Pensione di vecchiaia
Per coloro che hanno contributi prima del 1996, si potrà accedere alla pensione con:
Età | 67 anni |
Contributi | 20 anni* |
*Deroghe ai 20 anni
Possono accedere alla pensione di vecchiaia con solo 15 anni di contributi i lavoratori che:
- hanno maturato 15 anni di contributi entro il 31/12/1992;
- risultano autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 26/12/1992;
- hanno 25 anni di anzianità assicurativa e almeno 10 anni lavorati per periodi inferiori alle 52 settimane (non sono considerati gli anni lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali, a causa del fatto che il part-time non arrivi a coprire tutte le 52 settimane per retribuzione inferiore al minimale).
Novità 2025: anticipo dell’età pensionabile per le donne con figli
Per le donne che hanno contributi solo dopo dicembre 1995 o che hanno optato per un calcolo puro contributivo della pensione, è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a:
- 4 mesi in caso di un figlio
- 8 mesi in caso di due figli
- 12 mesi in caso di tre figli
- 16 mesi in caso di quattro o più figli.
Per coloro che hanno contributi solo successivamente al 31 dicembre 1995, si potrà accedere alla pensione con:
Età | 67 anni |
Contributi | 20 anni |
Importo soglia | Importo pari ad almeno l’importo dell’assegno sociale, ovvero per l’anno 2025 € 534,69 lordi mensili. |
Novità 2025
Per raggiungere la soglia minima di pensione richiesta, sarà possibile includere nel calcolo anche la rendita derivante da fondi di previdenza complementare.
Inoltre, sempre per coloro che non hanno contributi prima del 1996, sarà possibile accedere alla pensione di vecchiaia indipendentemente dall’importo, con:
Età | 71 anni |
Contributi | 5 anni di contributi da lavoro effettivo |
Pensione di vecchiaia in totalizzazione
Si potrà accedere alla pensione con:
Età | 66 anni |
Contributi | 20 anni |
Finestra | 18 mesi |
Pensione anticipata ordinaria
Per coloro che hanno contributi sia entro il 31 dicembre 1995 che successivamente, si potrà accedere alla pensione con:
| Donne | Uomini |
Età | Requisito non necessario | |
Contributi | 41 anni e 10 mesi di contributi | 42 anni e 10 mesi di contributi |
Finestra | 3 mesi* |
*Novità 2025
Nuove finestre per i dipendenti pubblici
Per i lavoratori la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e la pensione anticipata precoci (41 anni di contributi per donne e uomini) la finestra sarà pari a
- 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;
- 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
- 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
- 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi.
Attenzione
L’allungamento della finestra non riguarda il personale che accede alla pensione anticipata ordinaria o alla pensione anticipata precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.
Per coloro che hanno contributi solo successivamente al 31 dicembre 1995, si potrà accedere alla pensione anticipata anche con requisiti diversi, che variano a sua volta se il lavoratore è iscritto ad un fondo pensione e utilizza la rendita mensile del fondo, al fine di raggiungere l’importo soglia:
| Lavoratori che non utilizzano la rendita del fondo pensione | Lavoratori che utilizzano la rendita del fondo pensione |
Età | 64 anni | 64 anni |
Contributi | 20 anni | 25 anni |
Importo soglia | Pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale (pari a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale nei confronti delle donne con un figlio e 2,6 volte il valore dell’assegno sociale per le donne con almeno due figli) | |
Finestra | 3 mesi | |
Tetto all’importo | L’importo della pensione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione (massimo 3.017,35 € mensili) | |
Possibile lavorare dopo la pensione? | Si | Non si potrà cumulare la pensione con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo il limite di 5.000 € lordi di lavoro autonomo occasionale, sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia, cioè 67 anni. |
Novità dal 2030 | No | Dal 2030 requisito contributivo di 30 anni e importo soglia pari a 3,2 volte l’assegno sociale (per donne con figli rimane fermo il requisito di 2,8 o 2,6 volte) |
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Cos’è l’importo soglia?
L’importo soglia è l’importo minimo che una pensione, calcolata con sistema integralmente contributivo, deve raggiungere per poter essere liquidata dall’Inps. In caso in cui l’importo della pensione non raggiunga la soglia prevista nell’anno di decorrenza, pur essendo in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, la pensione non può essere liquidata.
Novità 2025
Per raggiungere la soglia minima di pensione richiesta, sarà possibile includere nel calcolo anche la rendita derivante da fondi di previdenza complementare. Per questi lavoratori però, non si potrà cumulare la pensione con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo il limite di 5.000 € lordi di lavoro autonomo occasionale, sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia, cioè 67 anni e dal 2030, saranno necessari almeno 30 anni di contributi e l’importo soglia salirà a 3,2 volte l’importo dell’assegno sociale.
Pensione di anzianità in totalizzazione
Età | Requisito non necessario |
Contributi | 41 anni |
Finestra | 21 mesi |
Pensione anticipata precoci
Età | Requisito non necessario |
Contributi | 41 anni di cui almeno 1 anno di contributi da lavoro effettivo prima dei 19 anni di età |
Finestra | 3 mesi* |
Condizioni | Essere in possesso di almeno una delle seguenti condizioni: |
Disoccupati
Avere usufruito di tutta la disoccupazione NASpI spettante e restare senza indennità per almeno 3 mesi.
Caregivers
Assistere da almeno 6 mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92. Sono inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Invalidi Civili
Essere stati riconosciuti invalidi civili di grado almeno pari al 74%.
Lavori gravosi o lavori usuranti
Lavoratori dipendenti addetti alle attività gravose di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 5 febbraio 2018 e che svolgono tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento ovvero; Lavoratori che svolgono un lavoro usurante di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67.
*Novità 2025
Nuove finestre per i dipendenti pubblici
Per i lavoratori la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e la pensione anticipata precoci (41 anni di contributi per donne e uomini) la finestra sarà pari a
- 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;
- 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
- 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
- 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi.
Attenzione
L’allungamento della finestra non riguarda il personale che accede alla pensione anticipata ordinaria o alla pensione anticipata precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.
Pensione anticipata computo gestione separata Inps
Ai sensi del DM 282/96, per i lavoratori che hanno contributi prima del 1996 e con almeno 1 mese di contributi in gestione separata, è possibile accedere alla pensione se in possesso dei seguenti requisiti:
| Lavoratori che non utilizzano la rendita del fondo pensione | Lavoratori che utilizzano la rendita del fondo pensione |
Età | 64 anni | 64 anni |
Contributi | 20 anni | 25 anni |
Contributi ante 1996 | Meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e almeno 5 anni di contributi accreditati presso l’Inps da gennaio 1996 in poi | |
Gestione separata | Almeno un mese di contributi accreditato presso la gestione separata Inps L. 335/95 | |
Importo soglia | Pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale (pari a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale nei confronti delle donne con un figlio e 2,6 volte il valore dell’assegno sociale per le donne con almeno due figli) | |
Finestra | 3 mesi | |
Tetto all’importo | L’importo della pensione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione (massimo 3.017,35 € mensili) | |
Possibile lavorare dopo la pensione? | Si | Non si potrà cumulare la pensione con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo il limite di 5.000 € lordi di lavoro autonomo occasionale, sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia, cioè 67 anni. |
Novità dal 2030 | No | Dal 2030 requisito contributivo di 30 anni e importo soglia pari a 3,2 volte l’assegno sociale (per donne con figli rimane fermo il requisito di 2,8 o 2,6 volte) |
Il trattamento di pensione anticipata con almeno 64 anni di età, è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione (massimo 3.017,35 € mensili) e fino a quando il soggetto non ha compiuto l’età minima per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni).
Novità 2025
Per raggiungere la soglia minima di pensione richiesta, sarà possibile includere nel calcolo anche la rendita derivante da fondi di previdenza complementare. Per questi lavoratori però, non si potrà cumulare la pensione con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo il limite di 5.000 € lordi di lavoro autonomo occasionale, sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia, cioè 67 anni e dal 2030, saranno necessari almeno 30 anni di contributi e l’importo soglia salirà a 3,2 volte l’importo dell’assegno sociale.
Ape Sociale
Età | 63 anni + 5 mesi |
Contributi | 30 anni di contributi (36 anni per i lavoratori che svolgono lavori gravosi e 32 anni per i lavoratori edili) |
Condizioni | Essere in possesso di almeno una delle seguenti condizioni: |
Disoccupati
Avere usufruito di tutta la disoccupazione NASpI spettante.
Caregivers
Assistere da almeno 6 mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92. Sono inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Invalidi Civili
Essere stati riconosciuti invalidi civili di grado almeno pari al 74%.
Lavori Gravosi
Aver svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10 un lavoro gravoso (come da allegato n. 3 alla legge n. 234/2021).
La prestazione Ape sociale consiste in un assegno di accompagnamento sino alla pensione di vecchiaia erogato dall’Inps per 12 mesi all’anno il cui valore non potrà superare i 1.500,00 € lordi al mese. Dal momento in qui si raggiunge il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia si percepirà la pensione calcolata senza più il limite massimo.
Incumulabilità
Il beneficio dell’ape sociale non sarà cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui e fino all’età per la pensione di vecchiaia.
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Opzione Donna
Età | 59 anni di età per donne con due o più figli; 60 anni con un figlio; 61 anni negli altri casi. |
Contributi | 35 anni di contributi da lavoro effettivo in un’unica gestione previdenziale (non è previsto il cumulo) |
Finestra | 12 mesi di finestra per coloro che hanno contributi solo da lavoro dipendente; 18 mesi di finestra per coloro che hanno contributi anche da lavoro autonomo |
Condizioni | Essere in possesso di almeno una delle seguenti condizioni: |
Caregivers
assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
Invalide civili
Avere una riduzione della capacita lavorativa uguale o superiore al 74%;
Tavolo di crisi aziendale
Essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali e attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (in questo caso vale il requisito anagrafico di almeno 59 anni a prescindere dal fatto di essere o meno madre di 2 figli).
Quota 103
Si potrà accedere alla pensione con:
Età | 62 anni |
Contributi | 41 anni |
Finestra | 7 mesi di finestra per i lavoratori autonomi e dipendenti privati e 9 mesi di finestra per i dipendenti pubblici |
L’importo della pensione, sino al compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, non potrà superare i 2.413,88 € al mese lordi (ovvero quattro volte il trattamento minimo INPS) e sarà calcolata con un calcolo puro contributivo per sempre.
La pensione non sarà cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui e fino all’età per la pensione di vecchiaia.
Bonus per chi non ha contributi al 31 dicembre 2024
I lavoratori cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato, versando all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore al 2%. La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione non concorre però al computo ai fini della maturazione degli importi soglia ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo per il 50%.
Anticipo dell’età pensionabile per le donne con figli
Per le donne che hanno contributi solo dopo dicembre 1995 o che hanno optato per un calcolo puro contributivo della pensione, è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a:
- 4 mesi in caso di un figlio
- 8 mesi in caso di due figli
- 12 mesi in caso di tre figli
- 16 mesi in caso di quattro o più figli.
Novità per i nuovi artigiani e commercianti
I lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono ottenere, a domanda, una riduzione contributiva al 50%. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi.
Attenzione
In caso in cui la contribuzione versata risulti inferiore alla contribuzione “fissa” ordinaria, i mesi di contributi da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.
Incentivo per chi posticipa la pensione
I lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti per l’accesso alla pensione Quota 103 possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico. L’incentivo consiste in un aumento della busta paga per i lavoratori che decidono di ritardare il pensionamento, pari alla quota di contribuzione a loro carico, ovvero generalmente il 9,19%. Tale incentivo si applica a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata Quota 103. Nulla cambia per il datore di lavoro che dovrà continuare a versare all’Inps la quota di contribuzione a suo carico.
Novità 2025
La somma di contribuzione che viene erogata al lavoratore, diventa esente da Irpef (diversamente dal 2024 in quanto la somma era soggetta a tassazione).
Rivalutazione delle pensioni
La rivalutazione dei trattamenti pensionistici non è applicata in pari misura per tutti i pensionati ma varia a seconda dell’importo pensionistico percepito dal soggetto. Dal 2025 la rivalutazione avviene in base a delle fasce così come previsto dall’art. 1, comma 478 della Legge n. 160/2019.
Inoltre, in base a quanto previsto nella prossima Legge di Bilancio per il 2025, viene confermato che per gli anni 2025 e 2026 la rivalutazione straordinaria delle pensioni minime (pari a 598,61 €) sarà del 2,2% per il 2025 e dell’1,3% per il 2026 (oltre lo 0,8%).
Tabella riepilogativa delle rivalutazioni
Importo mensile pensione al 1° novembre 2024 | Percentuale di aumento dal 1° gennaio 2025 | Percentuale di attribuzione |
Fino all’importo del TM Fino a 598,61 € | 0,8% + 2,2% extra | 102,2% (dello 0,8% + 2,2%) |
Fino a 4 volte il TM Da 598,62 a 2.394,44 € | +0,8% | 100% dello 0,8% |
Oltre 4 volte e sino a 5 volte il TM Da € 2.394,45 a 2.993,05 | +0,72% | 90% dello 0,8% |
Oltre 5 volte il TM Da € 2.993,06 | +0,6% | 75% dello 0,8% |
TM= Trattamento minimo
No perequazione automatica per i pensionati residenti all’estero
In via eccezionale, per l’anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, non è riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS.
Fringe benefits
Limitatamente al periodo d’imposta 2025 viene introdotta una disciplina più favorevole per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (c.d. fringe benefits) con un limite di esenzione che da 258,23 € annui, passa a 2.000,00 € per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000,00 € per gli altri lavoratori dipendenti. Possibile rimborsare al lavoratore, le spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni riconosciute riguardano anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.
Novità sul fronte disoccupazione NASpI
Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 per coloro che rassegnano le dimissioni (non per giusta causa), potranno fare richiesta dell’indennità solo dopo avere avuto una nuova occupazione per almeno 13 settimane (3 mesi); altrimenti, si dovrà attendere il decorso di un anno dalle dimissioni per far valere i contributi versati negli ultimi quattro anni.
Bonus nascite 2025
Per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto, a domanda, un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. L’importo è corrisposto a condizione che il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.