L’importo dell’assegno sociale per l’anno 2025 è pari a 538,69 € per 13 mensilità annue.
L’assegno sociale è una prestazione puramente assistenziale, istituto con l’art. 3, co. 6 e 7, L. 335/1995 ed è erogata in favore di soggetti in condizione economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica ed a prescindere dal versamento dei contributi.
Requisiti
Nel 2025 la prestazione può essere riconosciuta ai cittadini italiani e stranieri residenti in Italia in possesso dei seguenti requisiti:
67 anni di età |
Residenza effettiva in Italia |
Stato di bisogno economico, dunque un reddito che si attesti entro i limiti di legge stabiliti annualmente |
Cittadinanza italiana e situazioni equiparate (quali cittadinanza comunitaria o permesso di soggiorno CE di lungo periodo |
Soggiorno legale e continuativo in Italia da almeno 10 anni al momento della domanda |
Il requisito reddituale
L’importo dell’assegno può essere liquidato integralmente per il suo valore solo se il beneficiario (o il coniuge) non percepisce altri redditi. L’assegno sociale, infatti, viene liquidato in misura intera solo se non si possiede alcun reddito. In caso di percezione di reddito, l’importo dello stesso viene ridotto in proporzione.
Anno | Importo mensile assegno sociale | Limite di reddito pensionato non coniugato | Limite di reddito pensionato coniugato |
2024 | 534,41 € | 6.947,33 € | 13.894,66 € |
2025 | 538,69 € | 7.002,97 € | 14.005,94 € |
Esempio
Se un soggetto non coniugato percepisce 2.600,00 € all’anno di altri redditi, l’importo dell’assegno sociale sarà pari ad € 338,69 mensili (538,69€-200€).
Schema riepilogativo
Assegno sociale pari alla misura piena | 538,69 € |
Assegno sociale in misura ridotta | Pari alla differenza tra l’importo annuo dell’assegno sociale e il reddito dichiarato |
Non spetta alcun importo | Se si posseggono redditi eccedenti le soglie reddituali annualmente stabilite. |
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Redditi da considerare
Ai fini della verifica dei limiti di reddito previsti, si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:
- i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
- i redditi esenti da imposta;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva;
- i redditi di terreni e fabbricati;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
- le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non devono essere considerati:
- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
- l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;
- gli arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero;
- la pensione a carico di gestioni ed enti previdenziali, pubblici e privati, corrisposta al richiedente, purché liquidata con il sistema contributivo. In tal caso, non viene presa in considerazione nella misura di un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo del valore dell’assegno sociale.
La verifica dei redditi viene fatta dall’INPS annualmente tramite presentazione del modello RED, per cui, l’anno successivo l’Istituto opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.
Caratteristiche
Dal 1° gennaio 1996, l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale. L’assegno sociale non è soggetto a IRPEF, non è reversibile, non è esportabile all’estero, sequestrabile o pignorabile.
Maggiorazione dell’assegno sociale
Dal 2001, l’importo dell’assegno è stato maggiorato da una quota fissa non soggetta a perequazione di € 12,91 mensili per coloro che hanno un età superiore a 65 anni, di € 20,66 mensili per gli over 70.
Dal 2002, per i pensionati con almeno 70 anni di età (o con un’età ridotta di un anno ogni cinque anni di contribuzione versata in qualsiasi fondo o gestione fino ad una riduzione massima di 5 anni), la maggiorazione è stata incrementata da una cifra variabile fino al raggiungimento di un importo mensile del trattamento pensionistico di € 516,46, perequato dal 2003 (per il 2025, è pari a 747,84 € max mensile).
Domanda
La domanda di assegno sociale deve essere presentata telematicamente all’INPS ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La trasformazione dell’invalidità civile in assegno sociale
Le prestazioni economiche riconosciute agli invalidi civili e ai sordi si trasformano, al compimento dei 67 anni, in assegno sociale sostitutivo o derivante dall’invalidità civile (art. 19 L. 118/1971 e L. 381/1970). In questi casi, non devono ricorrere i presupposti più rigorosi necessari per l’assegno sociale, come il requisito reddituale o quello del soggiorno minimo in caso di extracomunitari (Messaggio Inps n. 3022/2018). In particolare, si continua a prendere in considerazione solo il reddito personale (per il 2025 necessario avere un reddito inferiore a 19.726,45 € lordi annui) del soggetto (Circolare Inps n. 86/2000) e per di più, l’assegno sociale sostitutivo non è soggetto al meccanismo di riduzione in funzione del reddito percepito. Infatti, la misura dell’assegno è inferiore rispetto all’assegno sociale “ordinario”.
Se il titolare dell’assegno sociale è ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di Enti pubblici, l’assegno sociale viene ridotto sino ad un massimo del 50% (Circolare Inps n. 65/2003).