Cos’è?
Introdotta dall’anno 2008, la cosiddetta 14° mensilità (somma aggiuntiva) viene erogata a luglio di ogni anno in favore di coloro che percepiscono una pensione bassa.
L’importo varia a seconda dell’anzianità contributiva e dal tipo di contribuzione.
Soggetti interessati
Possono percepire la quattordicesima mensilità tutti i pensionati anche titolari di assegno ordinario di invalidità, di pensione inabilità o di pensione ai superstiti. Sono esclusi coloro che percepiscono una pensione sociale o una prestazione invalidi civili.
Requisito anagrafico
Almeno 64 anni di età
Il soggetto beneficiario deve avere compiuto 64 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione. Il beneficio può essere attribuito per un periodo inferiore all’anno, in proporzione ai mesi di spettanza, nel caso di pensione con decorrenza nell’anno interessato successiva al 31 gennaio o nel caso di compimento del 64° anno nel corso dell’anno. In tale ultimo caso il beneficio spetta in tal caso anche per il mese di raggiungimento dell’età.
Requisito contributivo
Per la corresponsione viene considerata tutta la contribuzione accreditata in favore del soggetto. Per le pensioni in totalizzazione e cumulo viene presa in esame la sola contribuzione degli enti pubblici, mentre viene esclusa quella relativa agli enti privatizzati. Nel caso in cui il beneficio venga corrisposto sulla pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva del dante causa è rapportata all’aliquota di spettanza (art. 1, c. 41, L. 335/95).
Redditi rilevanti ai fini del calcolo
Rilevano ai fini del calcolo per l’eventuale 14° i seguenti reddit:
- Redditi da pensione italiana e eventuali pensioni estere;
- Redditi da lavoro dipendente;
- Redditi di lavoro autonomo;
- Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT, vincita al Lotto;
- Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione);
- Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di mantenimento, ecc…);
- Rendite vitalizie o a tempo determinato;
- Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF;
- Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri enti pubblici o stati esteri.
Redditi irrilevanti
Sono irrilevanti i seguenti redditi:
- Indennità di accompagnamento;
- Assegni al nucleo familiare;
- Pensioni di guerra;
- Casa di abitazione;
- Trattamento di fine rapporto e somme corrisposte arretrate;
- Sussidi comunali;
- Indennità a favore dei ciechi parziali e dei sordi prelinguali.
Quando viene pagata?
Luglio di ogni anno
Il pagamento della prestazione verrà effettuato d’ufficio, nel mese di luglio. Per coloro che compiono 64 anni da luglio in poi, il pagamento verrà disposto a dicembre. L’importo erogato viene corrisposto in via provvisoria, e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.
Importo 2023
Anno 2023 (TM mensile € 563,74) | |||||
Anni di contribuzione | TM annuo x 1,5 (tabella A) | TM annuo x 2(tabella B) | |||
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | fino a €10.992,93 | Tra €10.992,94 e €11.093,92 | Tra €11.093,93 e €14.657,24 | Oltre €14.657,24 |
Con almeno o meno di 15 anni di contributi | Con almeno o meno di 18 anni di contributi | € 437,00 | Max €11.429,93 | € 336,00 | Max € 14.993,24 |
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Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | fino a €10.992,93 | Tra €10.992,94 e €11.118,92 | Tra€ €11.118,93 e €14.657,24 | Oltre €14.657,24 |
Con più 15 anni di contributi e almeno o meno di 25 anni di contributi | Con più 18 anni di contributi e almeno o meno di 28 anni di contributi | € 546,00 | Max €11.538,93 | € 420,00 | Max €15.077,24 |
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Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | fino a € 10.992,93 | Tra €10.992,94 e €11.143,92 | Tra €11.143,93 e € 14.657,24 | Oltre €14.657,24 |
Con più di 25 anni di contributi | Con più di 28 anni di contributi | € 655,00 | Max €11.647,93 | € 504,00 | Max €15.161,24 |