24 Luglio 2024

Figlio studente e reversibilità: se lavora perde il diritto alla quota di pensione?

I figli superstiti a carico del pensionato o del lavoratore non titolare di pensione, che alla data della morte del soggetto hanno più di 18 anni di età, sono studenti e non prestano lavoro retribuito, hanno diritto alla pensione ai superstiti fino al compimento del 21° anno di età, in caso di frequenza di scuola media o professionale, ovvero, fino al compimento del 26° anno di età, in caso di frequenza di università. Ma cosa succede se il figlio svolge piccoli lavori?

Di cosa stiamo parlando?

Ai figli del lavoratore o del pensionato deceduto spetta la pensione ai superstiti. Per avere diritto al trattamento previdenziale, i figli devono risultare alla data della morte del soggetto: 

1) minorenni (fino a 18 anni); 

2) maggiorenni studenti di scuola media o professionale fino a 21 anni (o studenti universitari per la durata del corso legale di laurea fino a 26 anni) a carico del deceduto.

3) inabili di qualsiasi età che risultassero a carico del deceduto alla data della morte (qui ulteriori info); 

Al fine del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti tutte le condizioni sopra indicate devono sussistere alla data dell’evento della morte del dante causa. Dopo la liquidazione della pensione ai superstiti, il venir meno della condizione di studente e/o lo svolgimento di attività lavorativa, comporta la sospensione della pensione stessa.

Status di studente

Sono considerati studenti, ai fini della concessione della pensione ai superstiti, i figli superstiti che alla data di morte del dante causa:

  1. hanno un’età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentano la scuola media o professionale;
  2. hanno un’età compresa tra 18 e 26 anni e risultano iscritti all’università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea.

Attenzione
La locuzione legislativa di cui all’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 “scuola media o professionale” deve essere letta alla luce della nuova articolazione del sistema di istruzione e formazione che prevede i seguenti livelli di articolazione:

  • scuola dell’infanzia;
  • primo ciclo di istruzione, suddiviso in scuola primaria della durata di 5 anni e scuola secondaria di primo grado, che dura 3 anni;
  • secondo ciclo di istruzione, che si compone del sistema dell’istruzione secondaria superiore, della durata di 5 anni, e dell’istruzione e formazione professionale, con percorsi di durata triennale e quadriennale;

Pertanto, la frequenza della scuola secondaria di primo grado o di una delle scuole ricomprese nel secondo ciclo di istruzione dà diritto al riconoscimento/proroga della pensione ai superstiti fino al ventunesimo anno di età.

Nulla è innovato rispetto a quanto disposto in tema di frequenza di scuola media o professionale.

Per i corsi di qualifica svolti all’estero valgono le disposizioni per il riconoscimento dei titoli esteri.

Figli studenti universitari

Perfeziona il requisito dello “status di studente” ai fini del riconoscimento/proroga del diritto a pensione ai superstiti per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, l’iscrizione a:

  • università statali e non statali riconosciute;
  • altro tipo di scuola legalmente riconosciuta cui si accede mediante diploma rilasciato a seguito del completamento del secondo grado dell’istruzione superiore;
  • corsi di livello universitario;
  • scuole di specializzazione o di perfezionamento, corsi di perfezionamento, corsi di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie, previsti dal Testo Unico sulla istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Il diritto a pensione è riconosciuto quando il decesso del lavoratore avviene nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso di laurea o il corso stabilito dagli statuti delle scuole di perfezionamento.

Hanno diritto alla pensione ai superstiti anche gli studenti che, dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi, ottengano l’iscrizione ad altra facoltà o ad altro corso di laurea. In tal caso se vengono riconosciuti utili, agli effetti del nuovo corso, uno o più anni relativi al precedente corso, la durata del nuovo corso si riduce del numero di anni accademici riconosciuti utili.

La qualifica di studente universitario si perde comunque al compimento del 26° anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dall’iscrizione a un corso di perfezionamento ovvero ad altro corso di laurea.

Studenti laureati che accedono a tirocinio

Il decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142  chiarisce gli ambiti e le modalità relative ai tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge del 24 giugno 1997 n. 196.

Nello specifico, il tirocinio formativo e di orientamento non consente il mantenimento dello status di studente, con conseguente impossibilità di riconoscimento o proroga del diritto alla quota di reversibilità.

Figli studenti iscritti a master

I master universitari (anche stranieri se equivalenti a quelli di pari grado in Italia), attivati nei modi e termini di cui DM 3 novembre 1999 n. 509 (art. 3, comma 8), sono ricompresi tra i corsi di perfezionamento o di specializzazione la cui frequenza non fa venire meno il diritto alla pensione di reversibilità.

Figli studenti vincitori di borsa di mobilità Erasmus presso una facoltà straniera

Come precisato dal Ministero dell’Istruzione, il vincitore di una borsa di mobilità Erasmus presso una università straniera conserva, per tutta la durata del beneficio, lo status di studente universitario, iscritto presso l’università di origine.

Figli studenti che frequentano un corso di dottorato di ricerca

La frequenza di un corso di dottorato di ricerca, previsto dall’articolo 4, legge 3 luglio 1998, n. 210 non fa venire meno lo status di studente universitario.

Fatta salva l’autonomia riconosciuta alle università di disciplinare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio, l’avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell’anno accademico.

Come precisato con circolare Inps n. 101 del 5 maggio 1999, l’ammontare della borsa per la frequenza al corso di dottorato di ricerca, non è inquadrabile, in base alle norme del t.u.i.r., tra i redditi di lavoro autonomo, ma tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti.

Pertanto, la frequenza di un corso di dottorato di ricerca, è utile ai fini del riconoscimento o proroga del diritto a pensione ai superstiti.

Figli studenti titolari di pensione ai superstiti che percepiscono piccoli redditi

Il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si collega all’impossibilità dell’orfano studente di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi (Sentenza Corte Costituzionale n. 42 del 22-25 febbraio 1999). Pertanto, la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.

In assenza di una previsione legislativa, si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% (per l’anno 2024 € 10.442,51 annui (803,27 € mensili)) e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa (Messaggio Inps n. 2758/2016). Diversamente, durante il periodo nel quale il figlio o equiparato titolare di pensione ai superstiti svolge lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, la pensione è sospesa.

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