Di cosa stiamo parlando?
In linea generale per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, del settore pubblico e per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri) l’importo pensionistico varia in base all’anzianità contributiva acquisita al 31 dicembre 1995 e all’età in cui si decide di andare in pensione.
I sistemi di calcolo attualmente previsti si dividono in:
- sistema retributivo
- sistema contributivo
- sistema misto
I sistemi di calcolo
Il sistema di calcolo retributivo
Sono soggetti a questo calcolo tutti i lavoratori che al 31 dicembre 1995 sono in possesso di almeno 18 anni di anzianità contributiva.
Il sistema di calcolo contributivo
Sono soggetti a questo calcolo tutti i lavoratori che hanno iniziato la loro carriera contributiva solo successivamente a dicembre 1995 ovvero sono privi di contributi (anche all’estero) prima del 1° gennaio 1996.
Il sistema di calcolo misto
Sono soggetti a questo calcolo tutti i lavoratori che al 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Questi lavoratori si vedranno liquidare la pensione con due quote: una retributiva calcolata in base all’anzianità contributiva acquisita al 31 dicembre 1995 ed una contributiva per l’anzianità contributiva acquisita da gennaio 1996 in poi.
Attenzione
Per raggiungere i 18 anni al 31 dicembre 1995 valgono tutti i contributi versati e accreditati a tale data. Infatti, viene considerata tutta la contribuzione versata (obbligatoria, volontaria, figurativa, periodi di lavoro estero in paesi UE o convenzionati con l’Italia, periodi da riscatto e da ricongiunzione). Sono utili anche i contributi versati nelle gestioni speciali degli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri) collocati temporalmente entro il 31 dicembre 1995 e non sovrapposti anche se non utilizzati in sede di prima liquidazione della pensione.
CHECK-UP PENSIONE
Il calcolo retributivo
Per i lavoratori che hanno almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, per determinare l’importo della pensione mensile è importante conoscere i due elementi necessari ai fini del calcolo: l’anzianità contributiva acquisita (ovvero il numero di settimane) alla data di fine lavoro e la retribuzione lorda percepita negli ultimi anni di lavoro, necessaria per stabilire la retribuzione pensionabile.
Anzianità contributiva
Il totale dell’anzianità contributiva si calcola con riferimento a tutta la contribuzione versata (obbligatoria, volontaria, figurativa, periodi di lavoro estero in paesi UE o convenzionati con l’Italia, periodi da riscatto e da ricongiunzione). Occorre quindi conoscere il numero di settimane acquisite al 31 dicembre 1992 (Quota A di pensione), dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre del 1995 e dal 1° gennaio 1996 fino alla data di pensionamento (Quota B di pensione).
Attenzione
Per il calcolo della pensione il numero massimo delle settimane di contribuzione è rapportato a 2080 settimane (ovvero a 40 anni di lavoro). In poche parole, anche se si continua a lavorare, la pensione non aumenta, anzi, se il reddito diventa inferiore negli ultimi anni, il rischio è di percepire una pensione più bassa.
La retribuzione pensionabile
Come accennato in precedenza, per il calcolo della quota retributiva della pensione, oltre all’anzianità contributiva è necessario calcolare anche la c.d. retribuzione pensionabile, ovvero la media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro.
Per adeguare al valore attuale gli stipendi degli anni passati, le retribuzioni di ciascun anno sono ricalcolate con dei coefficienti di rivalutazione pubblicati annualmente dall’ ISTAT (sono previsti dei coefficienti diversi per la quota A e quota B). Una volta rivalutate le retribuzioni, queste si sommano per ottenere la retribuzione complessiva degli anni da utilizzare per il calcolo della pensione.
Calcolo Quota A
La prima quota, la cosiddetta Quota A, si ricava da questa formula:
A (anzianità contributiva al 31.12.1992) x B (retribuzione media settimanale degli ultimi 5 anni) x Coefficiente (coefficiente fisso da applicare fino ad una retribuzione media settimanale pensionabile inferiore a 928,45 € (pari ad una retribuzione annua di 48.279,20 €).
Il sistema di calcolo subisce qualche modifica quando lo stipendio supera il cosiddetto “tetto” che, per il 2022, è 48.279,20 €.
QUOTA A | |||||
Importo annuo (massimo) | Importo settimanale (massimo) | Aliquota di rendimento | Coefficiente | ||
Sino a | 48.279,20 € | Sino a | 928,45 € | 2% | 0,001538462 |
Sino a | 64.211,34 € | Sino a | 1.234,83 € | 1,50% | 0,001153846 |
Sino a | 80.143,47 € | Sino a | 1.541,22 € | 1,25% | 0,000961538 |
Oltre | 80.143,47 € | Oltre | 1.541,22 € | 1% | 0,000769231 |
La Quota A per i dipendenti pubblici
Per i lavoratori del settore pubblico le regole per la determinazione della quota A di pensione sono diverse rispetto alla generalità dei dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi.
Per i soggetti iscritti alla Cassa Stato
Per questi lavoratori la retribuzione pensionabile è costituita dalle voci retributive percepite nell’ultimo mese di servizio moltiplicate per 12 mensilità. Le voci pensionabili in Quota A sono oggetto di riserva di legge e non possono essere valutate voci dello stipendio a meno che una disposizione di legge ne preveda l’espressa computabilità.
Bisogna, inoltre, ulteriormente distinguere le voci che vanno maggiorate del 18% ai sensi dell’articolo 43 del DPR 1092/1973 come modificato dalla legge 177/76 (stipendio tabellare, RIA, Vacanza contrattuale) e quelle che non godono della predetta maggiorazione (come in particolare l’indennità integrativa speciale). Tutte le altri voci, definite accessorie, restano fuori dalla base pensionabile.
Per i soggetti iscritti alle Casse Cpdel, Cps, Cpi, Cpug
Per questi lavoratori la base pensionabile è costituita dalle voci aventi caratteristiche di fissità e continuità percepite nell’ultimo mese di servizio moltiplicate per 13 mensilità, senza inclusione delle voci accessorie.
Non vi sono tetti retributivi esistenti invece nell’AGO (il tetto retributivo nel FPLD viene applicato nella forma di riduzione progressiva, per fasce di retribuzione, delle aliquote di rendimento). Inoltre le aliquote di rendimento sono diverse rispetto all’assicurazione comune: per i dipendenti delle amministrazioni statali viene riconosciuto un rendimento del 35% sino al 15° anno di servizio; ed un ulteriore 1,8% di rendimento per ogni anno di servizio successivo al 15° anno sino ad un rendimento massimo dell’80% della media della retribuzione pensionabile.
Calcolo Quota B
Per la determinazione della Quota B per i lavoratori del settore privato occorre individuare l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e al 31 dicembre 1995 e in base a questo dato procedere con diversi calcoli.
Generalmente si procede con questo calcolo:
A (anzianità contributiva dal 01.01.1993 e fino alla data di pensionamento) x B (retribuzione media settimanale degli ultimi anni) x Coefficiente (coefficiente fisso da applicare fino ad una retribuzione media settimanale pensionabile inferiore a 928,45 € (pari ad una retribuzione annua di 48.279,20 €).
QUOTA B | |||||
Importo annuo (massimo) | Importo settimanale (massimo) | Aliquota di rendimento | Coefficiente | ||
Sino a | 48.279,20 € | Sino a | 928,45 € | 2% | 0,001538462 |
Sino a | 64.211,34 € | Sino a | 1.234,83 € | 1,60% | 0,001230769 |
Sino a | 80.143,47 € | Sino a | 1.541,22 € | 1,35% | 0,001038462 |
Sino a | 91.730,48 € | Sino a | 1.764,05 € | 1% | 0,000846154 |
Oltre | 91.730,48 € | Oltre | 1.764,05 € | 0,90% | 0,000692308 |
La Quota B per i dipendenti pubblici
Per la determinazione della Quota B per i lavoratori del settore pubblico il calcolo avviene in questa maniera:
- Se il lavoratore ha almeno 15 anni di contributi al 31.12.1992 si prendono gli ultimi 10 anni di contributi anteriori la decorrenza della pensione.
- Se il lavoratore ha meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992 si prendono in considerazione tutti gli anni di contribuzione dal 1993 alla decorrenza della pensione.
Per questi lavoratori occorre considerare dal 1° gennaio 1996 anche le voci accessorie (che per gli iscritti alla Cassa Stato concorrono solo per l’eventuale valore eccedente la maggiorazione del 18% della legge n. 177/76).
Da segnalare che le aliquote di rendimento per i lavoratori del pubblico impiego sono state allineate gradualmente a quelle vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Ciò è avvenuto con l’articolo 17 della legge 724/1994 che ha attribuito dal 1° gennaio 1995 un rendimento pari al 2% per ogni anno di anzianità di servizio superando, di fatto, le aliquote di rendimento più favorevoli riconosciute in precedenza. Il processo di armonizzazione si è concluso il 1° gennaio 1998 quando con l’articolo 59, della legge 449/1997 il legislatore ha esteso anche a questi lavoratori i tetti alla retribuzione pensionabile previsti nell’Ago.
Attenzione
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 707 della L. 190/2014, per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, l’Inps deve procedere a calcolare la pensione con un doppio calcolo con riferimento ai periodi di lavoro dal 1° gennaio 2012 in poi. Infatti, il legislatore ha previsto che l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero. In forza di tale norma, l’istituto di previdenza deve calcolare la pensione sia con i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012 (sistema retributivo fino al 31.12.2011 + quota contributiva dal 1.1.2012 alla data di pensione) sia con il sistema interamente retributivo (quindi senza quota contributiva) e liquidare l’importo inferiore. L’obiettivo è quella di evitare che i trattamenti pensionistici risultino superiori a quelli che sarebbero spettati in base al sistema previgente, cumulando i benefici del trattamento retributivo fino al 2011 con i contributi maturati a partire da gennaio 2012.
Di seguito tabella riepilogativa:
Soggetti | Anzianità contributiva utile al calcolo | Periodo di riferimento per il calcolo |
Lavoratori con almeno 15 anni di contributi al 31.12.1992 e con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 | Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 | Retribuzione media degli ultimi 10 anni di lavoro (15 per gli autonomi) |
Lavoratori con almeno 15 anni di contributi al 31.12.1992 e con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 | Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 | Retribuzione media degli ultimi 10 anni di lavoro (15 per gli autonomi) |
Lavoratori con meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992 e con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 | Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 | Retribuzione media degli ultimi 5 anni anteriori al 31.12.1992 (10 per gli autonomi), incrementata dei periodi lavorati tra il 1° gennaio 1993 e la decorrenza di pensione. Per il pubblico impiego: retribuzione media dal 01.01.1993 alla data di decorrenza di pensione |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 e con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. | Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 | Retribuzione media dell’intera vita lavorativa |
Il calcolo contributivo
Il sistema di calcolo contributivo è utilizzato per calcolare la pensione dei seguenti soggetti:
- Lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 non hanno alcun versamento contributivo, in Italia, all’estero o che non hanno chiesto eventuali accrediti figurativi (es. militare) iniziato prima di gennaio 1996;
- Lavoratori che hanno meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 e per i quali automaticamente dal 1° gennaio 1996 in poi hanno una quota di pensione contributiva;
- Lavoratori che hanno meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 e che optano per la liquidazione della pensione con un calcolo interamente contributivo anche per i periodi antecedenti gennaio 1996;
- Lavoratori che accedono alla pensione con la Totalizzazione contributiva;
- Donne che accedono alla pensione con la c.d. Opzione Donna.
Nel sistema di calcolo contributivo la pensione è rapportata ai contributi accreditati in tutta la vita lavorativa, applicando loro un parametro che varia in relazione all’età. La base di calcolo è formata dall’ammontare dei contributi versati da gennaio 1996 in poi (montante contributivo), rivalutati sulla base di parametri ISTAT, più i contributi versati nell’anno in cui si maturano i requisiti per la pensione. Per convertire questo “montante contributivo” in pensione annua lorda è sufficiente moltiplicarlo per il coefficiente di trasformazione collegato all’età in cui si decide di andare in pensione.
Il montante contributivo
Il montante dei contributi versati viene calcolato prima moltiplicando la retribuzione accreditata annualmente da gennaio 1996 in poi (presente in estratto conto contributivo) per un’aliquota di computo (diversa a seconda che si tratti di lavoro dipendente pari al 33%, autonomo o iscritto alla gestione separata (generalmente pari al 24%) ed in base al periodo da rivalutare) e successivamente questa viene rivalutata sulla base di parametri ISTAT in base al tasso di capitalizzazione (il tasso di capitalizzazione è il valore medio quinquennale del PIL ed ha la funzione di attualizzare il montante contributivo all’andamento della ricchezza nazionale. Non si applica al primo anno, all’anno di decorrenza e a quello precedente. Circolare Inps n. 219 del 17 dicembre 1999).
Per ricavare quindi il montante contributivo abbiamo bisogno di conoscere 4 elementi fondamentali:
- Retribuzione o reddito imponibile annua;
- Aliquota di computo;
- Tasso di capitalizzazione;
- Coefficiente di trasformazione.
Una volta calcolato il montante contributivo rivalutato, per conoscere l’importo della pensione annua lorda, tale importo deve essere moltiplicato per un coefficiente che varia in base all’età in cui si accede alla pensione (più tardi si accede al pensionamento e più aumenta il coefficiente che permette al montante di trasformarsi in importo pensionistico) e il risultato lo si divide per 13. L’importo ottenuto sarà l’importo mensile lordo di pensione che l’INPS andrà a corrispondere.
Attenzione
Nel sistema di calcolo contributivo vige un massimale di reddito oltre il quale non è più dovuto il versamento contributivo. Per l’anno 2023 tale massimale è pari ad € 113.520,00 lordi.
Tabella dei coefficienti legati all’età di pensionamento
ETA’ | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 |
57 | 4,304% | 4,246% | 4,200% | 4,186% | 4,27% |
58 | 4,416% | 4,354% | 4,304% | 4,289% | 4,378% |
59 | 4,535% | 4,468% | 4,414% | 4,399% | 4,493% |
60 | 4,661% | 4,589% | 4,532% | 4,515% | 4,615% |
61 | 4,796% | 4,719% | 4,657% | 4,639% | 4,744% |
62 | 4,94% | 4,856% | 4,790% | 4,770% | 4,882% |
63 | 5,094% | 5,002% | 4,932% | 4,910% | 5,028% |
64 | 5,259% | 5,159% | 5,083% | 5,060% | 5,184% |
65 | 5,435% | 5,326% | 5,245% | 5,220% | 5,352% |
66 | 5,624% | 5,506% | 5,419% | 5,391% | 5,531% |
67 | 5,826% | 5,7% | 5,604% | 5,575% | 5,723% |
68 | 6,046% | 5,91% | 5,804% | 5,772% | 5,932% |
69 | 6,283% | 6,135% | 6,021% | 5,985% | 6,154% |
70 | 6,541% | 6,378% | 6,257% | 6,215% | 6,395% |
71 | 6,541% | 6,378% | 6,513% | 6,466% | 6,655% |
Attenzione
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella dell’assicurato ed il numero dei mesi. Questi coefficienti sono soggetti a modifica biennale.
Il calcolo misto
Con la Legge n. 335/1995 (c.d. riforma Dini) che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo ed ha apportato sostanziali modifiche al sistema previdenziale italiano, è stata salvaguardata la quota di pensione retributiva per coloro che non avevano 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995. Infatti, per questi soggetti, pur non avendo raggiunto la soglia dei 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, potevano comunque far valere contributi versati prima del 1996.
In questi casi il metodo di calcolo è misto ovvero la pensione viene calcolata con una quota retributiva per l’anzianità contributiva acquisita fino al 31 dicembre 1995 e una quota di pensione contributiva per i contributi versati da gennaio 1996 in poi. In pratica questi soggetti hanno una pensione calcolata con 3 quote (di cui due retributive):
- Quota A per l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 Calcolo retributivo
- Quota B per l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 Calcolo retributivo
- Quota C per la contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 in poi Calcolo contributivo
Per il calcolo delle rispettive quote è sufficiente sommare le quote di pensione calcolata come da indicazioni di cui sopra (quota retributiva e quota contributiva).
Il calcolo contributivo a seguito di opzione
La legge 335/1995 (Art. 1) consente ai lavoratori iscritti presso le gestioni INPS in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di optare per la liquidazione della pensione secondo le regole del regime contributivo.
Le condizioni per l’opzione sono 2:
- non aver maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995;
- possedere almeno 15 anni di anzianità contributiva di cui 5 successivi al 31 dicembre 1995.
Con l’opzione che ha carattere irrevocabile, al lavoratore è applicato il massimale contributivo dal mese successivo a quello in cui si è esercitata l’opzione.
Attenzione
L’esercizio dell’opzione al sistema di calcolo contributivo consente di chiedere una prestazione pensionistica alle stesse regole dei lavoratori assicurati successivamente al 31 dicembre 1995. In alcuni casi può anche produrre un beneficio sull’importo dell’assegno (soprattutto per coloro che avevano retribuzioni alte fino a dicembre 1995) e le donne potrebbero godere di un anticipo di quattro mesi per ogni figlio sino ad un massimo di un anno. Si segnala che nel caso in cui si opti per il sistema di calcolo contributivo non contestualmente alla presentazione della domanda di pensione, è precluso l’accesso alla pensione con il computo presso la gestione Separata (art. 3, D.M. n. 282/1996) e l’opzione donna (art. 16. D.L. n. 4/2019) in quanto queste tipologie di pensione comportano già un calcolo integralmente contributivo della pensione.
Il calcolo della pensione con l’opzione al contributivo
Quando si opta per la liquidazione della pensione con un calcolo interamente contributivo, non viene più utilizzato il sistema di calcolo retributivo per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995 e la pensione viene quindi calcolata con un sistema di calcolo interamente contributivo (con correttivi rispetto al calcolo contributivo vero e proprio). Il calcolo del montante contributivo per i contributi versati da gennaio 1996 avviene come il calcolo contributivo di cui sopra, mentre, per la contribuzione versata fino al 31 dicembre 1995 il calcolo del montante è più articolato.