La pensione di vecchiaia è una prestazione erogata, a domanda, a favore dei lavoratori in possesso dei requisiti:
Anagrafici
Contributivi
Di importo soglia (in alcuni casi)
Possono chiedere tale pensione, coloro che raggiungono determinati requisiti e siano lavoratori dipendenti, gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e ai fondi pensione esclusivi e sostituivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o gli iscritti alla Gestione Separata Inps.
Requisiti per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1996
Per accedere alla pensione di vecchiaia è necessario aver versato almeno 20 anni di contributi a meno che non si rientri nelle deroghe previsti dal D.Lgs 503/1992 (Riforma Amato) che permette l’accesso con almeno 15 anni di contributi. Possibile chiedere il cumulo gratuito dei periodi assicurativi per la liquidazione di un unico trattamento pensionistico. Il cumulo è un meccanismo che permette di valorizzare la contribuzione mista versata in più gestioni frutto di carriere lavorative discontinue.
Il requisito anagrafico invece è pari a 67 anni fino al 31 dicembre 2026, poi verrà aumentato in base all’aspettativa di vita.
Anno | Requisito età | Requisito contributi |
2024 | 67 anni | 20 anni |
2025 | 67 anni | 20 anni |
2026 | 67 anni | 20 anni |
2027 | 67 anni + 1 mese* | 20 anni |
2028 | 67 anni + 1 mese* | 20 anni |
*Dal 2027 l’età anagrafica è incrementata in via previsionale in base all’aspettativa di vita.
In pensione con 15 anni di contributi
In base al Decreto “Amato” 503/1992, alcuni lavoratori possono beneficiare della pensione di vecchiaia anche con solo 15 anni di contributi ma se rientrano in una delle seguenti casistiche (Circolare Inps 16/2013):
1
Lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato almeno 15 anni di contributi. Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1° gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.
2
Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992
Per usufruire di tale deroga è necessario che la decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l’assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.
3
Lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare
Non sono considerati gli anni lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali, a causa del fatto che il part-time non arrivi a coprire tutte le 52 settimane per retribuzione inferiore al minimale.
4
Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa
Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall’articolo 2 del decreto n. 503 nell’anno di compimento dell’età pensionabile, i requisiti stessi sono ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa. In pratica il numero dei contributi richiesti par tali lavoratori è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile.
CHIEDI IL TUO
CHECK-UP PENSIONE
Pensione di vecchiaia in Computo presso la Gestione Separata DM 282/96
Per coloro che hanno almeno 1 mese accreditato nella gestione separata Inps, possono beneficiare della pensione di vecchiaia con il computo presso la Gestione Separata che consente di ottenere la pensione di vecchiaia a 71 anni di età (dal 2025 ci sarà un incremento in base all’aspettativa di vita) e con almeno 15 anni di contributi.
Per chiedere questa pensione i requisiti sono:
- avere meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995;
- avere almeno 5 anni di contributi dal 1° gennaio 1996;
- avere almeno 1 mese di contribuzione presso la Gestione Separata INPS;
Calcolo
Il calcolo della pensione avviene con un sistema puramente contributivo anche dei periodi anteriori al 1996.
Requisiti per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995
Per coloro i quali hanno iniziato la loro carriera lavorativa solo dopo il 31 dicembre 1995 e che quindi non hanno nemmeno un contributo accreditato a tale data (nemmeno contributi figurativi o lavoro estero), è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con 2 possibilità di uscita.
Pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di contributi
I 5 anni di contributi devono essere effettivi (cioè contributi da lavoro, volontari e da riscatto) con esclusione dei contributi figurativi (es. disoccupazione). Possibile chiedere il cumulo gratuito dei periodi assicurativi per la liquidazione di un unico trattamento pensionistico. Il cumulo è un meccanismo che permette di valorizzare la contribuzione mista versata in più gestioni frutto di carriere lavorative discontinue.
Anno | Requisito età | Requisito contributi |
2024 | 71 anni | 5 anni |
2025 | 71 anni | 5 anni |
2026 | 71 anni | 5 anni |
2027 | 71 anni + 1 mese* | 5 anni |
2028 | 71 anni + 1 mese* | 5 anni |
*Dal 2027 l’età anagrafica è incrementata in via previsionale in base all’aspettativa di vita.
Pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi e importo soglia
A differenza di coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1996 oltre alla presenza di 20 anni di contributi e del requisito anagrafico è necessario soddisfare il requisito dell’importo soglia della pensione che deve essere pari ad almeno l’importo dell’assegno sociale (per l’anno 2025 pari a euro 538,69). Possibile chiedere il cumulo gratuito dei periodi assicurativi per la liquidazione di un unico trattamento pensionistico. Il cumulo è un meccanismo che permette di valorizzare la contribuzione mista versata in più gestioni frutto di carriere lavorative discontinue.
Anno | Requisito età | Requisito contributi | Importo soglia |
2024 | 67 anni | 20 anni | Valore pensione pari ad almeno l’importo dell’assegno sociale |
2025 | 67 anni | 20 anni | Valore pensione pari ad almeno l’importo dell’assegno sociale |
2026 | 67 anni | 20 anni | Valore pensione pari ad almeno l’importo dell’assegno sociale |
2027 | 67 anni + 1 mese* | 20 anni | Valore pensione pari ad almeno l’importo dell’assegno sociale |
2028 | 67 anni + 1 mese* | 20 anni | Valore pensione pari ad almeno l’importo dell’assegno sociale |
*Dal 2027 l’età anagrafica è incrementata in via previsionale in base all’aspettativa di vita.
Decorrenza
Per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile (es. 67 anni), ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva (es. 20 anni di contributi), dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i suddetti requisiti vengono raggiunti. È anche possibile, su richiesta dell’interessato chiedere la decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda (Circolare Inps 35/2012). La pensione supplementare di vecchiaia invece decorre sempre dal primo del mese successivo la data di invio della domanda.
Pensione in cumulo
La prestazione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti, ovvero su richiesta dell’interessato dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda (Circolare Inps n. 120/2013).
La pensione anticipata (anticipata ordinaria, lavori usuranti, precoci, ecc.) decorre, ai sensi dell’art. 22, comma 5, della L. 153/1969 sempre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ferme restando le altre condizioni (maturazione dei requisiti anagrafici e/o contributivi). Per i lavoratori iscritti al fondo Volo le prestazioni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto e si sia aperta l’eventuale finestra, purché la domanda sia presentata entro due anni dalla data in cui è sorto il diritto stesso. In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.