Di cosa stiamo parlando?
I contributi versati a proprio fondo pensione sono fiscalmente deducibili dal reddito, ovvero riducono il reddito imponibile su cui viene applicata la tassazione. Tali contributi saranno poi tassati nel momento della liquidazione della prestazione con un’aliquota fiscale che varia dal 15% al 9%.
Per i contributi versati che non hanno fruito della deduzione (compresi quelli eccedenti il limite di 5.164,57) è necessario comunicare alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Le somme versate e non dedotte, non saranno tassate quando sarà erogata la prestazione.
Come funziona la previdenza complementare
Nella previdenza complementare l’iscritto versa i contributi al fondo pensione (fase di contribuzione), questi vengono investiti in attività mobiliari (obbligazioni, azioni, titoli di stato, ecc.) e/o immobiliari, e maturano un rendimento (fase di maturazione del rendimento). I contributi e i rendimenti vanno poi a formare la prestazione che la forma pensionistica erogherà all’iscritto al momento del pensionamento (fase dell’erogazione delle prestazioni) che potrà essere in capitale e/o rendita.
Lo schema adottato nel nostro Paese è del tipo ETT: Esenzione in fase di contribuzione-Tassazione dei rendimenti-Tassazione delle prestazioni.
Deducibilità fiscale dei contributi
L’articolo 8, comma 4 del Dlgs 252/2005, dispone che i contributi versati ad un fondo pensione siano deducibili annualmente nel limite massimo di euro 5.164,57 (entro questo limite rientrano anche i contributi versati per la posizione previdenziale delle persone fiscalmente a carico; sono considerati fiscalmente a carico quei familiari il cui reddito annuale non supera i 2.840,51 euro lordi (per i figli minori di 24 anni il limite è aumentato a 4.000 euro)). In tale importo non è considerato il TFR ma eventuali contributi a carico del lavoratore dipendente/autonomo e del datore di lavoro.
10+1 motivi per cui conviene un fondo pensione
Novità per i lavoratori giovani
Il D.Lgs. 252 del 2005 (art. 8) prevede un interessante vantaggio fiscale per i più giovani, ovvero per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare solo dopo il 31 dicembre 2006. Infatti per questi soggetti se nei primi cinque anni di iscrizione al fondo pensione non hanno raggiunto il limite di deducibilità fiscale di 5.164,57 € annui, nei 20 anni successivi lo si può recuperare.
Riportiamo qui l’art. 8 del D.Lgs. 252/2005:
Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.”
Esempio:
Soggetto che ha iniziato a lavorare nel 2010
Reddito di 30.000 € lordi annui
Nei primi 5 anni di iscrizione al Fondo, oltre al TFR, ha versato nel fondo 500,00 € a carico del datore di lavoro e 500,00 € suo carico
Nei primi 5 anni di iscrizione ha versato in tutto 5.000,00 €
Alla fine del 5° anno restano “inutilizzati” 20.822,85 € di ulteriore beneficio fiscale, ovvero il limite di deducibilità fiscale per cinque anni, sottratti i versamenti effettuati: (5.164,57×5)-5.0000
Il lavoratore potrà dedurre dal proprio reddito nei 20 anni successivi al 5° anno di adesione al Fondo Pensione, contributi per Euro 20.822,85, in aggiunta rispetto al limite ordinario annuo di Euro 5.164,57, pertanto se intende suddividere questo bonus in modo uguale nell’arco dei 20 anni potrà dedurre: 20.822,85 : 20 = 1.041,14 € annui in aggiunta al limite di 5.164,57, per cui ogni anno potrà dedurre fino ad un massimo di: 5.164,57 + 1.041,14 = 6.205,71 €.
Nota bene
Il lavoratore può decidere di usare questi ulteriori 20.822,85 € di deducibilità come vuole, ad esempio versando contributi aggiuntivi solo per un numero limitato di anni. In questo caso, occorre ricordare che il limite massimo di contributi deducibili all’anno, anche considerato questo incremento, non può comunque eccedere: 5.164,57 + 2.582,29 = 7.746,86 €.
Premi di risultato convertiti in contribuzione al fondo pensione
Se l’azienda dove si lavora prevede la corresponsione di un premio di risultato, questo può essere convertito in contribuzione al fondo pensione. Tale importo non rientra nel limite dei 5.164,57 e la somma non sarà tassata in fase di erogazione della prestazione (l’importo va comunicato al proprio fondo pensione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di versamento).
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Tassazione della prestazione
I rendimenti dei fondi pensione sono tassati annualmente con aliquota del 12,50% o del 20% per la parte relativa agli investimenti nei titoli di Stato. Per quanto riguarda la tassazione della prestazione, si applica una tassazione sostitutiva con aliquota del 15% riducibile fino al 9% in base al periodo di partecipazione alla forma pensionistica complementare (la tassazione del 15% si riduce dello 0,30% annuo successivamente al 15° anno di adesione).
Come faccio a calcolare l’importo da comunicare al Fondo?
Verifica l’importo indicato nel modello 730 (Quadro E) oppure verificalo con il commercialista. I contributi versati al fondo eccedenti il limite annuale di deducibilità fiscale sono riportati nella casella 413 della Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro, tuttavia, a questo importo, occorre sommare anche eventuali versamenti volontari effettuati, tramite bonifico, direttamente al Fondo.
Come comunicare l’importo al fondo?
La normativa non prevede una modalità univoca per comunicare i contributi non dedotti al proprio fondo pensione, per cui l’informativa relativa ai contributi non dedotti può essere inviata anche tramite mail o consegnata al proprio consulente. In ogni modo, molti fondi pensione allegano alle informative periodiche annuali inviate entro fine marzo un modello che può essere utilizzato per comunicare l’importo e integrano nell’aera riservata del proprio sito un apposito modulo telematico.