5 Maggio 2024

Isopensione 2024: in pensione fino a 7 anni prima

Dal 2013, grazie alla Legge n. 92/2012 per quelle aziende che occupano mediamente più di 15 lavoratori, è possibile favorire il ricambio generazionale, utilizzando uno strumento denominato “isopensione” che permette di anticipare l’uscita dal lavoro per quei lavoratori a cui mancano 7 anni per l’accesso alla pensione (fino al 31.12.2026, poi ridotti a 4 anni). Vediamo insieme nel dettaglio questa particolare forma di “pensionamento”.

Di cosa stiamo parlando?

L’Isopensione (L. n. 92/2012 art. 4, co. 1-7- ter) è una misura di prepensionamento della quale può fruire il personale delle aziende che impiegano mediamente più di 15 dipendenti. La prestazione consiste in un anticipo della pensione sino ad un massimo di 7 anni (per accordi sottoscritti entro il 2026) a patto che l’azienda corrisponda, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione (isopensione) per l’intero periodo di esodo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento. Il periodo di 7 anni, da gennaio 2027 ritorna a 4 anni.

Attenzione
Una volta raggiunti i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia la prestazione viene trasformata in pensione
con riliquidazione sulla base dell’anzianità contributiva piena e con applicazione, per la determinazione della quota contributiva della pensione, del coefficiente di trasformazione legato all’età.

Importo

Il valore della prestazione è pari all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla pensione, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo. Sull’importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano i trattamenti di famiglia, non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri.

La prestazione, quindi, sarà di un importo inferiore rispetto all’importo di pensione che il lavoratore percepirà alla cessazione della prestazione in quanto non è conteggiata la contribuzione correlata.

Cos’è la contribuzione correlata?
La norma prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la determinazione della sua misura. La retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. L’importo della contribuzione figurativa correlata è pari al 33% dell’importo sopra ricavato su base mensile.

Attenzione
La prestazione, non è reversibile ai superstiti. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione.

Quanto costa all’azienda?

L’azienda dovrà versare, oltre all’assegno mensile, anche la relativa copertura contributiva (cioè la contribuzione correlata, utile a garantire ai lavoratori la co­pertura contributiva fino al raggiungimento del diritto alla pensione vera e propria), senza che la procedura determini alcuna penalità sulla pensione per il lavoratore. Sul­l’azienda grava l’intero carico economico dell’operazione, dovendo trasferire la disponibilità necessaria all’Inps, per poter dar cor­so ai pagamenti e all’accredito dei contributi afferenti al periodo di isopensione. In caso di mancato pagamento della fideiussione anche da parte del garante, l’Istituto non erogherà la prestazione né accrediterà la contribuzione figurativa correlata.

CHIEDI IL TUO
CHECK-UP PENSIONE

Pianifica e conquista la tua pensione con il supporto professionale di un Consulente del Lavoro.

L’accordo di esodo

Necessario un accordo sottoscritto dall’azienda con le or­ganizzazioni sindacali più rappresentative a livello aziendale finalizzata alla gestione degli esuberi (tale accordo deve contenere una relazione tecnica con riferimento alla situazione di eccedenza del personale, l’indicazione del numero dei lavoratori risultanti in esubero ed il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi). L’accordo raggiunto deve essere presentato all’Inps che dovrà certificarlo rispetto ai requisiti pensionistici dei lavoratori che hanno aderito al pensionamento anticipato. L’Inps rilascia un prospetto contenente l’informazione relativa all’onere complessivamente stimato del programma di esodo annuale, ai fini della fideiussione bancaria, che viene inviato al datore di lavoro tramite PEC. A quel punto il rapporto di lavoro dei lavoratori che hanno aderito al piano di esubero cessa secondo le modalità e i tempi stabiliti dall’accordo stesso e l’istituto metterà in pagamento, dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto, l’assegno di esodo

Attenzione
L’accordo può essere siglato anche durante una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223/1991 e tale istituto non può essere utilizzato ai fini dell’erogazione della pensione con quota 100, quota 102, quota 103 o in computo gestione separata D.M. 282/96. Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura della pensione, previsti da specifiche disposizioni legislative (maggiorazione invalidi civili di 2 mesi all’anno per lavoratori con almeno il 74% di invalidità, ecc.) devono essere valutati ai fini del diritto e della determinazione dell’importo pensionistico.

Regime fiscale

L’isopensione è considerata reddito da lavoro dipendente, dunque dà diritto all’applicazione delle detrazioni legate al reddito previste per il lavoro dipendente. Anche l’isopensione è corrisposta per 13 mensilità annue e consente di reimpiegarsi in attività di lavoro (subordinato o autonomo) senza subire alcuna decurtazione dell’importo (Circolare Inps n. 119/2013, punto 16).

Cumulo o totalizzazione dei contributi?

Ai sensi della normativa vigente, se i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia non maturano in una sola gestione previdenziale non è possibile accedere con l’isopensione. Infatti è necessario raggiungere i requisiti contributivi solo in un’unica gestione previdenziale, non essendo previsto il cumulo o la totalizzazione contributiva di più gestioni previdenziali.

Si ricorda da ultimo che non può essere accolta la domanda di prestazione di esodo finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità, in quanto queste prestazioni non possono essere trasformate in pensioni anticipate.

La prestazione di esodo finalizzata alla pensione di vecchiaia è invece compatibile con la pensione di invalidità ovvero con l’assegno ordinario di invalidità.

Messaggio Inps n. 2475/2017

Se durante il periodo di Isopensione maturo il diritto ad una pensione diversa dalla pensione anticipata o di vecchiaia?

L’accesso all’isopensione non preclude il diritto a conseguire un trattamento pensionistico diverso dalla pensione anticipata ordinaria o di vecchiaia (es. Quota 100, Opzione donna, computo in gestione separata D.M. 282/96).

In particolare, il titolare di isopensione, può inoltrare la domanda di pensione anticipata chiedendo specificatamente con apposita dichiarazione di volersi avvalere dei requisiti di accesso previsti dalla nuova normativa (Circolare Inps n. 10/2019).

In caso di allungamento dell’aspettativa di vita?

In fase di certificazione del diritto a pensione entro i 7 anni, vengono utilizzati incrementi determinati in via prospettica. Successivamente si può verificare la circostanza che una decorrenza, certificata sulla base della speranza di vita calcolata in un periodo più remoto, possa non coincidere con la decorrenza determinata, in fase di liquidazione della pensione, sulla base degli incrementi per la speranza di vita disciplinati dal suddetto decreto direttoriale. La circolare Inps n. 119 del 2013 aveva già previsto la possibilità che si verificasse la descritta eventualità in quanto è stato confermato che la liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell’aspettativa di vita superiore, a favore dei soggetti già titolari di isopensione, l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria (Circolare Inps n. 142/2021).

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi gratuitamente le ultime novità e gli approfondimenti in materia di pensioni e welfare