L’articolo 1, comma 186, della legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), ha previsto una riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario.
La riduzione contributiva ha a oggetto sia i contributi dovuti entro il limite fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite.
Chi può beneficiare della riduzione?
Sono destinatari della misura:
- Titolari di ditte individuali e familiari, anche in regime forfettario;
- Soci di società (di persone e di capitali);
- Collaboratori e coadiuvanti familiari.
I requisiti fondamentali sono:
- avvio dell’attività tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025;
- prima iscrizione nel 2025 a una delle due gestioni INPS interessate (artigiani e commercianti)
È importante che non ci siano precedenti iscrizioni a nessun titolo a queste gestioni. La riduzione spetta anche se il soggetto cambia forma giuridica o gestione, purché si mantenga la continuità contributiva.
Quanto dura e cosa copre l’agevolazione?
La riduzione è pari al 50% dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) e vale per 36 mesi dalla data di inizio attività o ingresso in società.
Non sono soggetti alla riduzione:
- il contributo di maternità (7,44 euro annui),
- il contributo aggiuntivo per i commercianti pari allo 0,48% (indennizzo per cessazione attività).
La riduzione contributiva sia attribuita per 36 mesi decorrenti dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell’attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma (purché entrambe le date ricadano nell’arco temporale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025), i trentasei mesi di riduzione contributiva decorrono anche in questo caso dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale.
Cosa succede alla pensione?
Il diritto alla pensione è proporzionale ai contributi versati. Se, con la riduzione, l’importo versato è inferiore al minimo previsto, l’accredito sarà proporzionalmente ridotto (es. 50% versato, 2.230,32 euro = 6 mesi accreditati).
Incompatibilità e opzioni
La misura non è cumulabile con:
- la riduzione del 50% per over 65 già pensionati (L. 449/1997),
- il regime previdenziale forfettario (L. 190/2014).
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Come si richiede?
La domanda è presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il relativo modulo, il cui rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.
In caso di versamento pieno non dovuto, gli importi eccedenti saranno compensati o rimborsati.
Limiti per gli aiuti di Stato
La riduzione è considerata aiuto “de minimis”, soggetto al tetto massimo di 300.000 euro in tre anni secondo il Regolamento UE 2023/2831. Sarà registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Trova le differenze
| Nuovi iscritti 2025 (50% per 36 mesi) | Forfettari (contribuzione ridotta 35%) | Over 65 pensionati (riduzione 50%) |
Normativa di riferimento | Art. 1, c.186, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) | Art. 1, c.77, L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) | Art. 59, c.15, L. 449/1997 |
Destinatari | Nuovi artigiani/commercianti che non hanno mai avuto precedenti iscrizioni nelle gestioni speciali IVS, avviando l’attività nel 2025 (titolari di impresa individuale, soci di società). Include i collaboratori familiari di prima iscrizione nel 2025. | Titolari di partita IVA in regime fiscale forfettario iscritti alla gestione Artigiani/Commercianti (sia nuove attività che attività preesistenti). Non richiede “prima iscrizione” assoluta, basta aderire al regime forfettario e presentare domanda annuale entro il 28 febbario. | Artigiani/commercianti ultra 65enni pensionati. |
Misura dello sgravio | 50% di riduzione su tutti i contributi previdenziali obbligatori dovuti (IVS sul minimale e sull’eventuale eccedenza) | 35% di riduzione su tutti i contributi IVS dovuti (sia quota fissa che quota eccedente) | 50% di riduzione su tutti i contributi previdenziali obbligatori dovuti (IVS sul minimale e sull’eventuale eccedenza) |
Durata temporale | 36 mesi consecutivi dall’inizio dell’attività (3 anni). Valido solo per il primo triennio di attività (periodo fisso, non rinnovabile). | Senza limiti prefissati: la riduzione 35% si applica per tutti gli anni in cui si permane nel regime forfettario. | Illimitata finché sussistono i requisiti. |
Decorrenza | Attività avviate dal 1º gennaio 2025. Lo sgravio parte dalla data di inizio attività (anche in corso d’anno) e termina dopo 36 mesi. | Per attività già attive: occorre optare entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole lo sgravio. Per nuove aperture: si può chiedere da subito, “tempestivamente dopo l’iscrizione”, per l’anno in corso. | Dal periodo successivo al raggiungimento dei requisiti (65 anni compiuti e pensione percepita). |
Modalità di adesione | Su domanda telematica all’INPS. |