1 Gennaio 2025

Disoccupazione Naspi: tante le novità per il 2025

Sia la legge di bilancio per il 2025 che il Collegato Lavoro, hanno introdotto importanti novità per la disoccupazione NASpI. In particolare, i lavoratori che si sono dimessi volontariamente e successivamente vengono assunti nei 12 mesi successivi, da un altro datore di lavoro, non potranno percepire l’indennità se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 3 mesi. Inoltre l’assenza del lavoratore prolungata e non giustificata, verrà considerata come dimissioni. Vediamo insieme le novità.

Novità del Collegato lavoro

Art. 19 Legge n. 203/2024

Viene introdotta la risoluzione automatica del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta:

  • oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro;
  • in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni;

il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.

Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dall’articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015, ovvero quella che prevede l’invio delle dimissioni tramite la piattaforma telematica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Novità della legge di Bilancio per il 2025

Art. 1, comma 171 della Legge n. 207/2024

Viene aggiornato il D.Lgs 22/2015 in quanto viene aggiunta la lettera c-bis all’art. 3, comma 1:

Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione .

Dal 1° gennaio 2025, quindi, chi richiede l’indennità di disoccupazione NASpI nei 12 mesi successivi alle dimissioni deve dimostrare che ha maturato il requisito contributivo di 13 settimane (ovvero 3 mesi) dopo queste dimissioni. In poche parole, il lavoratore per poter aver diritto alla disoccupazione NASpI e conteggiare ai fini della durata e dell’importo, anche le settimane maturate prima del rapporto di lavoro cui ha rassegnato le dimissioni, dovrà aver svolto un’attività lavorativa di almeno 3 mesi. Altrimenti, dovrà attendere il decorso di un anno dalle dimissioni per far valere i contributi versati negli ultimi quattro anni.

Malattia e NASpI

L’indennità di malattia è riconosciuta ai lavoratori sospesi o disoccupati (purché a tempo indeterminato) per malattie che si verificano entro due mesi dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro. L’importo è ridotto a 2/3 di quello normale e viene pagata per un massimo di 180 giorni. Per comunicare come si vuole ricevere il pagamento dell’indennità di malattia è necessario trasmettere all’INPS il modello INPS SR188.

Novità dal 1° marzo 2025

Dal 1° marzo 2025 i lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovranno allegare, unitamente alla domanda, anche un certificato medico che attesti la ripresa della capacità lavorativa, requisito fondamentale per fruire della Naspi. Tale adempimento viene chiarito dall’INPS con il Messaggio n. 4468/2024.

Nel caso di evento di malattia indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto entro i 60 giorni dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della Naspi (68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro) rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.

In tal caso la prestazione spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla fine dell’evento, se la domanda è presentata entro tale termine o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge.

I certificati, privi di diagnosi, andranno prodotti dall’interessato al momento della presentazione della domanda di Naspi o anche successivamente con la presentazione del modello telematico NASpI-Com.

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