Il Promotore Finanziario può chiedere entro 6 mesi dall’iscrizione nella gestione commercianti dell’INPS il riscatto ai fini pensionistici del periodo di praticantato così come previsto dall’art. 1, comma 198 della Legge 662/1996.
Soggetti interessati
Possono chiedere il riscatto i promotori finanziari che, oltre a essere iscritti all’Inps, risultano anche nell’apposita sezione dell’albo dei promotori finanziari tenuto dalla Consob. Il riscatto risulta utile sia per la determinazione del diritto che della misura della pensione. Inoltre il periodo di praticantato non deve già risultare coperto da contribuzione (Circolare Inps n. 89/1998).
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Domanda
La domanda di riscatto, da parte dei soggetti abilitati, deve essere effettuata all’INPS entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di iscrizione del promotore finanziario all’Istituto nella gestione commercianti, corredata dalla certificazione della Consob attestante il periodo di svolgimento del praticantato, ovvero da autocertificazione. Il lavoratore entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda deve effettuare, a pena di decadenza, il pagamento dell’onere, in un’unica soluzione oppure chiedere la rateizzazione dell’onere sino ad un massimo di 4 rate semestrali con l’applicazione per l’interesse anno al tasso legale. L’importo pagato per il riscatto è deducibile fiscalmente dal reddito, riducendo il carico fiscale complessivo.
Per i periodi di praticantato anteriori all’11 novembre 1997, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 22/10/1997, il termine di sei mesi decorreva da tale data e, conseguentemente, la domanda doveva essere presentata entro l’11 maggio 1998.