24 Aprile 2025

Riduzione contributiva per Artigiani e Commercianti iscritti per la prima volta nel 2025: ecco le istruzioni Inps

Con la Circolare INPS n. 83/2025, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per beneficiare della nuova riduzione contributiva del 50% prevista dall’art. 1, comma 186, della Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024). L’agevolazione interessa i lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti.

L’articolo 1, comma 186, della legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), ha previsto una riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario.

La riduzione contributiva ha a oggetto sia i contributi dovuti entro il limite fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite.

Chi può beneficiare della riduzione?

Sono destinatari della misura:

  • Titolari di ditte individuali e familiari, anche in regime forfettario;
  • Soci di società (di persone e di capitali);
  • Collaboratori e coadiuvanti familiari.

I requisiti fondamentali sono:

  • avvio dell’attività tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025;
  • prima iscrizione nel 2025 a una delle due gestioni INPS interessate (artigiani e commercianti)

È importante che non ci siano precedenti iscrizioni a nessun titolo a queste gestioni. La riduzione spetta anche se il soggetto cambia forma giuridica o gestione, purché si mantenga la continuità contributiva.

Quanto dura e cosa copre l’agevolazione?

La riduzione è pari al 50% dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) e vale per 36 mesi dalla data di inizio attività o ingresso in società.

Non sono soggetti alla riduzione:

La riduzione contributiva sia attribuita per 36 mesi decorrenti dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell’attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma (purché entrambe le date ricadano nell’arco temporale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025), i trentasei mesi di riduzione contributiva decorrono anche in questo caso dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale.  

Cosa succede alla pensione?

Il diritto alla pensione è proporzionale ai contributi versati. Se, con la riduzione, l’importo versato è inferiore al minimo previsto, l’accredito sarà proporzionalmente ridotto (es. 50% versato, 2.230,32 euro = 6 mesi accreditati).

Incompatibilità e opzioni

La misura non è cumulabile con:

CHIEDI IL TUO
CHECK-UP PENSIONE

Pianifica e conquista la tua pensione con la consulenza di un esperto Consulente del Lavoro.

Come si richiede?

La domanda è presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il relativo modulo, il cui rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.

In caso di versamento pieno non dovuto, gli importi eccedenti saranno compensati o rimborsati.

Limiti per gli aiuti di Stato

La riduzione è considerata aiuto “de minimis”, soggetto al tetto massimo di 300.000 euro in tre anni secondo il Regolamento UE 2023/2831. Sarà registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Trova le differenze

 

Nuovi iscritti 2025 (50% per 36 mesi)
Forfettari (contribuzione ridotta 35%)
Over 65 pensionati (riduzione 50%)

Normativa di riferimento

Art. 1, c.186, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025)​

Art. 1, c.77, L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)

Art. 59, c.15, L. 449/1997​

Destinatari

Nuovi artigiani/commercianti che non hanno mai avuto precedenti iscrizioni nelle gestioni speciali IVS, avviando l’attività nel 2025 (titolari di impresa individuale, soci di società). Include i collaboratori familiari di prima iscrizione nel 2025​.

Titolari di partita IVA in regime fiscale forfettario iscritti alla gestione Artigiani/Commercianti (sia nuove attività che attività preesistenti). Non richiede “prima iscrizione” assoluta, basta aderire al regime forfettario e presentare domanda annuale entro il 28 febbario.

Artigiani/commercianti ultra 65enni pensionati.

Misura dello sgravio

50% di riduzione su tutti i contributi previdenziali obbligatori dovuti (IVS sul minimale e sull’eventuale eccedenza)​

35% di riduzione su tutti i contributi IVS dovuti (sia quota fissa che quota eccedente)​

50% di riduzione su tutti i contributi previdenziali obbligatori dovuti (IVS sul minimale e sull’eventuale eccedenza)​

Durata temporale

36 mesi consecutivi dall’inizio dell’attività (3 anni). Valido solo per il primo triennio di attività (periodo fisso, non rinnovabile).

Senza limiti prefissati: la riduzione 35% si applica per tutti gli anni in cui si permane nel regime forfettario.

Illimitata finché sussistono i requisiti.

Decorrenza

Attività avviate dal 1º gennaio 2025. Lo sgravio parte dalla data di inizio attività (anche in corso d’anno) e termina dopo 36 mesi.

Per attività già attive: occorre optare entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole lo sgravio​. Per nuove aperture: si può chiedere da subito, “tempestivamente dopo l’iscrizione”, per l’anno in corso​.

Dal periodo successivo al raggiungimento dei requisiti (65 anni compiuti e pensione percepita).

Modalità di adesione

Su domanda telematica all’INPS.

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi gratuitamente le ultime novità e gli approfondimenti in materia di pensioni e welfare