Le maggiorazioni contributive
La maggiorazione dell’anzianità contributiva viene riconosciuta per alcune situazioni particolari previste dalla legge. Non tutti i lavoratori possono accedere alle maggiorazioni contributive. Infatti, queste agevolazioni sono riservate principalmente a categorie che, per la natura del lavoro o per motivi di salute, si trovano in condizioni di particolare difficoltà o gravosità. Tra le categorie più comuni rientrano:
- Lavoratori privi di vista
- Lavoratori esposti all’amianto
- Lavoratori invalidi
- Vittime del terrorismo
Ai lavoratori che abbiano svolto determinate attività la normativa riconosce la possibilità di accedere prima alla pensione e/o di incrementare l’importo del futuro assegno pensionistico.
Lavoratori privi di vista
Maggiorazione | Attribuzione del beneficio | Aumenta l’anzianità contributiva | Aumenta l’importo pensionistico |
4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio | Al pensionamento con apposita domanda | Si | Si |
Lavoratori esposti all’amianto
Sono beneficiari i Lavoratori con malattie professionali per esposizione amianto e Lavoratori esposti all’amianto per periodi superiori a 10 anni
Maggiorazione | Attribuzione del beneficio | Aumenta l’anzianità contributiva | Aumenta l’importo pensionistico |
L’anzianità contributiva relativa a periodi di prestazione lavorativa viene moltiplicata per il coefficiente 1,5 | Al pensionamento con apposita domanda | Si | Si |
La maggiorazione contributiva per i lavoratori esposti all’amianto è stata introdotta dall’articolo 13 della legge 257/1992. Tale norma prevedeva una maggiorazione figurativa del 50% sulla contribuzione effettivamente versata per i periodi lavorativi svolti nelle miniere e cave d’amianto. L’agevolazione era estesa sia ai lavoratori che avessero contratto malattie professionali dovute all’esposizione all’amianto sia a coloro che fossero stati esposti alla sostanza per oltre 10 anni. Questa maggiorazione poteva essere applicata sia ai fini del diritto alla pensione che della sua misura.
L’articolo 47 della legge 269/2003 ha successivamente modificato queste disposizioni: a partire dal 2 ottobre 2003, il coefficiente di maggiorazione è stato ridotto dal 50% al 25% e si applica solo ai fini della determinazione dell’importo della pensione, non più per il raggiungimento del diritto alla pensione.
Invalidi civili
Per i lavoratori dipendenti invalidi cui è stata riconosciuta un’invalidità pari o superiore al 74% (agli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 915/1978)) l’art. 80, comma 3 della Legge 388/2000 consente di richiedere per ogni anno di effettivo lavoro, il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa.
La maggiorazione contributiva di due mesi all’anno spetta solo per i periodi di lavoro svolti come dipendenti con esclusione dei periodi di lavoro autonomo e coperti da contributi volontari, figurativi o da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Maggiorazione | Attribuzione del beneficio | Aumenta l’anzianità contributiva | Aumenta l’importo pensionistico* |
2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio | Al pensionamento con apposita domanda | Si | Si |
* Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa e risulta utile sia ai fini del diritto alla pensione che alla determinazione della sua misura per le anzianità soggette al calcolo retributivo. Mentre risulta utile solo ai fini del diritto alla pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo.
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Esempio per frazioni di anno
Periodo rilevante per la maggiorazione: dal 01/09/2001 al 22/11/2013
| Anni | Mesi | Giorni |
Totale periodo da maggiorare | 12 | 2 | 22 |
Calcolo maggiorazione | 24 mesi = 2×12 | 10 giorni = 2×5 (1 mese = 5 giorni) | 4 giorni = 22×0,166 (1 giorno = 0,166) |
Totale maggiorazione: 2 anni e 14 giorni
Altre maggiorazioni
Nel nostro ordinamento poi troviamo altre maggiorazioni, tra cui quelle per i lavoratori impegnati in servizio a bordo di navi – anche in riserva – dai militari della marina e servizio di navigazione compiuto dai carabinieri, dalla guardia di finanza, dalle guardie di pubblica sicurezza, dagli agenti di custodia, dai vigili del fuoco, dagli ufficiali della marina imbarcati come medici e dal personale civile imbarcato su navi militari; lavoro in sottosuolo in miniere, cave o torbiere; vittime di atti di terrorismo che abbiano subito invalidità permanente di qualsiasi entità e grado e loro familiari, ecc. Questi strumenti rappresentano un’importante tutela previdenziale, mirata a valorizzare periodi di lavoro svolti in condizioni difficili o in ambiti particolari.
Limiti all’utilizzo delle maggiorazioni contributive
Dal 1° gennaio 1998 il totale dei periodi contributivi dovuti a maggiorazione di qualsiasi tipo non può superare il limite di 5 anni, fermo rimanendo il diritto ai periodi di maggiorazione già maturati a tale data che, se di durata oltre i 5 anni, rimangono cristallizzati e non possono crescere ulteriormente (art. 59, comma 1, lettera a, della legge 449/97). Non è soggetta a questa limitazione la specifica maggiorazione dei periodi di lavoro svolti da non vedenti (art. 9 L 113/1985) nè quella prevista per le vittime del terrorismo, in quanto riferita alle condizioni del soggetto che effettua l’attività e non alle particolarità dell’attività professionale stessa.
Per le quote di pensione calcolate con il sistema contributivo le maggiorazioni sono utili solo ai fini del diritto e non anche per la misura della pensione (Messaggio Inps 219/2013) salvo che le modalità dell’accredito della maggiorazione non dispongano che l’accredito vada ad aumentare il montante contributivo.