3 Gennaio 2025

Il riscatto dei periodi di formazione, interruzione o sospensione del rapporto di lavoro

Il riscatto di alcuni periodi in cui non si è prestata l’attività lavorativa è uno strumento molto utile per chi vuole colmare i vuoti nella propria storia lavorativa ed eventualmente anticipare la data della pensione. Nel nostro ordinamento, grazie al D.Lgs 564/1996, per periodi dal 1° gennaio 1997 è possibile riscattare i periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (art. 5), di interruzione per formazione professionale (art. 6) e periodi di lavoro stagionale, discontinuo o temporaneo (art. 7). Vediamo insieme nel dettaglio le varie opzioni.

Il D.Lgs 564/1996 consente a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti/mezzadri) ed ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, di riscattare i periodi di:

  • Interruzione o sospensione del rapporto di lavoro;
  • Formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro;
  • Intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei;
  • Intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.

Tali periodi devono collocarsi dal 1° gennaio 1997. I periodi antecedenti a tale data non possono essere riscattati.

Periodi di interruzione o sospensione

L’articolo 5 del D.Lgs 564/1996 prevede la possibilità di riscattare, entro un massimo di 3 anni in tutto l’arco della vita lavorativa, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa.

Tale disposizione riguarda periodi di sospensione, come ad esempio, aspettative non retribuite per motivi personali o per malattia, periodi di sciopero, ecc.

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Periodi di interruzione per formazione professionale

L’articolo 6 del D.Lgs 564/1996 prevede la possibilità di riscattare, senza limiti di durata, periodi di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione al lavoro (stage, tirocini professionali, ecc.) o per la progressione in carriera. Tali periodi possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato e siano successivi al 31 dicembre 1996.

Congedo per formazione

Inoltre, ai sensi dell’articolo 5 della L. 53/2000, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Tale periodo può essere oggetto di riscatto o in alternativa, procedere con il versamento di contributi volontari.

Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato:

  • al completamento della scuola dell’obbligo;
  • al conseguimento del titolo di studio di secondo grado;
  • al conseguimento del diploma universitario o del diploma di laurea;
  • nonché quelli comportanti partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
I lavoratori che fruiscono di tale congedo possono prolungare il rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile per il periodo corrispondente alla durata stessa del congedo, facendo richiesta al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di pensionamento.

Periodi di lavoro stagionale, discontinuo o temporaneo

L’articolo 7 del D.Lgs 564/1996 prevede la possibilità di riscattare, per qui lavoratori che svolgono attività di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea discontinua e sempre per periodi successivi al 31 dicembre 1996, i periodi intercorrenti fra i vari contratti di lavoro non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. Per esercitare questa facoltà è necessario che il lavoratore risulti iscritto nelle liste di collocamento del centro per l’impiego e permanga lo stato di disoccupazione per il periodo da riscattare (Circolare Inps n. 220/1996).

I periodi che possono formare oggetto del riscatto sono solo quelli intercorrenti tra un rapporto di lavoro a tempo determinato e quello successivo in quanto secondo l’Inps, l’attività saltuaria o discontinua non può che essere quella prestata con contratto a termine atteso che, nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’interruzione dell’attività non è legata alle caratteristiche della prestazione svolta ma alla volontà delle parti (Messaggio Inps n. 30108/2007). Ne consegue che solo nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro con contratto stagionale o a termine cui segua la ripresa dell’attività lavorativa (sia in forma stagionale, saltuaria o discontinua che a tempo indeterminato) l’intervallo temporale tra le due attività lavorative, non coperto da contribuzione e per il quale vi sia iscrizione al collocamento, può essere riscattato.

Periodi di lavoro part-time

Nel nostro ordinamento è possibile riscattare i periodi di part-time (solo successivi al 31 dicembre 1996) grazie all’art. 8 della L. n. 564/1996 a condizione che risultino non lavorati e che siano collocati entro il periodo temporale del rapporto di lavoroIl riscatto è possibile quando non sia stata presentata domanda di versamenti volontari entro il termine previsto dall’art. 8 L. 564/1996. Ne abbiamo parlato qui.

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