurativi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell’UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. Possono essere totalizzati, inoltre, anche i periodi maturati nel Regno Unito sia antecedentemente che successivamente alla data del 31 dicembre 2020 (Circolare Inps n. 53 del 6 aprile 2021).

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