Riferimenti normativi prescrizione dei contributi
Art. 55 R.D.L. n. 1827/1935
I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di 5 anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati (che diventano 10 anni a seguito dell’art. 41 L. 153/1969).
Art. 3, comma 9 L. n. 335/1995
Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: 10 anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie…. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a 5 anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
L’art. 13 della L. 1338/1962 prevede che il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all’Inps di costituire, una rendita vitalizia riversibile (riscatto) pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore in relazione ai contributi omessi.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno art. 2116 cc, a condizione che fornisca all’Inps le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione.
Lavoratori interessati
Il riscatto può essere chiesto:
- Lavoratori dipendenti del settore privato
- Collaboratori iscritti alla gestione separata Inps (Circolare Inps n. 101/2010)
- Familiari coadiuvanti e coadiutori delle imprese artigiane e commerciali (Circolare Inps n. 32/2002)
- Componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare (Circolare Inps n. 36/2003 e Circolare Inps n. 10/2004)
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Il riscatto può essere chiesto anche dai lavoratori del settore pubblico iscritti alla CPI (Cassa Pensioni Insegnanti) ovvero gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali. Per le altre categorie di dipendenti pubblici si applica l’art. 31 della Legge 610/1952.
Domanda di riscatto
La domanda di riscatto, secondo la giurisprudenza (Suprema Corte a sezione Unite con la sentenza n. 21302/2017) deve essere inviata entro il termine di 10 anni, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’Inps, senza che rileva la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, dell’omissione contributiva. In sostanza, secondo l’orientamento della Cassazione, decorsi 15 (5 anni + 10 anni) o 20 anni (10 anni in caso di segnalazione + 10 anni) dall’omissione contributiva, il datore di lavoro perde il diritto a presentare una domanda di riscatto.
Novità 2025
Con l’art. 30 della Legge n.203/2024, il legislatore ha eliminato il limite prescrizionale ed ha introdotto una facoltà di costituzione della rendita vitalizia (riscatto) a titolo oneroso, in capo al lavoratore, non soggetta a termine di prescrizione.
La nuova possibilità di riscatto è esercitabile con onere finanziario a carico esclusivo del lavoratore.
Documentazione
Con la Circolare n. 78/2019, l’INPS ha fornito le istruzioni ai fini del riconoscimento della costituzione della rendita vitalizia chiarendo le regole in vigore rispetto al calcolo dell’onere ed ai profili probatori relativi all’esistenza del rapporto di lavoro, alla sua durata ed alla retribuzione.
Importo
L’onere del riscatto è determinato in modo diverso a seconda che i periodi da coprire siano collocati nel sistema retributivo oppure in quello contributivo.
La determinazione dell’onere per il riscatto dei periodi retributivi, avviene con:
Il metodo della riserva matematica, determinata in base alla retribuzione effettiva o convenzionale del periodo oggetto di costituzione di rendita vitalizia. Il sistema retributivo si applica per:
- periodi sino al 31/12/1995, per chi ha meno di 18 anni di contribuzione accreditata entro tale data;
- periodi sino al 31/12/2011, per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995;
Il metodo di calcolo percentuale o contributivo relativamente ai periodi che si collocano dal 1996, o dal 2012 (per chi possiede oltre 18 anni di contributi al 31/12/1995) ai sensi dell’artt. 2 e 4 del DLgs. 184/1997.
Procedimento di calcolo onere retributivo con riserva matematica
- Calcolo la pensione (o quota di pensione) senza considerare i periodi da riscattare;
- Calcolo la pensione (o quota di pensione) con inclusione dei periodi da riscattare;
- Calcolo la differenza tra i due importi;
- Si moltiplica la differenza per il coefficiente di riserva matematica (che varia a seconda dell’età, del sesso e della categoria di appartenenza del soggetto, nonché della consistenza dell’intero periodo assicurato; per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, le tabelle contenenti i coefficienti si trovano allegate al D.M. 31 agosto 2007 e per i lavoratori autonomi al D.M. 22 aprile 2008) e così si determina così il costo della costituzione di rendita vitalizia.
Procedimento di calcolo onere contributivo o percentuale
- Verifico l’aliquota contributiva vigente nella gestione previdenziale di accredito (es. 33% per i dipendenti);
- Individuo il reddito degli ultimi 12 mesi dalla domanda;
- Moltiplico l’aliquota contributiva per il reddito imponibile;
- Il risultato lo divido per 52 e poi lo moltiplico per le settimane oggetto di riscatto e si determina così l’onere di riscatto.