Il lavoro part-time e la contribuzione
Quando si lavora part-time, i contributi previdenziali vengono calcolati in base alla retribuzione effettivamente percepita, che è generalmente inferiore rispetto a quella di un lavoratore a tempo pieno. Questo significa che l’attività lavorativa in part-time se non sempre comporta un allungamento della data di pensione influisce sempre negativamente sull’importo pensionistico considerato che la retribuzione percepita è inferiore rispetto ad un lavoratore a tempo pieno (salvo non vengano erogate indennità mensili che portino quindi la retribuzione ad un importo pari ad un tempo pieno).
Il minimale settimanale per l’accredito di un anno di contributi
Il minimale settimanale per l’accredito di un anno intero di contributi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Quindi nel 2024 è di almeno 239,44 € a settimana e nell’anno di 12.451,00 €. Per un lavoratore dipendente devono essere versati all’Inps 4.108,83 € di contributi (aliquota del 33% suddivisa tra azienda e lavoratore) nel corso dell’anno per coprire un anno di contributi. Nel caso in cui l’importo sia inferiore, il lavoratore si troverà meno di 52 settimane ai fini del diritto alla pensione. Un lavoratore a tempo parziale quindi, con retribuzione annua inferiore al minimale annuo, potrebbe non maturare le 52 settimane per la pensione ma in proporzione alla retribuzione percepita.
E nel part-time verticale o ciclico?
Dal 1° gennaio 2021, anche i lavoratori dipendenti del settore privato in regime di part-time verticale avranno diritto all’accredito di 52 settimane contributive ai fini del raggiungimento del diritto a pensione a condizione che la loro retribuzione sia pari o superiore al minimale annuo (articolo 1, co. 350 della legge n. 178/2020). L’argomento riguarda il calcolo dell’anzianità di contribuzione pensionistica per i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale in cui alcune settimane non sono interessate da attività lavorativa (lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico).
Per i periodi anteriori al 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati in ragione di part-time verticale o ciclico è subordinato alla presentazione di apposita domanda all’INPS. Alla domanda va allegata copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce. Ove presente, va altresì allegata l’attestazione del datore di lavoro con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione. In caso di attività lavorativa con più rapporti di lavoro con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, può essere presentata un’unica domanda avendo cura di allegare un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro (Circolare INPS n. 74/2021 e n. 4/2022).
Errato part-time prima del 1° gennaio 2021
L’INPS con il Messaggio 2655/2024 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione della domanda di accredito per il diritto a pensione di periodi non lavorati nel part-time verticale o ciclico ricompresi entro il 31 dicembre 2020. Infatti in caso di errata classificazione del rapporto (ad esempio, indicato come part-time orizzontale invece che verticale), si valuta la sostanza del contratto per verificare la possibilità di accredito. In tali casi, se il contratto o la documentazione allegata (ad esempio, buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro) dimostrano che la prestazione lavorativa era di fatto riconducibile a un part-time verticale o ciclico, l’INPS può riconoscere comunque il beneficio previdenziale previsto dalla normativa. Ci si riferisce, ad esempio, alle ipotesi di lavoratori addetti ad attività di refezione nelle mense scolastiche, il cui rapporto di lavoro è indicato come part-time orizzontale e all’interno del quale è prevista una sosta stagionale nel periodo estivo. In tale caso, dunque, nonostante il rapporto di lavoro all’interno del contratto non sia definito come di part-time verticale, bensì orizzontale, sussistono i requisiti per l’accredito in questione in quanto le modalità di svolgimento della prestazione descritte nel contratto consentono di ricondurlo nell’alveo della disposizione di cui all’articolo 1, comma 350, della legge n. 178/2020 che dispone il riconoscimento per intero del periodo di anzianità contributiva per i contratti di lavoro a tempo parziale che prevedono che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi.
Come viene calcolata la pensione?
Ai fini del calcolo della pensione, l’assegno futuro sarà inferiore a quello che sarebbe stato calcolato con il tempo pieno ma solo per il fatto che la quota contributiva viene calcolata con riferimento alle retribuzioni percepite mentre per la quota retributiva merita un discorso a parte:
Quota retributiva di pensione | Quota contributiva di pensione |
La pensione viene calcolata con riferimento agli ultimi 5 e 10 anni di retribuzioni pensionabili. Con il lavoro part-time viene ampliato il periodo temporale entro cui ricercare le retribuzioni pensionabili per il calcolo della quota A (ultimi cinque anni per anzianità maturata entro il 1992) e della quota B (ultimi 10 anni per anzianità maturata dal 1993 sino al 1995 o sino 2011 a seconda dei casi) di un periodo pari esattamente al numero di settimane mancanti all’anno pieno ai fini della misura della pensione. Nel pubblico impiego invece per la determinazione delle quote retributive di pensione si continuerà ad utilizzare il valore della retribuzione (virtuale) prevista per il rapporto di lavoro a tempo pieno (art. 8 L. n. 554/1988). | La pensione viene calcolata in base alle retribuzioni percepite, quindi considerando che con il part-time, generalmente la retribuzione percepita è inferiore ad un tempo pieno, verranno versati meno contributi utili al calcolo della quota di pensione contributiva. |
Riscatto vs Versamenti volontari
Riscatto
Nel nostro ordinamento è possibile riscattare i periodi di part-time (solo successivi al 31 dicembre 1996) grazie all’art. 8 della L. n. 564/1996 a condizione che risultino non lavorati e che siano collocati entro il periodo temporale del rapporto di lavoro. Il riscatto è possibile quando non sia stata presentata domanda di versamenti volontari entro il termine previsto dall’art. 8 L. 564/1996.
Versamenti volontari
In alternativa al riscatto, si può chiedere la prosecuzione volontaria della contribuzione ad integrazione della retribuzione persa a condizione che sia almeno un anno di contribuzione negli ultimi 5 anni (Circolare INPS n. 220/1996). Non deve essere allegata particolare documentazione comprovante l’attività lavorativa part-time in quanto tale circostanza è, di norma, rilevabile dagli archivi dell’Istituto (Circolare INPS n. 29/2006).
Attenzione alla decadenza per la domanda di versamenti volontari
I lavoratori possono essere autorizzati ai versamenti volontari a condizione che presentino domanda di autorizzazione, pena la decadenza, entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori della certificazione unica riferita all’anno interessato. Visto che la certificazione unica deve essere consegnata di norma entro il 15 marzo dell’anno successivo (o entro 12 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro) la domanda per l’anno 2023 scadrà il 15 Marzo 2025.
Se il termine è scaduto bisogna presentare una domanda di riscatto.
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Gestione separata INPS contestuale ai versamenti volontari
La contribuzione volontaria ad integrazione per i periodi di attività lavorativa subordinata part-time è compatibile con contestuale contribuzione versata nella gestione separata dei lavoratori parasubordinati (Circolare INPS n. 54/2007).
A seconda della situazione di ogni lavoratore che presenta la domanda, il riscatto o i versamenti volontari possono essere utili:
Ai fini del diritto e ai fini della misura della pensione | Nel caso in cui non sia stato raggiunto il minimale annuo (12.451,00 euro lordi per l’anno 2024) per l’accredito dell’annualità piena ai fini pensionistici |
Ai soli fini della misura della pensione | Nel caso in cui il minimale sia già stato raggiunto. In questo caso il riscatto avrà una mera funzione integrativa aumentando le settimane utili ai fini della misura e incrementando la retribuzione dell’anno interessato al riscatto. |
Importo
L’importo del contributo deve essere determinato sulla base della retribuzione media settimanale che si ottiene dividendo:
- la retribuzione imponibile corrisposta nel periodo di attività lavorativa part-time per il quale è richiesta l’integrazione con contribuzione volontaria; escludendo, quindi, dal calcolo le eventuali retribuzioni percepite nello stesso anno per altra attività lavorativa a tempo pieno o part-time;
- per le settimane utili ai fini della misura a pensione accreditate nel periodo di riferimento.
L’importo del contributo volontario dovuto si ottiene applicando alla retribuzione media settimanale l’aliquota contributiva IVS prevista nello stesso anno di riferimento per la gestione interessata.
Deroghe al regime dei minimali Inps
Il meccanismo del minimale contributivo e quello della retribuzione minima per l’accredito di un anno di contributi, non si applicano alle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori del settore pubblico (art. 8, comma 2 L. n. 554/1988)
- lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (In questo caso la copertura di un anno intero di contribuzione avviene qualora per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative (ex art. 10 del Dpr 1403/1971) la cui retribuzione oraria risulta fissata convenzionalmente)
- operai agricoli
- apprendisti
- periodi di servizio militare o equiparato per espressa previsione normativa (articolo 7, co. 5 del decreto legge 463/1983)