Cosa cambia dal 2025
Con la pubblicazione del Decreto direttoriale del 20 novembre 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha reso noto i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo, che aggiorna così la Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.
L’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica avrà decorrenza dal primo gennaio 2025.
I nuovi coefficienti sono di valore inferiore rispetto a quelli del biennio 2023/2024. Questo significa che a parità di montante contributivo accumulato e di età di accesso al pensionamento, l’importo mensile dell’assegno pensionistico per coloro che accedono alla pensione dal 2025, sarà leggermente inferiore rispetto a coloro che sono andati in pensione nel periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2024.
Cosa sono i coefficienti di trasformazione?
I coefficienti di trasformazione sono valori, utilizzati nel sistema contributivo, che permettono di calcolare la quota di pensione annua. Infatti tale coefficienti servono per convertire in importo annuale (e mensile) il montante contributivo accumulato nell’intera vita lavorativa.
I coefficienti di trasformazione variano in base all’età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale, a partire dall’età di 57 anni fino ai 71 anni. Maggiore è l’età del lavoratore, più elevati risulteranno anche i coefficienti di trasformazione.
Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione ai superstiti) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
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Soggetti interessati al calcolo della pensione con sistema contributivo
I coefficienti di trasformazione riguardano solo le pensioni o le quote di pensione determinate con il sistema contributivo. Pertanto, risultano interessati da questo meccanismo:
- i lavoratori con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 i quali hanno tutto l’assegno determinato con il sistema di calcolo contributivo;
- i lavoratori in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 i quali hanno l’applicazione del sistema contributivo limitata alle sole anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012 (se in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) oppure al 1° gennaio 1996;
- le donne che esercitano l’opzione donna di cui all’articolo 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 e per coloro la cui pensione è liquidata interamente con un calcolo contributivo (Quota 103 L. 213/2023, computo gestione separata D.M. 282/96, ecc.);
- i lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo ai sensi dell’articolo 1, co. 23 della Legge n. 335/1995.
Il meccanismo di calcolo
Il meccanismo di calcolo della pensione è piuttosto semplice e veloce. Si pensi ad un lavoratore che ha questi dati:
Inizio attività lavorativa | 1° gennaio 1998 |
Retribuzione annua | 22.500,00 € |
Anni di contribuzione | 20 anni |
Età di pensionamento | 67 anni |
Decorrenza pensione | 01/01/2024 |
Totale versamenti contributivi | 148.500,00 € |
Montante contributivo rivalutato | 160.000,00 |
Coefficiente di trasformazione collegato all’età | 5,723% |
Per convertire in pensione annua lorda tale importo basterà moltiplicarlo per il coefficiente di trasformazione relativo all’età in cui il lavoratore decide di uscire dal mondo del lavoro.
Importo pensione annua | 9.156,80 € |
(160.000,00 € x 5,723%) | |
Importo pensione mensile | 704,37 € |
9.156,80 : 13 |
Le frazioni di mese
Nello stabilire il coefficiente da utilizzare bisogna tener conto anche delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato. Infatti la normativa prevede che il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione.
Esempio
Età pensionamento | 58 anni e 6 mesi |
Coefficiente di 59 anni | 4,493 |
Coefficiente di 58 anni | 4,378 |
Differenza | 0,115 |
Coefficiente di trasformazione da applicare | 4,378 + (6 : 12 x 0,115) = 4,446% |
Serie storica coefficienti di trasformazione (valori in %) – L. 335/95
Età | 1996-2009 | 2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 |
57 | 4,720 | 4,419 | 4,304 | 4,246 | 4,200 | 4,186 | 4,270 | 4,204 |
58 | 4,860 | 4,538 | 4,416 | 4,354 | 4,304 | 4,289 | 4,378 | 4,308 |
59 | 5,006 | 4,664 | 4,535 | 4,468 | 4,414 | 4,399 | 4,493 | 4,419 |
60 | 5,163 | 4,798 | 4,661 | 4,589 | 4,532 | 4,515 | 4,615 | 4,536 |
61 | 5,330 | 4,940 | 4,796 | 4,719 | 4,657 | 4,639 | 4,744 | 4,661 |
62 | 5,514 | 5,093 | 4,940 | 4,856 | 4,790 | 4,770 | 4,882 | 4,795 |
63 | 5,706 | 5,297 | 5,094 | 5,002 | 4,932 | 4,910 | 5,028 | 4,936 |
64 | 5,911 | 5,432 | 5,259 | 5,159 | 5,083 | 5,060 | 5,184 | 5,088 |
65 | 6,136 | 5,620 | 5,435 | 5,326 | 5,245 | 5,220 | 5,352 | 5,250 |
66 | 6,136 | 5,620 | 5,624 | 5,506 | 5,419 | 5,391 | 5,531 | 5,423 |
67 | 6,136 | 5,620 | 5,826 | 5,700 | 5,604 | 5,575 | 5,723 | 5,608 |
68 | 6,136 | 5,620 | 6,046 | 5,910 | 5,804 | 5,772 | 5,932 | 5,808 |
69 | 6,136 | 5,620 | 6,283 | 6,135 | 6,021 | 5,985 | 6,154 | 6,024 |
70 | 6,136 | 5,620 | 6,541 | 6,378 | 6,257 | 6,215 | 6,395 | 6,258 |
71 | 6,136 | 5,620 | 6,541 | 6,378 | 6,513 | 6,466 | 6,655 | 6,510 |