Tra le varie possibilità di riscatto che il nostro ordinamento prevede in materia di riscatto, grazie all’art. 51, comma 2 della Legge n. 488/1999, ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (che ricordiamo viene istituita con la L. 335/1995 solo da gennaio 1996, in quanto prima di tale data non era possibile versare i contributi per i collaboratori) è possibile riscattare ai fini della misura e del diritto alla pensione gli anni di lavoro parasubordinato prestato prima di gennaio 1996.
Periodo riscattabile
È possibile riscattare, fino ad un massimo di 5 anni di periodi di lavoro, risultante da atti aventi data certa, svolto tramite rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in periodi precedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo alla predetta Gestione (Circolare Inps 117/2002).
No al riscatto per i liberi professionisti
Con Decreto Ministeriale del 2 ottobre 2001 redatto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze sono stati definiti i requisiti necessari per l’esercizio della facoltà di riscatto, nonché i criteri di attribuzione della copertura contributiva dei periodi oggetto di riscatto. Il decreto, in particolare, ha precisato che esclusivamente i soggetti che hanno svolto attività autonoma sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa hanno la facoltà di riscattare, fino ad un massimo di cinque annualità, i relativi periodi, a condizione che per tali periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva. Tale regola è stata anche successivamente confermata dal Messaggio Inps n. 25982/2008.
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Condizioni per il riscatto
Il riscatto dei periodi contributivi ante 1996, è possibile a condizione che i periodi oggetto di riscatto non risulti contribuzione versata in altre gestioni previdenziali,
La domanda può essere presentata, dal lavoratore interessato i dai suoi superstiti, in qualsiasi momento, purché i periodi lavorativi siano provati attraverso documenti aventi data certa, cioè dichiarazioni, attestazioni e comunque tutti quei documenti redatti all’epoca dello svolgimento della prestazione lavorativa, dai quali possano evincersi l’effettiva esistenza del rapporto di collaborazione, la relativa durata ed i compensi percepiti dal richiedente (dichiarazione dei redditi, contratto, ecc.).
Importo del riscatto
L’onere del riscatto viene calcolato prendendo come base l’aliquota pensionistica della Gestione separata, vigente alla data della domanda di riscatto. L’aliquota viene applicata sul compenso percepito nei periodi oggetto del riscatto, rivalutato, a partire dall’anno successivo a quello della sua percezione e applicando la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati, rispetto all’anno precedente.
Per periodi successivi al 1995
Nel caso in cui, dal 1996 in poi ci siano stati degli omessi versamenti contributivi da parte del committente, non è possibile inviare una domanda di riscatto in argomento, ma una domanda di costituzione rendita vitalizia reversibile ai sensi dell’art. 13 L. 1338/1962 (Circolare Inps 101/2010).
Riscatto contributi gestione separata e applicazione del massimale
L’INPS con la Circolare n. 21/2001 ha chiarito che la contribuzione versata anteriormente al 1°gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (Gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, Casse per liberi professionisti, in Paesi comunitari o convenzionati) anche se diversa da quella di nuova iscrizione, comporta la non applicazione del massimale contributivo.
Tuttavia, lo stesso istituto ha precisato che i riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall’art 51, comma 2, della legge 488/1999, svolti in periodi antecedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata Inps da parte degli iscritti alla predetta gestione, come pure i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti “inoccupati” ai sensi dell’art.1, comma 77, della Legge 24.12.2007 n. 247, collocati antecedentemente il 1.1.1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall’assicurato, in quanto utili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo non modificano lo status di “nuovo iscritto” del lavoratore e quindi non incidono sull’applicazione del massimale contributivo (Circolare Inps n. 42/2009 e Circolare Inps n. 29/2008).