26 Ottobre 2024

Cumulo e Totalizzazione nel pubblico impiego: pro e contro?

Per i lavoratori che hanno accumulato contributi in più gestioni previdenziali, il cumulo e la totalizzazione rappresentano meccanismi per raggiungere la pensione senza dover ricorrere alla ricongiunzione onerosa. Tuttavia, mentre per i lavoratori del settore privato e gli autonomi l’uso di questi strumenti non presenta particolari complessità, per i dipendenti pubblici è necessaria una valutazione più approfondita per alcune specificità legate al settore.

Di cosa stiamo parlando?

La totalizzazione dei contributi è una delle misure più rilevanti introdotte in Italia per garantire una maggiore equità e flessibilità nel sistema previdenziale. Questa normativa, regolata dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 rappresenta uno strumento per i lavoratori che, durante la loro vita lavorativa, hanno versato contributi in diverse gestioni previdenziali.

Il cumulo, strumento simile alla totalizzazione è una particolare forma gratuita di “somma” dei periodi contributivi che, in aggiunta alla ricongiunzione onerosa e alla totalizzazione gratuita, permette la valorizzazione della contribuzione mista, ovvero quella contribuzione accreditata in più gestioni della previdenza obbligatoria per coloro i quali hanno avuto carriere lavorative discontinue. La normativa, infatti, consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Nel nostro ordinamento possiamo distinguere due tipologie di cumulo contributivo:

1.

L. n. 228/2012 e L. n. 232/2016

Per i lavoratori iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria entro dicembre 1995

2.

D.Lgs n. 184/1997

Per i lavoratori iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria dopo dicembre 1995

Cumulo vs totalizzazione

 

Cumulo

Totalizzazione

Normativa di riferimento

L. 228/2012, L. 232/2016 e D.Lgs 184/1997

D.Lgs 42/2006

Pensione di vecchiaia

67 anni di età

66 anni di età (+ 18 mesi di finestra)

Pensione anticipata (di anzianità per la totalizzazione)

41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini (+ 3 mesi* di finestra)

41 anni di contributi per donne e uomini(+ 21 mesi di finestra)

Sistema di calcolo

Calcolo misto ovvero vengono salvaguardate le quote di pensione ricadenti nel sistema retributivo (con le casse professionali invece è necessario verificare ogni singolo Regolamento di Previdenza della rispettiva Cassa)

Calcolo puro contributivo se al momento del pensionamento il lavoratore non ha maturato un diritto autonomo a pensione in nessuna delle gestioni interessate (in caso contrario, calcolo misto).

* Per i lavoratori del settore pubblico la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG (a prescindere dalla presenza o meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995), la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e la pensione anticipata precoci (41 anni di contributi per donne e uomini), in luogo dei 3 mesi di finestra previsti per la generalità dei lavoratori, decorrono trascorsi:

  • 3 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2024;
  • 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;
  • 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
  • 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
  • 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi.
Aspetto positivo del cumulo contributivo

L’allungamento della finestra non riguarda il personale che accede alla pensione anticipata o alla pensione anticipata precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.

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Attenzione ai tempi di liquidazione del TFS o TFR

Il Trattamento di Fine Servizio o di Fine Rapporto (TFS, TFR) nel pubblico impiego è erogato ai dipendenti cessati dal servizio con tempi di erogazione più lunghi rispetto al settore privato e variano in base al motivo della cessazione del rapporto e alla tipologia di pensione richiesta.

Il TFS (trattamento di fine servizio) è un’indennità simile al TFR che viene erogata ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000. A seconda del comparto presso cui si è prestato servizio (Stato, Sanità, Enti locali, ecc.) tale prestazione prende il nome di:

  • Indennità di Buonuscita (IBU), i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell’AFAM e dell’Università);
  • Indennità Premio di Servizio (IPS), di pertinenza dei dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
  • Indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.

Non rientrano nel campo di applicazione del TFS ma, hanno diritto al TFR i dipendenti pubblici assunti con:

  • contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000, eccetto le categorie cosiddette “non contrattualizzate”
  • contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese
  • contratto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000 e che aderisce a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al TFR è automatico)

Se il rapporto di lavoro a tempo determinato decorre da una data precedente al 02/06/1999 fino al 30/05/2000 (data di entrata in vigore del DPCM del 20/12/1999), si attua in ogni caso l’iscrizione TFS, che comprende l’indennità di buonuscita e il premio di servizio, poiché pari o superiore all’anno continuativo. Il valore del trattamento di fine servizio maturato fino a quel momento costituisce il montante a cui si aggiungono le quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 e il termine del rapporto di lavoro.

Entro quando viene pagato il TFS/TFR?

TIPOLOGIA PENSIONE E MOTIVO CESSAZIONE

TEMPISTICA

PENSIONE DI VECCHIAIA (senza cumulo)
(o per termine del contratto a tempo determinato, per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata)

Trascorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro + 90 giorni

PENSIONE ANTICIPATA, OPZIONE DONNA (senza cumulo)
(dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.)

Trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro + 90 giorni

PENSIONE DI VECCHIAIA, ANTICIPATA (con cumulo)

QUOTA 100, QUOTA 102, QUOTA 103, COMPUTO, ECC. (con e senza cumulo)                

Trascorsi 12 mesi dal compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia + 90 giorni

Per la pensione di inabilità o per decesso la tempistica è pari a 105 giorni dalla data di cessazione.

Tale regime di sfavore non si applica alle pensioni liquidate in regime di totalizzazione contributiva D.Lgs. n. 42/2006, nel cumulo di cui al D.Lgs. n. 184/1997, nell’Ape volontario e per la pensione Opzione donna. In questi casi il TFS/TFR viene erogato trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro + 90 giorni.

In quante rate viene pagato il TFS/TFR?

Dal 1° gennaio 2014 ai sensi della L. n. 147/2013 (vedi anche Circolare INPS n. 73/2014) è entrata in vigore una nuova modalità di erogazione del TFS e del TFR. Tale nuova impostazione prevede il frazionamento in più tranche dell’importo maturato se superiore ai 50.000,00 € lordi.

RATA

TERMINE

1

Fino a 50.000 € lordi

Entro il termine previsto dalla norma scelta per l’accesso alla pensione

(cumulo, opzione, ecc.).

2

Da 50.000 a 100.000 € lordi

Entro il termine di 12 mesi dalla corresponsione della 1° rata

3

Oltre 100.000 € lordi

Entro il termine di 24 mesi dalla corresponsione della 1° rata

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