La certificazione della parità di genere
La Certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. Pertanto, solo le certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo. Gli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 sono solo quelli presenti nell’elenco.
Domanda entro il 30 aprile 2025
I datori di lavoro privati che hanno conseguito la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2024, possono inviare la richiesta di riconoscimento dell’agevolazione entro il 30 aprile 2025. La domanda telematica deve essere presentata tramite il modulo «SGRAVIO PAR_GEN» presente nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e deve contenere le seguenti informazioni:
1) i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della Certificazione;
3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della Certificazione;
4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della Certificazione;
5) la dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della Certificazione, l’identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022;
6) la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. Si precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.
I datori che abbiano presentato la domanda di esonero negli anni precedenti e che siano ancora in possesso della certificazione non devono ripresentare la domanda. A seguito dell’accoglimento della domanda, infatti, l’esonero viene automaticamente riconosciuto per tutti i 3 anni di validità della certificazione.
Importo dell’esonero contributivo
L’esonero contributivo, introdotto dalla legge n. 162/2021 per sostenere la parità di genere nelle aziende tramite una preventiva certificazione, consiste in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (ad eccezione dei premi Inail) in misura pari all’1% per le mensilità di validità della certificazione della parità di genere nel limite massimo di 50.000 € annui per ciascuna azienda.
L’esonero opera per tutta la durata della certificazione, con decorrenza dal primo mese di validità della stessa certificazione. In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro provvederà, a propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Inps e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.
Aspetti pensionistici
L’esonero contributivo non ha alcun effetto sulla pensione dei lavoratori in quanto resta invariata l’aliquota di computo con cui vengono calcolate le prestazioni pensionistiche.
Datori di lavoro interessati
Possono fruire dell’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori (es. professionisti) in presenza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006:
- regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme sulla sicurezza lavoro;
- rispetto accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali.
L’Inps ha spiegato che l’ammontare massimo dello sgravio si intende riferito al medesimo codice fiscale dell’azienda. Pertanto nelle ipotesi in cui siano presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale il beneficio sarà riconosciuto nel limite del massimale annuo di 50.000 € per codice fiscale.
Cronistoria Circolari e Messaggi Inps
Per certificazione conseguita entro il 31 dicembre 2022 | |
Per certificazione conseguita entro il 31 dicembre 2023 | |
Per certificazione conseguita entro il 31 dicembre 2024 |