20 Marzo 2025

La totalizzazione dei contributi nel 2025

La totalizzazione dei contributi rappresenta, insieme al cumulo contributivo, uno degli strumenti più importanti per consentire, senza alcun onere economico, ai lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, di acquisire il diritto a un'unica pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità e ai superstiti.

La totalizzazione dei contributi è una delle misure più rilevanti introdotte in Italia per garantire una maggiore equità e flessibilità nel sistema previdenziale. Questa normativa, regolata dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 rappresenta uno strumento fondamentale per i lavoratori che, durante la loro vita lavorativa, hanno versato contributi in diverse gestioni previdenziali. In questo articolo esploreremo in dettaglio i meccanismi della totalizzazione, le sue implicazioni per i lavoratori e le opportunità che essa offre per garantire una pensione adeguata.

Cosa prevede il D.Lgs. 42/2006?

La totalizzazione permette di sommare i periodi contributivi non coincidenti, accumulati in diverse casse previdenziali, al fine di raggiungere i requisiti necessari per l’accesso alla pensione. Questo strumento è applicabile sia per il conseguimento della pensione di vecchiaia, sia per quella anticipata, di inabilità e ai superstiti. È esclusa la possibilità di ottenere l’assegno ordinario di invalidità per il tramite della totalizzazione. La totalizzazione deve interessare tutti i contributi versati presso tutte le gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto. Non è, infatti, prevista la totalizzazione parziale.

Con l’entrata in vigore del D.L. 201/2011 non è più previsto il vincolo che non consentiva di valorizzare periodi contributivi inferiori ai 3 anni. Infatti, ad oggi, è possibile totalizzare qualsiasi periodo contributivo indipendentemente dalla durata dello stesso.

Requisiti per la Totalizzazione

Per poter usufruire della totalizzazione, è necessario rispettare alcuni requisiti specifici. Innanzitutto, il lavoratore deve aver versato contributi in almeno due gestioni previdenziali diverse.

Inoltre, la totalizzazione può essere esercitata a patto che l’interessato:

  • non sia titolare di pensione diretta erogata da una delle gestioni che possono essere coinvolte nel processo di totalizzazione stessa (l’eventuale raggiungimento dei soli requisiti non è preclusivo);
  • successivamente al 3 marzo 2006, non abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi delle Leggi n. 29/1979 e n. 45/1990 (la ricongiunzione si intende accettata all’atto del primo pagamento rateale o dell’intero onere).

Possono esercitare la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi i lavoratori iscritti presso:

  • due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • le forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’AGO (dipendenti pubblici, ecc.);
  • le Casse Professionali (ENPACL, CDC, Cassa Forense, ecc.);
  • la Gestione Separata Inps;
  • il Fondo Clero;
  • il soppresso Fondo spedizionieri doganali.

Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta per il diritto alla pensione in totalizzazione sono utili anche i contributi versati all’estero in Paesi comunitari o in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. I periodi contributivi esteri devono rispettare il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (un anno) o dalle singole convenzioni bilaterali.

Anche per i puri contributivi

Ai sensi dell’art. 1, comma 76 della L. 247/2007, i lavoratori che hanno iniziato a versare contribuzione previdenziale solo a far data dal 1° gennaio 1996, potranno totalizzare qualsiasi periodo contributivo a prescindere dalla durata e dalla gestione di appartenenza. Ciò vale anche per la gestione separata Inps e anche se è stato maturato un diritto autonomo a pensione in una gestione previdenziale.

Le pensioni che possono essere richieste sono:

Pensione di anzianità in totalizzazione

Requisito età

Requisito contributi

Finestra

Non previsto

41 anni

21 mesi

Pensione di vecchiaia in totalizzazione

Requisito età

Requisito contributi

Finestra

66 anni

20 anni

18 mesi

La totalizzazione è preclusa in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia.

Come funziona la Totalizzazione

Il calcolo della pensione tramite totalizzazione avviene pro-rata, ovvero ogni gestione previdenziale coinvolta calcola la quota di pensione spettante in base ai contributi effettivamente versati in quella gestione. Successivamente, l’importo totale della pensione viene determinato sommando le diverse quote.

È importante considerare che la pensione totalizzata viene erogata dall’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) che funge da ente erogatore anche per i contributi versati in gestioni diverse, come quelle delle casse professionali o della gestione separata. Questo avviene anche se non ci sono quote a carico dell’Istituto.

Importo e calcolo

La pensione in regime di totalizzazione viene determinata interamente con il metodo contributivo se al momento del pensionamento il lavoratore non ha maturato un diritto autonomo a pensione in nessuna delle gestioni interessate. Infatti, in tale ultimo caso il lavoratore mantiene il sistema di calcolo della prestazione vigente nel fondo interessato (se un lavoratore accede alla pensione di vecchiaia in totalizzazione e in una delle gestioni coinvolte (es. Inps) ha raggiunto i 20 anni di contributi, la quota di pensione erogata da tale gestione mantiene il sistema di calcolo ordinario).

Grazie al Messaggio Inps n. 16583 del 12/10/2012 è possibile chiedere che la pensione in totalizzazione D.Lgs n. 42/2006, sia liquidata con il sistema di calcolo contributivo, ove più favorevole anche nei casi in cui sia stato raggiunto il diritto ad un’autonoma pensione in una gestione ed il sistema di calcolo del pro-quota secondo le regole della gestione sarebbe stato retributivo o misto.

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Vantaggi e limiti della totalizzazione

Il principale vantaggio della totalizzazione è rappresentato dalla possibilità di accedere alla pensione anche in caso di carriere lavorative discontinue e frammentate, superando così l’ostacolo dei contributi minimi richiesti dalle singole gestioni. Questo strumento si rivela particolarmente utile per i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e coloro che hanno cambiato spesso lavoro o tipo di inquadramento contrattuale. Tuttavia, la totalizzazione presenta anche alcuni limiti. In primo luogo, la pensione calcolata tramite questo meccanismo può risultare inferiore rispetto a quella ottenibile attraverso altre modalità di cumulo dei contributi, come il cumulo gratuito.

Esempio pratico

Per comprendere meglio il funzionamento della totalizzazione dei contributi prevista dal D.Lgs. 42/2006, vediamo un esempio pratico che illustra come un lavoratore con una carriera frammentata possa beneficiare di questo strumento.

Scenario di Base

Immaginiamo un lavoratore, Mario Rossi, che durante la sua vita lavorativa ha maturato i seguenti periodi contributivi, non sovrapposti:

INPS Gestione dipendenti privati

INPS Gestione separata L. 335/1995

ENPACL (Consulente del Lavoro)

10 anni

8 anni

5 anni

Mario Rossi ha quindi accumulato complessivamente 23 anni di contributi, ma questi sono distribuiti in tre gestioni previdenziali diverse. Se non utilizzasse la totalizzazione, Mario non avrebbe diritto a una pensione in nessuna delle gestioni, poiché non ha raggiunto il minimo richiesto.

Applicazione della Totalizzazione:

Mario decide di ricorrere alla totalizzazione dei contributi per poter accedere alla pensione. Ecco come si procederà:

1. Somma dei periodi contributivi

In base alla totalizzazione, i 10 anni nel FPLD INPS, gli 8 anni nella Gestione Separata e i 5 anni ENPACL vengono sommati gratuitamente. Questo consente a Mario di totalizzare 23 anni di contributi complessivi.

2. Verifica dei requisiti

Mario non ha raggiunto i 42 anni e 10 mesi necessari per la pensione anticipata, ma ha superato il requisito minimo di 20 anni per la pensione di vecchiaia. Inoltre, se ha raggiunto l’età pensionabile prevista dalla legge (ad esempio, 67 anni), Mario può richiedere la pensione di vecchiaia anche per il tramite del cumulo contributivo che non determina il ricalcolo della pensione con un sistema puramente contributivo.

3. Calcolo della pensione pro-rata

Ogni gestione previdenziale calcola la quota di pensione spettante a Mario in base ai contributi versati al proprio interno:

  • L’Inps Gestione dipendenti calcola la pensione per i 10 anni di contributi.
  • La Gestione Separata Inps calcola la sua quota per gli 8 anni.
  • La Cassa dei Consulenti del Lavoro (ENPACL) calcola la quota per i 5 anni.

Supponiamo che dalle tre gestioni previdenziali emergano le seguenti quote di pensione:

INPS Gestione dipendenti privati

INPS Gestione separata L. 335/1995

ENPACL (Consulente del Lavoro)

450,00 €

250,00 €

120,00 €

   Sommando queste quote, Mario avrebbe diritto a una pensione totale di 820,00 euro al mese.

4. Erogazione della pensione

L’INPS funge da ente erogatore per la totalizzazione e sarà l’ente che pagherà a Mario la pensione mensile di 820,00 euro lordi e per 13 mensilità annue.

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