La normativa riguardante l’accredito figurativo o il riscatto dei periodi di servizio civile è effettivamente cambiata nel tempo, differenziandosi in base al periodo di avvio al servizio civile. È possibile chiedere l’accredito figurativo gratuito, senza costi per l’interessato o il riscatto contributivo oneroso. Inoltre per alcuni periodi, il servizio civile potrebbe già essere coperto da contributi versati nella Gestione Separata INPS
Fino al 31 dicembre 2005
Ai volontari impiegati in periodi di servizio non armato e di servizio sostitutivo civile prestato a seguito di riconoscimento dell’obiezione di coscienza, viene riconosciuto l’accredito dei contributi figurativi direttamente dall’Inps (periodo equiparato al servizio militare). Lo stesso trattamento era riconosciuto, per tutto il periodo di durata del servizio, a coloro che sono stati avviati al servizio civile nel corso del 2005 e hanno continuato l’attività nel corso dell’anno 2006.
Dal 1° gennaio 2006
I volontari avviati al servizio civile dal 1° gennaio 2006 sono stati soggetti all’obbligo contributivo verso la gestione separata INPS con oneri a carico interamente del Fondo nazionale del servizio civile; sono stati iscritti alla Gestione Separata per tutto il periodo di durata del servizio civile anche coloro che hanno iniziato il servizio nel corso dell’anno 2008 e hanno proseguito l’attività nell’anno 2009.
Dal 1° gennaio 2009
I volontari avviati al servizio civile dal 1° gennaio 2009 in poi possono ottenere il riconoscimento del periodo a fini previdenziali esclusivamente tramite il riscatto oneroso a carico dell’interessato (Circolare Inps n. 108/2017). Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) mentre viene conteggiata ai fini della pensione anticipata solo quanto si raggiungono i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo (art. 22, comma 1, lett. b), Legge n. 153/1969).
CHIEDI IL TUO
CHECK-UP PENSIONE
Servizio militare
I periodi di servizio militare obbligatorio (anche quello svolto come obiettore di coscienza) è riconosciuto a condizione di possedere almeno un contributo settimanale, anche successivo, al servizio di leva.
Prima di chiedere l’accredito del servizio è necessario distinguere il servizio prestato nelle Forze armate per effetto della leva militare obbligatoria da quello “di carriera”, poiché in quest’ultima ipotesi, è prevista l’iscrizione ad un’altra forma previdenziale a cui bisognerà fare riferimento (eventuale costituzione posizione assicurativa L. 322/58).
Inoltre per il servizio svolto come servizio militare volontario (dal 2005 in poi) la contribuzione non è figurativa. Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) ed ai fini della pensione anticipata sono utili per raggiungere i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo.
Attenzione ai lavoratori contributivi puri e al massimale
Prima di chiedere l’accredito figurativo del servizio militare o civile, è importante valutare con un check-up pensione la convenienza o meno dell’accredito, in quanto, se il lavoratore ha contribuzione solo dopo il 31 dicembre 1995 ricade nel sistema contributivo puro. Se il servizio militare o civile è iniziato prima di tale data, l’accredito potrebbe far perdere delle agevolazioni destinate ai soli lavoratori che si collocano nel sistema contributivo puro. Infatti se il lavoratore procedesse alla richiesta di accredito figurativo del servizio civile o militare svolto prima del 1996:
- la sua pensione risulterà non più calcolata con le regole del sistema contributivo ma con quelle del sistema misto ottenendo anzianità contributiva antecedente al 1996;
- dal mese dopo l’accredito non si potrà più applicare il massimale contributivo di cui la Legge 335/1995 con maggiori oneri per l’azienda.
Rinuncia all’accredito
La normativa prevede che sia possibile rinunciare alla valutazione di periodi di contribuzione figurativa. Non è possibile esercitare tale facoltà solo nei seguenti casi (Circolare Inps n. 11/2013 e Messaggio Inps n 4987/2017):
- nel caso in cui i periodi figurativi siano stati utilizzati per liquidare precedenti prestazioni;
- nel caso in cui l’accredito figurativo si riferisca a periodi precedenti il 1° gennaio 1996, e il lavoratore non avesse maturato alcun contributo al 31 dicembre 1995, l’accredito figurativo attribuisce al lavoratore la qualifica di “vecchio iscritto”.
Nota bene per i lavoratori dipendenti del settore pubblico
La possibilità di rinuncia all’accredito figurativo è limitata agli eventi figurativi riconoscibili a domanda dall’interessato e, dunque, riguarda gli iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG (ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro) non potendo costituire oggetto di rinuncia la contribuzione figurativa accreditabile d’ufficio, come nel caso del servizio militare per gli iscritti alla CTPS cioè per i dipendenti civili e militari dello stato a cui si applica il DPR 1092/1973 (Messaggio Inps n 4987/2017 e Nota operativa ex Inpdap n. 24/2009).
Cosa sono le Casse Inps CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS?
I dipendenti pubblici sono iscritti ai fini del trattamento pensionistico a una della casse gestite dall’INPS:
CPDEL – Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
Sono iscritti alla CPDEL i dipendenti degli enti di diritto pubblico e degli enti locali, come: regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni dei comuni, unioni montane, comunità montane, agenzie regionali o locali, consorzi di enti locali, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche servizi alla persona, aziende sanitarie, aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, camere di commercio, Sono iscritti anche i dipendenti delle aziende speciali, purché non abbiano la forma di SpA.
CPS – Cassa Pensioni Sanitari
Sono iscritti alla CPS, a titolo esemplificativo, i medici delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale e delle IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza).
CPI – Cassa Pensioni Insegnanti
Sono iscritti alla CPI gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali.
CPUG – Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
Sono iscritti alla CPUG gli ufficiali giudiziari, i coadiutori ufficiali giudiziari e gli operati UNEP (Ufficio Notificazioni Esecuzione e Protesti).
CTPS – Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato
Sono iscritti alla CTPS i dipendenti delle amministrazioni statali, compresi, a titolo esemplificativo, i dipendenti civili e militari dello Stato, i dipendenti delle agenzie nazionali (ex D.Lgs300/1999), delle autorità indipendenti e delle università statali.