Le prestazioni di Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) e Pensione di Inabilità (L. 222/1984) sono destinate principalmente ai lavoratori dipendenti che operano nel settore privato e ai lavoratori autonomi come commercianti, artigiani, agricoltori, liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps, collaboratori, ecc. I lavoratori del settore pubblico, invece, non possono beneficiare delle stesse prestazioni previdenziali, poiché possono chiedere solo la pensione di inabilità ai sensi della L. 335/1995.
Tali tipologie di pensioni non devono essere confuse con l’assegno di invalidità civile (L. 118/1971, art. 13) che è invece una prestazione puramente assistenziale, slegata dai contributi versati e di importo uguale per tutti indipendentemente se il soggetto abbia versato o meno contributi e dal loro effettivo ammontare.
Assegno Ordinario di Invalidità (AOI)
L’Assegno Ordinario di Invalidità è una prestazione economica riconosciuta a chi ha una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi, ma non in maniera totale. Si rivolge, dunque, a persone che non possono svolgere appieno il proprio lavoro, ma non sono completamente inabili. Infatti, tale pensione, di durata triennale, è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Requisiti
Riduzione della capacità lavorativa
L’invalidità deve essere superiore a due terzi e quindi una capacità lavorativa residua inferiore a un terzo.
Contributi versati
È necessario avere almeno 5 anni di contributi (260 settimane), di cui almeno 3 anni versati nei 5 anni precedenti la richiesta.
Importo
L’importo varia in base ai contributi versati e alla retribuzione percepita nel corso della carriera lavorativa.
Riduzione dell’importo
Qualora il titolare dell’assegno possieda altri redditi, l’importo dell’assegno viene ridotto in base all’importo annuo degli altri redditi:
Per l’anno 2024:
Nessuna riduzione | Riduzione del 25% | Riduzione del 50% | |
Fino a | Da € | A € | Da € |
€ 31.127,72 | € 31.127,73 | € 38.909,65 | € 38.909,66 |
È quindi evidente che se l’importo dei redditi supera i 38.909,65 €, l’assegno viene abbattuto del 50% del suo importo.
Compatibilità con il lavoro
L’Assegno Ordinario di Invalidità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente o autonoma.
Durata
La durata dell’assegno ordinario di invalidità è pari a 3 anni ed è confermabile, a domanda del titolare, per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni medico legali che diedero luogo alla liquidazione. La domanda di conferma va presentata entro i 6 mesi dalla data di scadenza del triennio e sino al 120° giorno successivo alla scadenza medesima. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno di invalidità è confermato definitivamente, ovvero dopo il terzo riconoscimento continuo non è più necessario presentare all’Inps una domanda di conferma.
Contributi figurativi
Nell’ipotesi in cui l’assegno ordinario di invalidità viene a cessare, i periodi di godimento della prestazione nei quali non è stata prestata attività lavorativa, vengono considerati figurativamente utili ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione per un eventuale altro riconoscimento dell’assegno o per il conseguimento della pensione di vecchiaia (no per la pensione anticipata). In tale ipotesi il riconoscimento è utile solo ai fini del diritto ma non della misura della prestazione. Tale agevolazione interessa solo i lavoratori dipendenti e non i lavoratori autonomi.
Trasformazione in pensione di vecchiaia
Il soggetto titolate di assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età utile ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, si vede trasformare d’ufficio in pensione di vecchiaia (a condizione che sia cessata l’attività di lavoro dipendente) l’assegno. La trasformazione avviene d’ufficio e non può essere trasformato in altre tipologie di pensione (es. pensione anticipata, ecc.).
CHIEDI IL TUO
CHECK-UP PENSIONE
Trattenuta giornaliera su cedolino paga
Come previsto dalla normativa vigente, il datore di lavoro e tenuto a detrarre dall’importo della retribuzione spettante al lavoratore dipendente, al netto dei trattamenti di famiglia e dei contributi assistenziali e previdenziali, la quota di assegno non cumulabile riportata nel modello TE10-V (che il lavoratore riceve dall’INPS nella lettera di accoglimento dell’assegno e che deve poi consegnare al datore di lavoro) e a versare all’Inps le somme trattenute. La trattenuta, quando vi è incumulabilità, è effettuata sulla retribuzione a cura del datore di lavoro al quale il lavoratore deve dichiarare la propria qualità di pensionato; il datore di lavoro deve provvedere al versamento di quanto trattenuto all’ente previdenziale che eroga la pensione.
Viene, invece, effettuata dall’ente previdenziale sulla pensione nei casi di:
- tardiva liquidazione della pensione, operando sugli arretrati;
- attività lavorativa dipendente svolta dal pensionato all’estero. In tal caso il beneficiario è tenuto a comunicare all’ente la data di inizio dell’attività, il numero delle giornate di lavoro e l’importo mensile della retribuzione;
- possesso, da parte del pensionato, di redditi da lavoro autonomo.
Trattenuta in caso di lavoratore part-time
La trattenuta sulla retribuzione effettuata dal datore di lavoro al titolare di AOI che svolge un’attività lavorativa con contratto part-time, si applica su base giornaliera per reddito da lavoro dipendente e mensile per reddito da lavoro autonomo (Circolare Inps n. 264/1994).
L’importo della trattenuta si calcola nel seguente modo:
- Part-time verticale: per i giorni effettivamente retribuiti;
- Part-time orizzontale: il datore di lavoro deve determinare la trattenuta settimanale da effettuare sulla retribuzione moltiplicando la trattenuta giornaliera per 6, dividendo il prodotto per il numero delle ore corrispondenti al normale orario settimanale e moltiplicando il risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana.
Il calcolo su base giornaliera, dunque, include anche le assenze per malattia o le festività in quanto si tratta di giornate retribuite. Se l’aspettativa non è retribuita allora non contempla trattenute. Per quanto concerne la tredicesima mensilità dello stipendio, si applica in proporzione la consueta trattenuta.
Cumulo, totalizzazione e computo dei periodi assicurativi
Per coloro che hanno contributi in più gestioni previdenziali.
Cumulo dei periodi assicurativi
Con il cumulo dei periodi assicurativi L. 228/2012, L. 232/2016, D.LGS 184/1997, è possibile ottenere la pensione di inabilità mentre è esclusa la possibilità di cumulare i contributi per il raggiungimento dei requisiti utili ai fini di richiedere l’assegno ordinario di invalidità.
Totalizzazione dei periodi assicurativi
Con la totalizzazione dei periodi assicurativi D.LGS. 42/2006, è possibile ottenere la pensione di inabilità mentre è esclusa la possibilità di totalizzare i contributi per il raggiungimento dei requisiti utili ai fini di richiedere l’assegno ordinario di invalidità.
Computo in gestione separata INPS
I lavoratori in possesso di almeno un mese in gestione separata Inps, possono chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei contributi, ai fini del diritto e della misura sia della pensione di inabilità che dell’assegno ordinario di invalidità.
Assegno ordinario di invalidità e disoccupazione NASpI
Il titolare di assegno ordinario di invalidità che a seguito di una cessazione del rapporto di lavoro che darebbe diritto a percepire la disoccupazione NASpI, deve comunicare all’INPS l’opzione tra AOI o NASpI in quanto non è possibile percepire entrambe le prestazioni. È importante che l’assicurato presenti alla competente Struttura dell’Istituto domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità. Inoltre, i lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione.
Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell’indennità medesima gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità.
Pensione ai superstiti
La pensione di inabilità totale è reversibile mentre l’assegno ordinario no. Infatti, l’avente diritto alla pensione ai superstiti dovrà presentare una domanda di pensione indiretta.
Pensione di Inabilità totale
La Pensione di Inabilità è un trattamento economico riconosciuto a chi, per motivi di salute, perde completamente e in maniera permanente la capacità di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa. Tale pensione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Requisiti
Inabilità totale
Il soggetto deve essere riconosciuto totalmente inabile, ovvero incapace di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa.
Contributi versati
È necessario avere almeno 5 anni di contributi (260 settimane), di cui almeno 3 anni versati nei 5 anni precedenti la richiesta.
Importo
L’importo della pensione di inabilità è calcolato in base ai contributi versati, tenendo in considerazione la retribuzione percepita e il periodo di contribuzione. Tuttavia, a differenza dell’assegno ordinario, l’importo della pensione di inabilità viene maggiorato con un’ulteriore integrazione a carico dello Stato a seconda che il soggetto raggiunga prima la massima anzianità dei 40 anni di contributi o 60 anni di età.
Durata
La pensione di inabilità non ha una durata prefissata a differenza di quanto avviene con l’assegno ordinario di invalidità che viene rinnovato ogni tre anni (alla terza visita diventa definitivo). Si può comunque essere sottoposti ad una revisione (L. 222/1984 art. 9) a seguito di invito da parte del centro medico legale dell’INPS. In questo ultimo caso, la prestazione può essere:
- Confermata
- Trasformata in assegno ordinario di invalidità
- Revocata
Contributi figurativi
Nel caso di revoca, i periodi di godimento della pensione di inabilità sono considerati come contribuzione figurativa (L. 222/1984, art. 4, comma 4).
Compatibilità con il lavoro
La Pensione di inabilità non è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Chi percepisce la pensione di inabilità non può continuare a lavorare.
Domanda
Per richiedere entrambe le prestazioni è necessario presentare una domanda all’INPS, producendo il certificato medico telematico SS3. Il percorso prevede una visita medico-legale per valutare l’effettivo grado di invalidità o inabilità.
Pensione ai superstiti
La pensione di inabilità totale è reversibile mentre l’assegno ordinario no. Infatti, l’avente diritto alla pensione ai superstiti dovrà presentare una domanda di pensione indiretta.
Per i lavoratori del settore pubblico
Per i lavoratori del settore pubblico ci sono due principali modalità di accesso alla pensione di inabilità. A differenza dei lavoratori dipendenti del settore privato, in caso di riconoscimento dello stato di inabilità, il lavoratore viene dispensato dal servizio.
Inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa l. 335/95
Requisiti
- Anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità;
- Risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
- Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Domanda
La domanda deve essere presentata dall’amministrazione presso la quale il lavoratore presta l’attività lavorativa corredata da un certificato medico in cui viene attestata l’inabilità assoluta.
Importo
Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aggiungendo un ulteriore periodo calcolato tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento dei limiti di età (previsto per il collocamento a riposo), nel sistema retributivo, oppure al compimento del 60° anno di età nel sistema misto e contributivo.
Inabilità assoluta alla mansione o proficuo lavoro
Requisiti per inabilità assoluta alla mansione
- Inidoneità assoluta e permanente alla propria mansione;
- Almeno 15 anni di servizio per i dipendenti dello Stato, mentre per i dipendenti di Enti Locali e Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio.
Requisiti per inabilità assoluto a proficuo lavoro
- Inidoneità assoluta e permanente allo svolgimento di proficuo lavoro;
- Almeno 15 anni di servizio per i dipendenti dello Stato, Enti Locali e Sanità.
Domanda
La domanda deve essere presentata dall’amministrazione presso la quale il lavoratore presta l’attività lavorativa corredata da un certificato medico in cui viene attestata l’inabilità assoluta.