Cosa determina l’esercizio dell’opzione?
L’esercizio dell’opzione al sistema contributivo consente ai lavoratori che hanno contribuzione prima di gennaio 1996 (sistema di calcolo c.d. misto) di poter richiedere una prestazione pensionistica con le stesse regole previste per i lavoratori assicurati successivamente al 31 dicembre 1995. In alcuni casi tale opzione può produrre un beneficio sull’importo dell’assegno pensionistico (soprattutto per coloro i quali possono far valere importanti retribuzioni all’inizio della propria carriera lavorativa).
L’opzione può comportare il riconoscimento dei seguenti periodi di accredito figurativo (art. 1, c. 40 Legge 335/1995):
- per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
- per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
La contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.
Inoltre è possibile utilizzare l’opzione al contributivo per il riscatto della laurea agevolato (Circolare Inps n. 6/2020).
Benefici lavoratrici madri
Le lavoratrici madri possono beneficiare di un anticipo dell’età pensionabile pari quattro mesi per ogni figlio e sino ad un massimo di un anno (Messaggio Inps n. 18730/2013). In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente più elevato, relativo all’età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.
Quali sono eventuali condizioni di sfavore?
Dal 2012, con l’entrata in vigore del D.L. 201/2011, l’opzione al sistema contributivo comporta l’applicazione esclusivamente del metodo di calcolo contributivo alla pensione del soggetto che la effettua, e non più anche quella dei requisiti per il diritto alla pensione previsti nel regime contributivo. Ad oggi quindi le uniche possibilità di accesso alla pensione sono quelli relativi a coloro che hanno contributi prima di gennaio 1996:
- pensione di vecchiaia con almeno 67 anni di età e 20 anni di contributi (non è necessario raggiungere l’importo soglia pari ad almeno il valore dell’assegno sociale come da Messaggio Inps n. 219/2013);
- pensione anticipata con almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne (+ finestra di 3 mesi);
- quota 103 (62 anni e 41 anni di contributi).
Non è possibile chiedere le seguenti pensioni:
- pensione anticipata contributiva con almeno 64 anni di età, 20 anni di contributi ed un assegno pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale (che scende a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale nei confronti delle donne con un figlio ed a a 2,6 volte il valore dell’assegno sociale per le donne con almeno due o più figli). Inoltre, prevista una finestra di 3 mesi.
- pensione di vecchiaia con 71 anni di età e con almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, c. 7 della legge n. 335/1995 ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.
Condizioni per l’esercizio dell’opzione
Per l’esercizio dell’opzione, i lavoratori devono rispettare tre condizioni:
1) avere meno di 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995;
2) avere almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 nel sistema contributivo (ovvero successivi al 31 dicembre 1995);
3) essere in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995.
Attenzione al trattamento minimo e al massimale
Con l’esercizio dell’opzione si perde il diritto all’integrazione al trattamento minimo della pensione (art. 1, c. 16 Legge 335/1995) e la retribuzione viene assoggettata al massimale della base pensionabile e contributiva (art. 1, c. 18 Legge 335/1995) dalla data di esercizio dell’opzione.
Opzione irrevocabile
L’opzione per il calcolo contributivo della pensione è irrevocabile da quando tale opzione produce effetti giuridici sulla posizione assicurativa del lavoratore. In base a quanto previsto dalla normativa vigente, possiamo trovarci in due distinte situazioni:
- Se l’opzione è esercitata al momento del pensionamento la scelta è da considerarsi irrevocabile.
- Se l’opzione è esercitata nel corso della vita lavorativa senza produrre effetti, l’opzione può essere revocata. Se invece ha prodotto effetti (es. riscatto di laurea agevolato, applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile, ecc.) non potrà più essere revocata.