8 Aprile 2024

Agevolazioni pensioni per lavoratrici madri

Le lavoratrici madri che non hanno anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 o che, pur avendone, hanno optato per la liquidazione della pensione con un calcolo puro contributivo, possono beneficiare di alcune agevolazioni previste dalla Legge n. 335/1995 ovvero un anticipo dell’età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio o l’aumento dei coefficienti di trasformazione maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli. Vediamo insieme nel dettaglio le varie possibilità.

Anticipo dell’età pensionabile

Le lavoratrici madri che non hanno anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 o che, pur avendone, hanno optato per la liquidazione della pensione con un calcolo puro contributivo ai sensi dell’art. 1, c. 23 della Legge n. 335/1995 (vedi la guida sull’opzione al contributivo) possono anticipare la pensione di vecchiaia di 4 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 1 anno (art. 1, c. 40, lett. C della Legge 335/1995).

Tale norma infatti riconosce alle lavoratrici un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia (fino a dicembre 2026, pari a 67 anni). Ad esempio, una signora con 3 figli potrebbe accedere alla pensione a 66 anni in luogo di 67 anni.

Numero figli
Mesi di anticipo della pensione
1

4 mesi

2

8 mesi

3 o più

12 mesi

Aumento dei coefficienti di trasformazione

Sempre ai sensi della legge n. 335/1995 è previsto per le lavoratrici madri che accedono alla pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, in alternativa al “bonus” di 4 mesi per ogni figlio (fino ad un massimo di 12 mesi), la possibilità di accedere alla pensione sempre a 67 anni ma con l’applicazione di un coefficiente di trasformazione più alto in base al numero dei figli. I coefficienti di trasformazione sono i valori percentuali utilizzati per “trasformare” il montante contributivo in importo mensile di pensione e variano in base all’età a cui si accede a pensione.

Numero figli
Coefficiente applicato
1

Elevato di un anno (es. se vado in pensione a 67 anni, mi vedrò applicato il coefficiente di 68 anni)

2

Elevato di un anno (es. se vado in pensione a 67 anni, mi vedrò applicato il coefficiente di 68 anni)

3 o più

Elevato di due anni (es. se vado in pensione a 67 anni, mi vedrò applicato il coefficiente di 69 anni)

Il calcolo contributivo

Il sistema di calcolo contributivo è utilizzato per calcolare la pensione dei seguenti soggetti:

  • Lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 non hanno alcun versamento contributivo, in Italia, all’estero o che non hanno chiesto eventuali accrediti figurativi (es. militare) iniziato prima di gennaio 1996;
  • Lavoratori che hanno meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 e per i quali automaticamente dal 1° gennaio 1996 in poi hanno una quota di pensione contributiva;
  • Lavoratori che hanno meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 e che optano per la liquidazione della pensione con un calcolo interamente contributivo anche per i periodi antecedenti gennaio 1996;
  • Lavoratori che accedono alla pensione con la Totalizzazione contributiva;
  • Donne che accedono alla pensione con la c.d. Opzione Donna.

Nel sistema di calcolo contributivo la pensione è rapportata ai contributi accreditati in tutta la vita lavorativa, applicando loro un parametro che varia in relazione all’età. La base di calcolo è formata dall’ammontare dei contributi versati da gennaio 1996 in poi (montante contributivo), rivalutati sulla base di parametri ISTAT, più i contributi versati nell’anno in cui si maturano i requisiti per la pensione. Per convertire questo “montante contributivo” in pensione annua lorda è sufficiente moltiplicarlo per il coefficiente di trasformazione collegato all’età in cui si decide di andare in pensione.

Il montante contributivo

Il montante dei contributi versati viene calcolato prima moltiplicando la retribuzione accreditata annualmente da gennaio 1996 in poi (presente in estratto conto contributivo) per un’aliquota di computo (diversa a seconda che si tratti di lavoro dipendente pari al 33%, autonomo o iscritto alla gestione separata (generalmente pari al 24%) ed in base al periodo da rivalutare) e successivamente questa viene rivalutata sulla base di parametri ISTAT in base al tasso di capitalizzazione (il tasso di capitalizzazione è il valore medio quinquennale del PIL ed ha la funzione di attualizzare il montante contributivo all’andamento della ricchezza nazionale. Non si applica al primo anno, all’anno di decorrenza e a quello precedente. Circolare Inps n. 219 del 17 dicembre 1999).

Per ricavare quindi il montante contributivo abbiamo bisogno di conoscere 4 elementi fondamentali:

  • Retribuzione o reddito imponibile annua;
  • Aliquota di computo;
  • Tasso di capitalizzazione;
  • Coefficiente di trasformazione.
Una volta calcolato il montante contributivo rivalutato, per conoscere l’importo della pensione annua lorda, tale importo deve essere moltiplicato per un coefficiente che varia in base all’età in cui si accede alla pensione (più tardi si accede al pensionamento e più aumenta il coefficiente che permette al montante di trasformarsi in importo pensionistico) e il risultato lo si divide per 13. L’importo ottenuto sarà l’importo mensile lordo di pensione che l’INPS andrà a corrispondere.

Attenzione
Nel sistema di calcolo contributivo vige un massimale di reddito oltre il quale non è più dovuto il versamento contributivo. Per l’anno 2024 tale massimale è pari ad € 119.650,00 lordi.

Tabella dei coefficienti legati all’età di pensionamento

ETA’

2013-2015

2016-2018

2019-2020

2021-2022

2023-2024

57

4,304%

4,246%

4,200%

4,186%

4,27%

58

4,416%

4,354%

4,304%

4,289%

4,378%

59

4,535%

4,468%

4,414%

4,399%

4,493%

60

4,661%

4,589%

4,532%

4,515%

4,615%

61

4,796%

4,719%

4,657%

4,639%

4,744%

62

4,94%

4,856%

4,790%

4,770%

4,882%

63

5,094%

5,002%

4,932%

4,910%

5,028%

64

5,259%

5,159%

5,083%

5,060%

5,184%

65

5,435%

5,326%

5,245%

5,220%

5,352%

66

5,624%

5,506%

5,419%

5,391%

5,531%

67

5,826%

5,7%

5,604%

5,575%

5,723%

68

6,046%

5,91%

5,804%

5,772%

5,932%

69

6,283%

6,135%

6,021%

5,985%

6,154%

70

6,541%

6,378%

6,257%

6,215%

6,395%

71

6,541%

6,378%

6,513%

6,466%

6,655%

Attenzione
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella dell’assicurato ed il numero dei mesi. Questi coefficienti sono soggetti a modifica biennale.

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